Incarto n.
10.2001.8

Lugano

3 agosto 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 15 marzo 2001, da

 

 

 AT 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 CV 1

  CV 2 

entrambi rappr. da  RA 1 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 739’645.- oltre interessi al 5% dal 12 giugno 1991 su fr. 456'742.- e dalla data della sentenza su fr. 282'903.-, domanda avversata dalle controparti che hanno postulato la reiezione della petizione;

 

completato lo scambio degli allegati preliminari;

 

esperita l'istruttoria di causa;

 

preso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all’udienza di dibattimento finale, essendosi tuttavia riservate la facoltà di introdurre, entro il 20 gennaio 2006, i loro rispettivi allegati conclusionali;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con la petizione in rassegna AT 1 ha sostenuto di essere incorso in un infortunio, verso le 23.00 del 12 giugno 1991, ed in particolare di essere caduto dalle scale di accesso all’appartamento da lui condotto in locazione al secondo piano del Condominio della R__________ ____________________ a G__________, riportando delle contusioni multiple alla spalla destra e alla caviglia destra, in seguito rivelatesi, specialmente quest’ultima, ben più gravi di quanto inizialmente si poteva immaginare, tanto da averlo reso invalido al 50%. Ravvisando nell’occasione una responsabilità della Comunione dei condomini CV 1, dato che le scale, a suo dire difettose siccome strette, ripide, prive di corrimano e scivolose, si trovavano in una parte comune del condominio, e di CV 2, condomino e locatore dell’appartamento, egli li ha convenuti in giudizio con un’azione fondata sugli art. 58 CO e 259e CO, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 739’645.- più interessi, somma corrispondente al pregiudizio da lui asseritamente subito a seguito dei fatti (perdita di guadagno fino alla petizione fr. 411'262.-, perdita di guadagno futura fr. 268'463.-, torto morale fr. 45'420.-, partecipazione alle spese di patrocinio fr. 14'500.-).

 

 

                                   2.   I convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando tutta una serie di eccezioni, segnatamente la carente legittimazione passiva di CV 2, la prescrizione della causa nella misura in cui era stata promossa nei confronti della comunione dei condomini e la carente legittimazione passiva dei condomini convenuti, che in parte non erano più quelli del 1991. Essi hanno inoltre contestato che la scala fosse difettosa, che l’infortunio fosse effettivamente avvenuto nei luoghi e nei tempi indicati dall’attore e che il danno subito da costui, pure contestato nel suo ammontare, fosse riconducibile a quell’evento.

 

 

                                   3.   Nelle successive comparse scritte ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di parte avversa.

 

 

                                   4.   La petizione dev’essere dichiarata, d’ufficio (II CCA 17 maggio 1994 inc. n. 6/94, 28 luglio 1994 inc. n. 126/94), irricevibile siccome prematura nella misura in cui l’attore ha convenuto in giudizio CV 2, rimproverandogli una violazione del contratto di locazione ed imputandogli nel contempo una responsabilità quale proprietario dell’opera, senza averlo preventivamente chiamato in causa innanzi all’Ufficio di conciliazione. Per giurisprudenza invalsa, non è in effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, com’è pacificamente quella relativa al risarcimento del danno per violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all’autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.94). Nulla muta il fatto che l’attore abbia impostato la lite contro il locatore anche sulle norme dell’atto illecito, essendo anche in tal caso incontestabile l’esistenza di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della massima giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 12 gennaio 1995 inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n. 10.95.16; così pure, proprio per il caso in cui la lite, come in concreto, verta simultaneamente sugli art. 259e CO e sull’art. 58 CO, Lachat, Le bail à loyer, p. 97).

 

 

                                   5.   Nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 -l’esito non sarebbe stato per altro diverso nemmeno qualora fosse stata ammessa la ricevibilità della procedura promossa contro CV 2- la petizione deve invece essere respinta.

 

 

                                5.1   È innanzitutto incontestabile che in caso di vizio di costruzione o difetto di manutenzione di una parte comune di un immobile in proprietà per piani, qual’è pacificamente la scala di accesso qui in discussione, la legittimazione passiva in una causa ex art. 58 CO competa unicamente ed esclusivamente alla comunione dei condomini (RVJ 1997 p. 240; CEF 8 luglio 2004 inc. n. 14.2004.12-14; Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, N. 151, 174 e 198 ad art. 712l CC; Bösch, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2, 10 e 16 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, N. 60 seg. e 98 ad art. 712l CC; Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 2. ed., n. 265 seg. e 272 seg.) e non invece ai singoli condomini che la formano, i quali in effetti non sono debitori, tanto meno solidali, di quella pretesa né possono agire quali litisconsorti accanto alla comunione (DTF 119 II 404 consid. 6; sentenze RVJ e CEF citate; Bösch, op. cit., ibidem; Wermelinger, op. cit., N. 151 e 174 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 60 seg., 63 seg. e 77 ad art. 712l CC; Rey, op. cit., n. 272 seg.). Questa circostanza, oltre a comportare la carente legittimazione passiva di CV 2 nella misura in cui è stato convenuto con un’azione ex art. 58 CO, implica pure -come vedremo- la reiezione, per intervenuta prescrizione della petizione, nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1. L’art. 60 CO stabilisce in effetti che l’azione di risarcimento o di riparazione, tra cui quella dell’art. 58 CO, si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona del responsabile. Nel caso di specie l’attore sapeva che l’immobile ove si trovava il suo appartamento era stato costituito in PPP (cfr. contratto di locazione doc. E e doc. VV) e che l’infortunio si era verificato in una parte comune, per cui già al momento dell’infortunio o quanto meno nel dicembre 1993 (cfr. lettera 6 dicembre 1993, doc. 50) conosceva la persona del responsabile; la sua conoscenza del danno andava invece fatta risalire, al più tardi, all’ottobre 1999 (doc. W). Ora, egli ha versato agli atti tutta una serie di scritti con cui CV 2, che a quel momento precisava di agire a titolo personale, aveva annualmente dichiarato di rinunciare a sollevare la prescrizione (doc. II). Ebbene, queste dichiarazioni, pur potendo costituire nelle particolari circostanze atti interruttivi della prescrizione annuale ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO (DTF 112 II 231 consid. 3e/bb), non possono però essere opposte alla Comunione dei condomini CV 1, ritenuto che CV 2, come detto, non era debitore solidale (Wermelinger, op. cit., N. 151 ad art. 712l CC; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., N. 64 ad art. 712l CC; Rey, op. cit., ibidem) mentre per legge solo l’interruzione rispetto ad un debitore solidale vale anche in confronto degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO). Ben si può ritenere che nei confronti della comunione dei condomini la pretesa sia prescritta.

 

 

                                5.2   Ma a prescindere da quanto precede, è in ogni caso indiscutibile che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l’infortunio alla base delle sue pretese risarcitorie sia avvenuto proprio sulle scale del Condominio della R__________ __________ e non altrove, come invece preteso dai convenuti. Pur potendosi tutto sommato ammettere che le conseguenze fisiche avute dall’attore si lasciavano ricondurre ad una caduta dalle scale (cfr. doc. 18 e 31), nulla permette in effetti di concludere che la stessa si sia per l’appunto verificata in quei luoghi, la versione dei fatti fornita dall’attore non avendo trovato alcun riscontro in sede d’istruttoria. Innanzitutto nessun teste, anche perché verosimilmente nessuno, oltre a lui, era presente allorché si sono svolti i fatti, ha potuto confermarla. L’attore non ha inoltre preteso o dimostrato che la caduta potesse aver lasciato qualche traccia nei luoghi. Neppure il fatto che alcuni medici possano aver dichiarato nei loro referti che egli fosse stato vittima di una caduta dalle scale di casa (doc. 12, 25 e 37) o al suo domicilio (cfr. doc. 5, ove però è indicato un suo domicilio a T__________) prova dove sarebbe avvenuto l’infortunio: innanzitutto si osserva che egli risultava avere una casa anche a T__________; e in ogni caso è chiaro che quei medici a quel momento si erano limitati, nella migliore per l’attore delle ipotesi, a riferire quanto era stato loro riferito da costui, ciò che rende privo di forza probatoria quanto da essi riportato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 738 ad art. 237). Dal formulario “annuncio infortunio LAINF” (doc. L) allestito dal datore di lavoro, verosimilmente sulla base delle informazioni fornite dallo stesso attore, risulta poi che l’infortunio in questione sia avvenuto proprio a T__________, ciò che di per sé non potrebbe essere escluso, atteso che da quel documento si evince pure che l’attore era allora verosimilmente in vacanza, il suo ultimo giorno lavorativo essendo stato il precedente 20 maggio: ora, quand’anche quell’indicazione -come del resto altre contenute in quello scritto, ad esempio quella relativa alla sua nazionalità- fosse stata errata, ciò che per altro è stato espressamente smentito dall’estensore di quel documento il quale ha anzi confermato che l’informazione circa un infortunio a T__________ riportata a quel momento era effettivamente quella che era stata data dall’attore (teste TE 4), ciò non migliorerebbe la posizione dell’attore, non essendo in ogni caso ancora provato che l’infortunio sia era verificato a G__________ e meglio sulle scale del Condominio della R__________ __________.

                                         In tali circostanze, ritenuto oltretutto che l’infortunio non era stato notificato immediatamente al locatore o ai condomini, ma era stato comunicato al solo CV 2 unicamente un anno e mezzo dopo, all’inizio del 1993, oltretutto in un momento alquanto sospetto e meglio in occasione di un contenzioso di carattere locativo (doc. 44 e 45), non vi sono in definitiva né prove né indizi sufficienti per suffragare la versione dell’attore, non potendo evidentemente bastare, per fondare il convincimento del giudice, la semplice possibilità che i fatti si siano effettivamente svolti come preteso in petizione.

 

 

                                   6.   Ne discende che la petizione dev’essere dichiarata irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 e dev’essere respinta nella misura in cui è stata promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1.

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese, né ripetibili per il giudizio di irricevibilità della petizione nei confronti di CV 2. La reiezione della petizione nei confronti della Comunione dei condomini CV 1 giustifica per contro di porre a carico dell’attore i relativi oneri processuali e un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   La petizione 15 marzo 2001 di AT 1 è irricevibile in quanto promossa nei confronti di CV 2 ed è respinta in quanto promossa nei confronti della Comunione dei condomini CV 1.

 

                                   II.   Gli oneri processuali consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                                fr.   12’000. -

                                         b) testimoni                                                             fr.        240. -

                                         c) rogatorie                                                             fr.        175. -

                                         d) perizia                                                                 fr.     3’250. -

                                         e) spese                                                                  fr.        185. -

                                         Totale                                                                       fr.   15’850. -

 

                                         da anticiparsi dall’attore (e già anticipati in ragione di complessivi fr. 13'750.-), restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla Comunione dei condomini CV 1 fr. 30’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

terzi implicati

1.  TE 1  

2.   TE 2  

3.  TE 3  

4.  TE 4  

5.   TE 5  

6.  TE 6  

7.  TE 7  

8.  TE 8  

9.   PE 1  

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario