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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Cocchi (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 5 maggio 2003, da
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AT 1
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contro |
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CV 1
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con la quale la parte attrice - così precisato in sede di conclusioni 10 maggio 2006 a seguito del decreto 16 gennaio 2006 del Presidente della II CCA che accoglieva un'istanza di mutazione dell'azione - chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 687'062.15 oltre interessi di mora al 5% dal 15 settembre 2005 oltre a fr. 75'206.55 per interessi di mora pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre 2005, mentre quella convenuta chiede che la domanda sia respinta in ogni suo punto nella misura in cui è ricevibile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto e in diritto:
1. A seguito di pubblico concorso, il CV 1 (in seguito Consorzio) ha stipulato, il 10 settembre 2001, con l'Impresa costruzioni AT 1 (in seguito Impresa AT 1 o Impresa) un contratto d'appalto riguardante le opere da impresario costruttore riguardanti l'esecuzione del terrapieno contro le valanghe e la caduta sassi in località __________, nel comune di __________ per una mercede, come all'offerta, di fr. 3'145'263.70. I lavori sono iniziati nel settembre 2001 e sono terminati nella primavera 2005.
2. Già nel corso dell'anno 2002 il Consorzio e l'Impresa AT 1 sono state confrontate da divergenti e contrastanti interpretazioni e prese di posizione al riguardo di alcune posizioni del capitolato d'appalto (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc; CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R 549.101/102, muracca in blocchi; CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003, esercizio impianto di frantumazione) e delle valutazioni economiche dei relativi lavori eseguiti e da eseguirsi dall'Impresa. Non essendo stata raggiunta un'intesa al proposito, l'Impresa AT 1 ha presentato, direttamente in appello, la causa giudiziaria che ci occupa chiedendo, con petizione 5 maggio 2003, l'accertamento degli importi unitari e orari dovutile per quelle posizioni contrattuali e la condanna del Consorzio al pagamento dell'importo complessivo, fino a quel momento, di fr. 446'390.05 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2002. A lavori terminati, l'Impresa AT 1 ha abbandonato i petita di accertamento e precisato il suo preteso credito in fr. 687'062.15 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2005 e in fr. 75'206.65 per interessi di mora pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre 2005 (cfr. istanza di restituzione in intero con mutazione dell'azione 7 ottobre 2005 e decreto 16 gennaio 2006 del Presidente della II Camera civile).
Il Consorzio, oltre ad eccepire l'assenza di capacità di parte dell' "Impresa di costruzione AT 1 " e l'ammissibilità delle domande di accertamento chiedendo con ciò la reiezione in ordine della petizione, ha contestato ogni suo altro debito rispetto alla liquidazione basata sulla sua valutazione delle posizioni litigiose, contraria a quella sostenuta dalla controparte.
3. Terminata l'istruttoria, le parti, con le rispettive conclusioni, hanno ribadito le loro posizioni contestando quelle avversarie.
4. Non è più necessario pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande di accertamento proposte con la petizione poiché con la domanda di mutazione dell'azione e con le conclusioni l'attrice vi ha rinunciato. Se del caso la questione sarà ripresa in sede di determinazione ed aggiudicazione delle spese e delle indennità ripetibili.
5. L'eccezione di carenza di capacità di parte dell'Impresa costruzioni AT 1, che la parte convenuta ha voluto reiterare nonostante sia chiaro e provato che attore è, senza equivoco possibile, AT 1, titolare della ditta individuale di costruzioni, è respinta. Anche se, negli allegati successivi alla petizione e nelle intestazioni dei verbali di causa e delle decisioni processuali, si ha sempre questa dicitura, ciò non toglie la qualifica di erronea designazione della parte che non può avere conseguenze di carattere procedurale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 165 m. 17). Ed al proposito la stessa parte convenuta non può aver avuto alcun motivo di dubbio, tanto è vero che il contratto d'appalto indica "AT 1 " e il Consorzio corrisponde con la "ditta P__________ impresa costruzioni" (come ad esempio nel doc. GG).
6. Come già indicato, le contrapposte posizioni delle parti riguardano l'interpretazione da dare a tre diverse posizioni del capitolato d'appalto e quindi degli accordi contrattuali tra le parti con puntuale conseguenza, a dipendenza di quale sia la corretta applicazione di quelle stesse posizioni, sulla rimunerazione dovuta all'Impresa per i lavori eseguiti.
In base ai criteri abituali d'interpretazione il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105 pubblicata in: NRCP 2003 458, 13 gennaio 2004 inc. n. 10.2000.35). Quando il tenore letterale di un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi interpretativi per stabilire tale volontà (Gauch/ Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 3a ed., Basilea 2003, n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7a ed., Zurigo 1998, n. 1001 ss.). La giurisprudenza ha sfumato il principio secondo cui il tenore di una clausola contrattuale chiaro esclude ogni possibilità di interpretazione (cfr. DTF 127 III 444 consid. b); essa ha tuttavia precisato che ci si scosta dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà. Infine, va rammentato che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 218 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii).
6.1. La prima posizione litigiosa (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc; doc. B pag. 44) riguarda un supplemento allo scavo eseguito a macchina di fr. 40.- al mc nell'ipotesi in cui trovanti (sassi) con volume superiore a 0.25 mc devono essere rimossi, frantumati secondo fabbisogno (classi Z1 a Z4) e sgomberati con il materiale di scavo. La divergenza di interpretazione risiede nel fatto che l'Impresa AT 1 ritiene che tutti i trovanti superiori a 0.25 mc che devono essere rimossi sono da retribuire al prezzo unitario supplementare di fr. 40.- al mc, indipendentemente dalla loro frantumazione, mentre, invece, il Consorzio sostiene che il diritto al supplemento di prezzo è subordinato all'effettiva lavorazione comprensiva di rimozione, frantumazione e sgombero, dove la frantumazione è una prestazione indispensabile al riconoscimento del prezzo maggiorato. L'aggiunta "secondo fabbisogno", che significa "per quanto occorre", alla prevista operazione di frantumazione, sembra indicare che l'esigenza della frantumazione fosse limitata alla necessità di reimpiego di questi massi nelle varie zone dell'opera a dipendenza delle classi di granulometria specificatamente previste. Quindi la frantumazione, che andava eseguita, secondo il senso letterale dell'espressione, solo se necessaria alle esigenze dell'opera, non sarebbe un elemento in se determinante ed esclusivo per l'applicazione del supplemento di prezzo. È difficile poter dare altro significato letterale a questa locuzione se non ritenere, con una certa forzatura, che "secondo fabbisogno" si dovesse riferire al modo di frantumare, ossia quale granulometria ottenere a dipendenza della zona di impiego. Ma il primo significato è quello primario. Il tenore letterale della descrizione di questa particolare posizione è così sufficientemente chiaro, mentre non esistono accertamenti tali da poter dedurre la reale volontà delle parti, ossia la loro comune intenzione, attorno al significato complessivo della descrizione della posizione contrattuale. Ed è inevitabile che sia così, pur di fronte ad una parola con significato letterale e primario, quando quella parola è ritenuta "vocabolo inelegante del linguaggio amministrativo" (Panzini, Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni) usata per di più, nella fattispecie concreta, da tecnici e non da letterati. Ne discende che l'interpretazione va fatta secondo il principio dell'affidamento.
Tutto quanto il Consorzio afferma con riferimento alla corretta lettura del contesto delle varie posizioni descritte nell'elenco prezzi per i lavori di scavo (punti 4.3.3. e seguenti delle conclusioni, pag. 12 e seg.) non serve a determinare quale doveva essere oggettivamente il senso che l'Impresa avrebbe dovuto dare alla posizione litigiosa. Infatti, il Consorzio si lancia in tentativi di interpretazione assai complessi che non possono essere ritenuti per giustificare una comprensione immediata diversa da quella che la lettura del testo della posizione 211/371.344 permette, ossia un prezzo supplementare per la rimozione dei trovanti superiori a 0.25 mc. Le precisazioni dell'Impresa al proposito contenute nella lettera 20 giugno 2002 al Consorzio (doc. M) sono ben più convincenti, siccome logiche e dirette, dei tentativi di interpretazione ad incastro della controparte. Diverse le possibili conclusioni con riferimento all'analisi del prezzo offerto per la posizione litigiosa, nel quale l'attività di frantumazione incide nella misura di circa il 70% (fr. 28.- sul totale di fr. 40.-; cfr. doc. K pag. 4 punto 5) ed al quantitativo di 10'000 mc, indicato dal Consorzio nel formulario d'offerta nella posizione in questione, pari a circa la metà del volume dei presumibili trovanti superiori a 0.25 mc che sarebbero stati scavati come alle stime derivanti dagli accertamenti geognostici (testi TE 3 e TE 4. Ma l'Impresa, con riferimento all'analisi del prezzo, ben spiega le difficoltà di una valutazione al proposito non disponendo di certezze attorno ai quantitativi da frantumare (cfr. M, punto 5 a pag. 2). Il fatto poi, per l'Impresa, di non aver segnalato che i 10'000 mc previsti nella posizione era un quantitativo ben inferiore di quelli che sarebbero stati trovati (teste TE 1) non permette di concludere che l'Impresa aveva inteso che il supplemento sarebbe stato riconosciuto solo nel caso di frantumazione. Seguendo questo ragionamento del Consorzio, gli si potrebbe allora contrapporre di non aver specificato e precisato, quando ha chiesto l'analisi del prezzo, che il supplemento era inteso per la frantumazione. Questo comportamento delle parti, pregresso alla conclusione del contratto, deve essere integrato complessivamente con quello posteriore, in sede di esecuzione del contratto, e qui è rilevante il fatto che lo stesso Consorzio, in un primo tempo per le opere eseguite nel 2001, ha allestito delle situazioni ai fini della liquidazione (doc. RR) comprendenti il supplemento di fr. 40.- al mc per tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dall'avvenuta o meno frantumazione, situazioni approvate dall'ing. TE 3, direttore locale dei lavori e redattore del testo della posizione litigiosa, e regolarmente riconosciute e pagate all'Impresa (testeTE 1). L'ing. TE 3, in occasione della sua audizione testimoniale, ha poi dichiarato di aver commesso un errore. Ciò sta a significare, almeno, che il tenore della posizione poteva oggettivamente apparire all'Impresa come quello da lei inteso e così l'aveva anche inteso il signor TE 1, assistente del Consorzio con funzione di direzione lavori sul cantiere (teste TE 1 "Io pensavo che la posizione di supplemento per i trovanti doveva riguardare tutti i trovanti indipendentemente dalla loro frantumazione"). Inoltre per superare l'"errore" e giustificare una diversa interpretazione del testo, rispetto a quella piana e immediatamente comprensibile che anche il Consorzio aveva seguito, si sono sfoderati argomenti complessi sviluppati a posteriori come è quasi sempre possibile fare.
Sulla base di tutte queste circostanze si può concludere che il senso che ragionevolmente l'Impresa poteva dare alla posizione litigiosa, redatta dalla controparte, era quello di considerare applicabile il supplemento di fr. 40.- al mc per tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dalla necessità di doverli frantumare o meno per reimpiegarli nell'esecuzione dell'opera. Ma anche volendo ritenere, sussidiariamente, che la proposizione descrittiva della posizione litigiosa sia dotata di una pluralità di significati, come i due evidenziati all'inizio di questo considerando, e quindi permanga un dubbio, la scelta va nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio "in dubio contra stipulatorem", ossia, in concreto, nel privilegiare la comprensione dell'Impresa.
6.2. La seconda posizione litigiosa (CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R 549.101/102, muracca in blocchi) riguarda le opere di rinforzo e di drenaggio al piede del fronte armato del terrapieno e meglio ogni fornitura, prestazione e onere per l'esecuzione dell'opera. L'Impresa ha esposto in offerta un prezzo unitario di fr. 350.- al metro nel quale non ritiene presa in considerazione e calcolata la fornitura del materiale perché, a suo dire, già compresa nel prezzo esposto per la posizione dei trovanti discussa al consid. precedente. Il Consorzio ritiene invece che nel prezzo di fr. 350.- deve essere compresa la fornitura, indipendentemente da dove provenga il materiale, come del resto esplicitamente indicato dal testo della posizione. Uguale contestazione riguarda una posizione supplementare (R 549.103) per l'esecuzione di una muracca d'unghia al piede del fronte il cui prezzo unitario al mc di fr. 160.- ha incontrato uguale riserva da parte del consorzio nel senso di ritenere compreso anche in questo la fornitura del materiale. All'Impresa è già stato riconosciuto il supplemento per la rimozione e la frantumazione (a dipendenza della necessità) e lo sgombero dei trovanti per cui la fornitura dei blocchi di muracca è compresa in questa precedente posizione (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc). Conformemente alla comprensione di questa posizione da parte dell'Impresa, riconosciutagli attraverso l'esame interpretativo svolto in precedenza, essa nel formulare il prezzo per la realizzazione delle opere della muracca avrebbe dovuto, imperativamente, indicare, a fronte di un testo che precisava "ogni fornitura" che il suo prezzo non comprendeva tale operazione. In buona fede il Consorzio poteva considerare che i fr. 350.- al metro includessero anche la fornitura e quindi, a ragione, ne chiede la deduzione del corrispettivo. Questo ragionamento e questa conclusione non possono però valere per il prezzo concordato di fr. 160.- al mc per l'offerta supplementare (vedi punto 6 del protocollo 27.9.2002, doc. AA) poiché la questione riguardante l'assenza della fornitura nell'analisi del prezzo era oramai arcinota e non si può più addebitare all'Impresa una mancanza di dovuta comunicazione come al momento della presentazione dell'offerta iniziale.
6.3. La terza posizione litigiosa (CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003, esercizio impianto di frantumazione) riguarda l'installazione e l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione per il quale l'Impresa, poiché l'installazione sarebbe stata chiesta solo su esplicita domanda della direzione lavori, ha esposto un importo forfetario di fr. 5'000.- senza indicazione del costo orario di esercizio dell'impianto. Una volta installato l'impianto, le parti non hanno potuto accordarsi su tale costo orario: l'Impresa chiede fr. 450.-/h mentre il consorzio offre fr. 350.-/h. Il minor importo offerto viene giustificato con il fatto che i costi fissi sono già compresi nell'importo forfetario di fr. 5'000.- e che la tariffa oraria della frantumazione deve essere quella di tipo EsN e non EcN perché il noleggio degli impianti dovrebbe essere compreso nello stesso importo fisso. L'esposizione delle parti al proposito di questa divergenza non è molto chiara: l'attrice ritiene che i 100.- franchi di differenza rappresentino il costo di ammortamento mentre per il convenuto la differenza è data dalle tariffe senza noleggio. L'ing. TE 3, nella sua deposizione testimoniale, ha affermato di non aver tenuto conto del noleggio (e quindi della superiore tariffa) perché lo riteneva compreso nell'importo forfetario di fr. 5'000.- premurandosi però di precisare, oltre al fatto che l'impianto di frantumazione non era nuovo, che quest'ultimo importo non copriva nemmeno i costi dal e al cantiere e che per la stessa posizione altri concorrenti avevano esposto un importo di fr. 200'000.-. Ne segue per queste considerazioni del teste che danno atto all'Impresa di aver esposto un prezzo irrisorio, pur dovendo però quest'ultima sapere che lo stesso comprendeva anche la messa a disposizione dell'impianto e quindi, necessariamente il suo ammortamento ed il suo noleggio, il riconoscimento della metà della pretesa fatta valere a tale titolo; in totale fr. 77'000.-.
7. L'importo da riconoscere in più all'Impresa per la posizione CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc (consid. 6.1) è di fr. 511'030.15 come riconosciuto, per l'entità dell'importo, anche dal Consorzio (doc. EEE). Da questo importo va dedotto il costo della fornitura dei massi e del materiale necessario alla formazione della muracca già compreso nella posizione indicata (consid. 6.2). Il costo totale, per questa posizione, è di fr. 60'690.-, per complessi ml 173,4, come appare dalla fattura al 31 luglio 2005, situazione 17 che, prodotta dall'attore, con l'istanza per l'ammissione di nuovi mezzi di prova del 7 ottobre 2005, non era stata ammessa perché la richiesta al proposito considerata tardiva (cfr. decreto 16 gennaio 2006) e che ora viene invece considerata, tenuto conto che era stata presentata prima della chiusura dell'istruttoria, potendo il giudice ordinarne l'ispezione (art. 88 CPC). Del resto la conoscenza di questo documento va a vantaggio del Consorzio, che si era opposto alla sua produzione, perché senza la conoscenza dell'importo totale fatturato per la formazione della muracca non si potrebbe ipotizzare nessuna deduzione per la fornitura del materiale non avendo la stessa parte convenuta mai dato alcuna indicazione atta a determinarla. L'importo da sottrarre è quello di fr. 40.- al mc che l'impresa ritiene essere quello già inserito nella prima posizione litigiosa e per il quale motivo non l'aveva calcolato nel prezzo unitario per la muracca. Ora, ipotizzando con buona approssimazione che 1 ml di muracca corrisponda a 2 mc di materiale si hanno 346,8 mc per un importo complessivo di fr. 13'872.20, arrotondato a fr. 14'000.-.
8. È quindi riconosciuto all'Impresa, per le posizioni litigiose, l'importo di fr. 574'030.15.- (fr. 511'030.15 + fr. 77'000.- ./. fr.14'000.-).
L'impresa chiede, in applicazione del disposto contrattuale di cui al CPN 102/375.100 (doc. F) un aumento dei prezzi di fr. 8'926.65 per la posizione trovanti e di fr. 6'530.80 per l'impianto di frantumazione. Riporta i singoli aumenti che vanno a formare gli importi totali richiesti in una tabella, senza dare alcuna pratica spiegazione per capire il meccanismo dell'aumento. La norma parla di "metodo dell'indice dei costi produzione ICP, categoria secondo capitolato" ma tale indice e le sue particolarità non sono provate per cui risulta impossibile verificare la bontà del calcolo dell'Impresa e, di conseguenza, questa pretesa non può essere riconosciuta.
L'impresa chiede inoltre sugli importi da lei pretesi, e quindi su quelli qui riconosciuti, un'indennità pari all'1% per intemperie. La norma che sottende tale richiesta è la CPN 102/378.100/120 che, per tale titolo, riconosce l'1% dell'importo della liquidazione ma solo per i lavori a misura mentre per quelli a regia, come le ore di frantumazione, vanno applicate tariffe orarie comprensive dell'indennità intemperie per cui nell'importo riconosciuto al consid. 6.3. tale supplemento è già compreso. Per i lavori della posizione CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc, qui riconosciuti in fr. 511'030.15, l'indennità intemperie è così di fr. 5'110.30.
Il capitale finale dovuto dal Consorzio all'Impresa è quindi di
fr. 579'140.45.
8.1. L'Impresa chiede pure fr. 75'206.55 per interessi di mora pregressi dal 30 novembre 2002 al 15 settembre 2005 e l'interesse di mora al 5% dal 16 settembre 2005. Il momento di partenza della mora si determina con l'interpellazione che, agli atti di causa, è evidenziata, senza che altri momenti siano stati evocati e provati dall'Impresa, dal PE 308200 (doc. OO) del 25 marzo 2003 per fr. 400'603.40, dalla petizione 5 maggio 2003 per ulteriori fr. 45'786.60 e dalla domanda di mutazione dell'azione 7 ottobre 2005 per il rimanente, ossia per fr. 132'750.45.
9. Le tassa e le spese di giustizia, così come le ripetibili sono ripartite tra le parti, secondo le reciproche soccombenze e tenuto conto del ritiro delle azioni di accertamento (la cui influenza è minima non avendo provocato al Consorzio particolari disborsi), nella misura di 1/5 a carico dell'Impresa e di 4/5 a carico del Consorzio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 18 CO, 363 e seg. CO
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. La petizione 5 maggio 2003 di AT 1, __________ è parzialmente accolta e di conseguenza il CV 1,__________ è condannato a versargli l'importo di fr. 579'140.45 oltre interessi al 5% dal 25 marzo 2003 su fr. 400'603.40, dal 5 maggio 2003 su fr. 45'786.- e dal 7 ottobre 2005 su fr. 132'750.45.
§ È respinta, in via definitiva, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di__________ per l'importo capitale indicato con interessi al 5% dal 25 marzo 2003.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 13'300.-
b) testi fr. 320.-
c) sopralluogo fr. 135.-
d) spese fr. 245.-
Totale fr. 14'000.-
già anticipate dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della parte convenuta.
3. La parte convenuta CV 1, __________ verserà alla parte attrice AT 1, __________ l'importo di fr. 21'000.- per parte di ripetibili.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. TE 1 2. TE 2 3. TE 3 4. TE 4
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).