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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 settembre 2003, da
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AT 1 (Russia)
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contro |
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CV 1 e CO 1
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con la quale si chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di Fr. 16'187'591.- oltre interessi e spese.
Ed ora sulla proponibilità della causa direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC.
Sentite le parti su questo tema in occasione dell'udienza preliminare del 22 settembre 2004.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la banca attrice ha introdotto, direttamente in appello, un'azione tendente alla condanna pecuniaria dei convenuti sulla base di una fattispecie per la quale ha ipotizzato l'applicabilità delle norme giuridiche sul contratto di garanzia, oppure di quelle sul contratto di mandato od ancora di quelle sull'indebito arricchimento;
che per sua affermazione se l'azione fosse fondata sul contratto di garanzia sarebbe applicabile il diritto svizzero mentre nelle altre prospettive giuridiche il diritto applicabile sarebbe quello russo;
che l'art. 302 CPC prevede che una causa patrimoniale può essere portata direttamente in appello quando, oltre ad un minimo valore di lite, è appellabile al Tribunale federale nella procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 302 m. 3);
che tale presupposto mancherebbe qualora fosse applicabile, all'azione in oggetto, il diritto russo e di conseguenza questa Camera civile del Tribunale d'appello dovrebbe dichiararsi d'ufficio (art. 97 CPC) incompetente a conoscere, in primo ed unico grado, la relativa controversia;
che - per evitare che solo a fine istruttoria, al momento dell'emanazione del giudizio di merito, il Tribunale, cui compete autonomamente del resto l'applicazione del diritto, individuasse nel diritto straniero quello applicabile e quindi respingesse per incompetenza la petizione - le parti, ai fini dell'economia processuale, si sono così dichiarate d'accordo che la causa sia trasmessa al competente giudice di prima istanza;
che, trattandosi di competenza funzionale da comprendersi in quella per materia (Rep. 1940, 378 consid. 2), la causa va trasmessa, per la disposizione dell'art. 126 CPC, all'autorità giudiziaria competente per territorio, ossia al Pretore di Lugano;
che il Pretore assumerà la causa allo stadio in cui si trova (scambio degli allegati completato) e provvederà a citare le parti all'udienza preliminare ed a proseguire in ogni successivo incombente istruttorio e decisionale;
che l'anticipo spese di Fr. 160'000.- già effettuato dalla parte attrice è riversato, dedotto l'importo della tassa di giudizio e delle spese della presente decisione, alla cassa della Pretura di Lugano;
Per i quali motivi
decreta
1. La causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 settembre 2003 da AT 1, __________ contro CO 1 e CV 1, è trasmessa, per competenza, al Pretore del distretto di Lugano.
2. La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 100.-, per la procedura avanti alla Camera civile, sono a carico della parte attrice.
3. Intimazione:
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- - - Pretura del distretto di Lugano, con l'intero incarto. |
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario