Incarto n.
10.2003.5

Lugano

23 agosto 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 14 febbraio 2003, da

 

 

 

 AT 1   

rappr. da  PA 1 

 

 

contro

 

 

CV 1 

rappr. da   RA 1 ed  PA 2

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'922'251.30 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2002, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

 

citate le parti all’udienza preliminare del 15 ottobre 2003;

 

esperita l'istruttoria di causa;

 

preso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all’udienza di dibattimento finale, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro il 31 gennaio 2006, i loro rispettivi allegati conclusionali;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Nel settembre 1984 AT 1 ha aperto presso la sede __________ di H______________________________ __________ il conto “__________” sul quale ha fatto confluire i risparmi della sua attività, che negli anni successivi sono stati da lui investiti, insieme ad altre somme messe a sua disposizione dalla banca, dapprima in obbligazioni e in seguito con frequenza sempre maggiore e con importi sempre più elevati anche sul mercato azionario e delle opzioni.

                                         Il 19 luglio 2002 la banca, preso atto che il conto presentava un’importante esposizione passiva e dopo aver chiesto al cliente, invano, di prestare ulteriori garanzie, ha provveduto a chiudere tutte le operazioni in corso e a liquidare tutti gli attivi.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna AT 1 ha convenuto in giudizio CV 1, che nel frattempo aveva assorbito H______________________________ __________, rimproverandole in sostanza di non aver chiuso le operazioni già il 19 giugno 2002, allorché a suo dire il conto era già tecnicamente scoperto, e comunque di avergli in pratica impedito di farlo di sua iniziativa, ciò che egli avrebbe certo fatto, se a quel momento fosse stato informato dei gravi rischi che stava correndo rispettivamente se gli fossero stati messi a disposizione i mezzi necessari per rendersi conto della situazione. Egli ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'922'251.30 oltre interessi, evidenziando che il 19 giugno 2002 il conto presentava ancora un attivo di fr. 2'463'279.30 (doc. E2), mentre il successivo 22 luglio esso presentava un passivo di fr. 458'972.- (doc. E9), che poi era stato coperto dal titolare del conto.

 

 

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione, osservando che l’attore, ampiamente cognito del funzionamento del mercato delle opzioni e dei rischi che ne erano connessi, era stato tempestivamente informato della continua erosione del patrimonio avvenuta nel giugno 2002, che per altro risultava chiaramente anche dagli estratti bancari messi a sua disposizione, ma ciononostante aveva insistito per tener aperte le posizioni, richiesta che la banca aveva assecondato, almeno fintanto che sul conto vi erano ancora degli attivi.

 

 

                                   4.   In sede conclusionale, dopo che nel corso dell’istruttoria è tra l’altro stato sentito in qualità di teste il direttore della convenuta ed interlocutore dell’attore, TE 1, la cui deposizione non è stata oggetto di contestazione, ed è stata esperita, ad opera di PE 1, una perizia giudiziaria sugli usi e sui costumi bancari nell’ambito del mercato delle opzioni, le cui risultanze a loro volta non sono state contestate, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nello loro rispettive posizioni, ritenuto però che l’attore ha pure chiesto, in via subordinata, la condanna della controparte a rifondergli fr. 1'386'540.- oltre interessi, nel caso si ritenesse che la chiusura delle operazioni doveva intervenire solo il 10 luglio 2002, quando cioè il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali.

 

 

                                   5.   Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile.

                                         Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP).

 

 

                                    6.   Il conto corrente / deposito aperto dall’attore presso la convenuta ha natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO).

                                          Per quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso -e le parti non lo contestano- che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45).

 

 

                                   7.   Nel caso di specie l’attore non rimprovera alla convenuta di aver chiuso illecitamente le operazioni il 19 luglio 2002, ammettendo con ciò implicitamente la legittimità del provvedimento adottato a quel momento. Egli ritiene piuttosto che in base al contratto la chiusura da parte della convenuta avrebbe dovuto avvenire ben prima, il 19 giugno 2002, quando cioè a suo dire il conto era già da considerarsi tecnicamente scoperto siccome privo dei necessari margini di copertura, e in via subordinata il 10 luglio 2002, ovvero quando il valore residuo degli attivi, una volta fatto fronte agli impegni, non raggiungeva più il 10% degli attivi totali.

 

                                7.1   In base alla dottrina e alla giurisprudenza, per altro note all’attore (conclusioni p. 6), se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo ai consigli del direttore della convenuta (cfr. petizione p. 2, doc. D p. 2, teste TE 1 p. 2 e 4, perizia p. 2)- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1), essa non può essere resa responsabile nei confronti di un cliente per non avergli chiesto la prestazione di un margine o per avergli chiesto un margine insufficiente in occasione dell’effettuazione di una transazione che in realtà necessiterebbe il versamento di un tale margine (Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 483 n. 87). Il margine ha in effetti quale unico scopo quello di limitare i rischi che la banca correrebbe in caso d’insolvenza del cliente e dunque essa è di principio libera di rinunciarvi (Lombardini, op. cit., ibidem; Lombardini, Transaction sur options, appels de marge et responsabilité de la banque pour abus de droit, in NRCP 2005 p. 52; Lombardini, La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune en 2005, in NRCP 2005 p. 257; SJ 1999 205 consid. 4c; ICCTF 8 dicembre 2000 4C.166/2000 consid. 5b/cc, 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1, 26 gennaio 2005 4C.298/2004). Diverso è però il caso se i rapporti contrattuali prevedono un obbligo di richiedere un tale margine (sentenza SJ citata) oppure se dalla concreta pattuizione sul margine sia evincibile una particolare esigenza di protezione del cliente (ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1).

 

                                7.2   Nel caso di specie, né il contratto né le usanze imponevano alla banca di esigere margini dal cliente, né in ogni caso è risultato quale fosse l’eventuale margine che doveva essere applicato e doveva essere mantenuto per poter tenere aperte le posizioni.

 

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, la circostanza che nelle condizioni generali “applicabili alle operazioni sui mercati a termine, le operazioni a margine ed alle operazioni non coperte mediante strumenti finanziari derivati”, sottoposte dalla convenuta al cliente, che le ha poi sottoscritte, questi abbia confermato di conoscere ed accettare “il fatto che siate tenuti a rispettare regolamenti, usanze e condizioni generali in vigore sui mercati e di riconoscere che tale fatto è determinante nei nostri rapporti” (doc. I punto I.3), non significa affatto che la convenuta, la quale per poter operare in quei mercati era tenuta a fornire ai suoi intermediari una determinata percentuale del valore delle operazioni ordinate (“marginatura”), fosse per contratto a sua volta tenuta ad esigere dal cliente un tale margine o un multiplo dello stesso. Nelle medesime condizioni generali è del resto esplicitamente previsto che in occasione della conclusione di transazioni su quei mercati la banca ha unicamente il diritto (e non l’obbligo) di addebitare, a titolo di garanzia iniziale, uno o più conti del cliente oppure di accreditare un conto-garanzia (doc. I, punto III.1 e III.2), senza che in entrambe le ipotesi sia per altro indicato quale sia l’ammontare delle garanzie da fornire, che è lasciato all’apprezzamento della banca. E sempre in quelle condizioni generali, è poi stabilito che nel caso in cui il totale degli averi non sia più sufficiente a coprire le somme necessarie per la costituzione o il mantenimento delle garanzie, la banca ha la possibilità di esigere il versamento immediato di ulteriori garanzie per lo meno pari alle perdite potenziali, ritenuto che in caso di mancata prestazione essa ha il diritto di liquidare le posizioni del cliente (doc. I, punto III.4, IV.1 – IV.3).

 

                                         Il perito giudiziario è giunto a conclusioni analoghe esprimendosi sugli usi bancari, non senza aver rammentato che la convenuta in linea di principio aveva comunque rispettato tutti gli usi e i regolamenti in materia (p. 10, con un’unica riserva, sulla quale torneremo in seguito, cfr. sub consid. 8.2). Dopo aver confermato che in linea teorica si poteva senz’altro affermare che l’utilizzo di conti-margine da parte degli istituti bancari fosse usuale (p. 5), egli ha in effetti osservato che in pratica, pur ritenendo prudente la fissazione di marginature attorno al 20-30% del valore di ogni transazione messa in atto, non gli risultava però che fossero stati fissati dei margini minimi iniziali, essendogli anzi già capitato che alcuni istituti bancari, specie quelli più piccoli, avessero poi concretamente rinunciato ad applicare i margini iniziali (p. 5 e 14 seg.) per considerare unicamente il valore di chiusura / realizzo delle posizioni (p. 14). Ciò l’ha pertanto indotto a concludere che la politica di marginatura sull’operatività in derivati faceva in definitiva parte di quel campo dove le banche avevano la possibilità di essere più o meno aggressive e quindi concorrenziali nei confronti della clientela (p. 13 segg. e 17). A suo giudizio, nemmeno era poi possibile stabilire a quale livello la banca avrebbe dovuto chiudere d’ufficio le operazioni del cliente, anche questa decisione spettando alla sensibilità e alle esigenze di ogni singolo istituto bancario (p. 19), che di regola vi provvederà unicamente qualora reputi che l’evoluzione della situazione possa “mettere a rischio i propri interessi”, ovvero quando si viene a creare una posizione debitoria netta del cliente una volta chiuse le posizioni e fatto fonte agli impegni (in altre parole in presenza di un margine inferiore allo 0%, p. 18): egli ha pertanto dovuto concludere che anche il margine del 10%, applicato nella banca in cui egli lavorava, nella fattispecie era da considerarsi del tutto arbitrario (p. 18 seg.).

                                     

                                7.3   Ciò premesso, in assenza di marginature vincolanti per le parti, siano esse del 20-30% o del 10%, e soprattutto in assenza di una posizione debitoria netta del conto dell’attore, è del tutto escluso, contrariamente a quanto da questi preteso sulla base di una perizia di parte (doc. D), di per sé priva di ogni valore probatorio siccome non confermata da altre risultanze (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 24 ad art. 90), che la convenuta fosse tenuta a chiudere le sue operazioni già in data 19 giugno o il 10 luglio 2002. Il perito giudiziario, dopo aver puntualizzato che la convenuta neppure aveva mai violato (p. 15 seg.) le esigenze di copertura sugli anticipi da lei concessi -pari al 50% per le esposizioni azionarie ed al 70% per quelle obbligazionarie (teste TE 1 p. 4)-, ha in effetti confermato che, valutando le esposizioni dell’attore nelle singole componenti, si poteva senz’altro dire che le coperture, ancorché non formalizzate con blocchi dei titoli o accrediti in conti-garanzia (p. 17), fossero sempre presenti fino alla data dell’effettiva chiusura da parte della convenuta, dato che, da quanto si evinceva sia dai verbali di audizione che dai portafogli stessi, il parametro principale di valutazione delle coperture era stato la presenza di attivi sufficienti per far fronte agli impegni (p. 17). In tali circostanze nulla si può rimproverare alla convenuta.

 

 

                                   8.   L’attore non può nemmeno essere seguito laddove adduce che, se fosse stato debitamente informato della situazione, avrebbe in ogni caso provveduto di sua iniziativa alla chiusura anticipata delle operazioni alle date indicate in precedenza.

 

                                8.1   In base alla giurisprudenza (ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b, 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2; 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.1; sentenza 12 novembre 2004 della Cour de Justice di Ginevra, in NRCP 2004 p. 258 consid. 5.1; II CCA 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150), la banca che non è al beneficio di un mandato di gestione e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste un obbligo generale d’informazione. Di principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non ha idea dei rischi che corre. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2).

                                         Se ne deve concludere che nella fattispecie la convenuta non era di principio tenuta a fornire particolari informazioni all’attore.

 

                                8.2   Ma se, per ipotesi, si volesse anche applicare il principio giurisprudenziale che impone eccezionalmente alla banca di informare il cliente se riconosce che questi non ha conosciuto il pericolo relativo ad un determinato investimento oppure ancora se tra loro è venuta in essere una particolare relazione di fiducia a seguito del loro prolungato rapporto contrattuale (SJ 1999 I 205 consid. 3b; SJ 2002 I 274 consid. 4a; ICCTF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1), l’esito non sarebbe diverso, essendo incontestabile che l’attore, per altro pratico della materia, aveva in ogni caso compreso la pericolosità della sua situazione e soprattutto che la convenuta ha comunque pienamente osservato l’obbligo d’informazione nei suoi confronti.

                                         L’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che l’attore aveva esercitato un’importante attività imprenditoriale, quale amministratore delegato nel gruppo __________ dapprima e nella __________ poi, fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1984 (petizione p. 2). Per sua stessa ammissione, egli possedeva discrete conoscenze dei mercati finanziari ed era consapevole che le operazioni sulle opzioni non erano prive di rischi (petizione p. 3, conclusioni p. 3 seg.), essendo anzi di carattere speculativo (petizione p. 5). Le sue conoscenze erano in realtà ancor più ampie: dall’istruttoria è in effetti risultato che egli era perfettamente cosciente della sua posizione, comprendeva benissimo il funzionamento ed i rischi del mercato delle azioni (teste TE 1 p. 4), ivi compreso quello delle opzioni sulle azioni, e ciò se non altro già per il fatto che disponeva di una grande esperienza nel settore, per aver effettuato queste operazioni, con importanti utili, ma anche con perdite, con una certa assiduità già a far tempo dal 1987 (teste TE 1 p. 2). Per altro anche nelle condizioni generali il cliente aveva dato atto di conoscere ed accettare l’elevato rischio finanziario insito nelle operazioni sui derivati (doc. I, punto I.1), nonché di conoscere il funzionamento e la regolamentazione dei mercati a termine e su opzioni e la regolamentazione delle operazioni a margine o a termine (doc. I, punto II.2). In tali circostanze il fatto che la convenuta non abbia fatto sottoscrivere all’attore il prospetto relativo alle operazioni su opzioni, unica mancanza che a detta del perito giudiziario potrebbe forse essere imputata alla convenuta con riferimento agli usi ed ai regolamenti bancari in vigore (p. 10), non può dunque bastare per concludere che la convenuta non ha fornito all’attore le informazioni necessarie, anche perché come detto e come pacificamente ammesso in sede conclusionale dall’attore (p. 8), egli era comunque a conoscenza dei rischi connessi al mercato dei derivati. L’attore si presentava inoltre in banca regolarmente ogni 2-3 settimane, ogni volta per circa mezz’ora o un’ora (petizione p. 3). In quelle occasioni prendeva visione degli estratti conto (da lui regolarmente sottoscritti, cfr. doc. 20), che egli comprendeva benissimo (teste TE 1 p. 4) e che per altro -a detta del perito- erano perfettamente comprensibili (p. 10) e le cui incongruenze nell’indicazione dei valori erano usuali per il periodo in questione (p. 9); li esaminava e commentava con il direttore, posizione per posizione (teste TE 1 p. 3 seg.), ed era perciò al corrente del progressivo deterioramento della sua situazione patrimoniale (teste TE 1 p. 3). Oltretutto lo stesso direttore aveva avuto modo di invitarlo ad una maggior prudenza a più riprese, specialmente a far tempo dal giugno 2000 (teste TE 1 p. 4), ciò che l’attore aveva a sua volta ammesso (petizione p. 3). Se ciò non bastasse, proprio il 18 giugno 2002, in occasione di un incontro in banca, il direttore, preso atto che le operazioni in corso avevano ancora una copertura nonostante vi fosse stata una diminuzione dei valori, lo aveva informato che non avrebbe più potuto prelevare qualche po’ di contante perché i margini di copertura si stavano riducendo (teste TE 1 p. 3). Stando così le cose, l’attore non può evidentemente pretendere in buona fede che, se fosse stato reso edotto della situazione, ciò che è senz’altro avvenuto, avrebbe provveduto a chiudere le operazioni. Oltretutto si osserva che egli non ha agito in tal senso, insistendo anzi per tener aperte le posizioni esternando la certezza che i mercati si sarebbero ripresi (teste TE 1 p. 3), nemmeno quando in occasione del successivo incontro del 24 giugno il direttore gli disse che i margini stavano scomparendo, né in occasione dell’incontro del 18 luglio, quando il conto era oramai quasi a zero (teste TE 1 p. 3).

 

 

                                   9.   Quanto infine agli altri rimproveri mossi alla convenuta, quello di non aver emanato i necessari regolamenti interni per l’operatività sui mercati dei prodotti derivati e per la gestione dei rischi ad essi connessi e di non aver avuto un’organizzazione sufficiente per monitorare i rischi del cliente, gli stessi sono del tutto irrilevanti. Non è stato in effetti provato che queste eventuali carenze possano aver causato il danno fatto valere dall’attore, anche perché, come già accennato in precedenza, queste asserite violazioni non hanno comunque impedito alla convenuta di avvisare tempestivamente l’attore della situazione che si stava verificando e di chiudere le operazioni quando il conto ha avuto un’esposizione negativa dopo che l’attore non era stato in grado di prestare tempestivamente le garanzie richieste (cfr. teste TE 1 p. 3).

 

 

                                10.   Ne discende la reiezione della petizione.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   La petizione 14 febbraio 2003 di AT 1 è respinta.

 

 

 

 

 

                                   II.   Gli oneri processuali consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                                fr.   40’000. -

                                         b) testimoni                                                             fr.          80. -

                                         c) perizia                                                                 fr.     9’500. -

                                         d) spese                                                                  fr.        270. -

                                         Totale                                                                       fr.   49’850. -

 

                                         già anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     ;

-     ;

-      .

 

 

terzi implicati

1.  TE 1  

2.  TE 2  

3.  TE 3  

4.  TE 4  

5.  PE 1  

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario