Incarto n.
10.2004.11

Lugano

16 dicembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser,

assente

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 30 luglio 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da

 

 

AT 1

AT 2

(entrambi patrocinati da PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CV 1 Hafei, __________

CV 2

 

 

 

 

accolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 6 agosto 2004;

 

non essendo potuta avvenire l’intimazione alla convenuta 1 dell’allegato di istanza e del decreto surriferito poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese;

 

non essendo potuta avvenire l’intimazione degli stessi atti nemmeno alla convenuta 2, rivelatasi persona di ignota dimora nel nostro Paese e nemmeno iscritta in modo alcuno a Registro di commercio;

 

preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 degli istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale essi ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;

 

considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia agli istanti, mentre gli stessi postulano che alle convenute non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;

 

dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 6 agosto 2004, accollare agli istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;

 

 

richiamati gli art. 352 e 151 CPC,

 

decreta:                 1.      La procedura cautelare dipendente da istanza 30 luglio 2004 di __________ e __________, __________, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.

                                          §.   Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto

                                               6 agosto 2004 del giudice delegato.

 

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dagli istanti, resta a loro carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte agli stessi istanti in un secondo tempo.

                                          Non vengono assegnate ripetibili.

 

                                3.      Intimazione:

 

) (2 espl.) nelle vie rogatoriali

–;

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il segretario