Incarto n.
10.2004.13

Lugano

16 dicembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser,

assente

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 18 agosto 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da

 

 

AT 1

AT 2

(entrambe rappr. da RA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1)

 

 

accolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 19 agosto 2004;

 

non essendo potuta avvenire l’intimazione alla parte convenuta dell’allegato di istanza e del decreto surriferito, poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese;

 

preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 delle istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale esse ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;

 

considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia alle istanti, mentre le stesse postulano che alla convenuta non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;

dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 19 agosto 2004, accollare alle istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;

 

 

richiamati gli art. 352 e 151 CPC,

 

 

decreta:                 1.      La procedura cautelare dipendente da istanza 18 agosto 2004 di AT 1, e di AT 2, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.

                                          §.   Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto

                                               19 agosto 2004 del giudice delegato.

 

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dalle istanti, resta a loro carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte alle stesse istanti in un secondo tempo.

                                          Non vengono assegnate ripetibili.

 

                                3.      Intimazione:

 

), (2 espl.) nelle vie rogatoriali;

;

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                         Il segretario