Incarto n.
10.2005.7

Lugano

28 settembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

 

segretario:

Bettelini

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 15 aprile 2005 da

 

 

AT 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CV 1 di ignota dimora

 

 

 

chiedente che sia ordinata la confisca e la distruzione di tutta la merce contenuta nel pacco __________, destinato al signor CV 1, c/o fermo deposito __________, caricando allo stesso convenuto ogni costo relativo a queste operazioni;

 

petizione cui il convenuto non ha preso posizione;

 

richiamata la decisione supercautelare 22 aprile 2005 con cui il giudice delegato di questa Camera ha decretato il sequestro presso l'Amministrazione federale delle dogane di tutta la merce recante i marchi __________ e __________ (oggetto di segnalazione da parte della stessa amministrazione), nonché il divieto ad CV 1 di commerciare etichette, bottoni e capi d'abbigliamento recanti gli stessi marchi;

 

ritenuto che il convenuto dev'essere considerato di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC, l'unico dato di individuazione della sua persona (oltre nome e cognome) essendo un numero telefonico in Italia;

 

ricordato come nei confronti dello stesso convenuto siano state rispettate tutte le formalità che permettono ora di emettere una regolare sentenza contumaciale, ossia:

 

·        al convenuto è stata notificata la surriferita decisione supercautelare, offrendogli contestualmente la possibilità di chiederne la revoca o la modifica, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

 

·        al convenuto sono state rese note le domande della causa di merito ed è stato assegnato il termine per presentare l'allegato di risposta, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

 

·        al convenuto, che non ha presentato la risposta di causa nel termine indicato, è stato assegnato il termine di grazia di 10 giorni (art. 169 cpv. 1 CPC) per dar seguito a quell'incombente, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

 

·        il convenuto è stato citato per l'interrogatorio del teste __________, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

 

·        il convenuto è stato citato al dibattimento finale, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

 

 

considerato che CV 1 non ha mai reagito alle ordinanze notificategli nelle vie edittali, previste all'art. 123 cpv. 2 CPC;

 

ricordato che -avendo omesso il convenuto di introdurre la risposta di causa- egli non ha potuto contestare i fatti della petizione, mentre l'istruttoria è avvenuta solo sulle prove addotte dall'attore (art. 169 cpv. 1 CPC);

 

tenutosi il dibattimento finale il 30 agosto 2006, in occasione del quale l'attrice ha confermato le proprie domande;

 

 

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

 

 

                                         che l'attrice, in quanto titolare dei diritti appartenuti a __________ e a __________, è titolare dei marchi __________ (__________) e __________ (__________), registrati, anche relativamente al territorio svizzero, tra l'altro per la classe merceologica 25 (abbigliamento) (doc. da B a H);

 

 

                                         che, in conformità con l'art. 72 LPM, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ispettorato di __________, ha notificato allo studio legale che tutela in Svizzera i marchi dell'attrice di avere individuato e trattenuto presso la ditta __________ un pacco, proveniente da __________ (__________), contenente circa 2200 sets di etichette e relativi bottoni recanti marchi dell'attrice (doc. I);

 

                                         che l'attrice ha prodotto una dichiarazione scritta di uno Studio di consulenza tecnica investigativa, nonché fotografie scattate durante il sopralluogo presso la ditta __________, atte a rendere verosimile che sia le etichette, sia i bottoni sequestrati recano i marchi in discussione i quali riproducono fedelmente i marchi originali tanto da poter facilmente trarre in inganno il consumatore, ma sono contraffatti (doc. M e N);

 

                                         che l'attrice adduce altresì di non avere nessuna produzione nel Paese di provenienza della merce denunciata, destinata al convenuto;

 

                                         che la verosimiglianza indicata, relativa alla lesione di marchi, diventa prova alla luce della deposizione di __________, responsabile della sicurezza in uno studio di consulenza investigativa, che aveva sottoscritto la dichiarazione 6 aprile 2005 (doc. M);

 

                                         che, in quel documento, il teste aveva affermato in particolare -a proposito della merce controversa- che (1) la minuteria metallica non è conforme agli standard qualitativi previsti dall'Azienda titolare del marchio, (2) le etichette non rispettano le caratteristiche della produzione originale per dimensioni, tessuti e colori; (3) l'ologramma non è tridimensionale, né è vulcanizzato;

 

                                         che, confermando tali sue dichiarazioni, il teste -dimostratosi particolarmente formato ed esperto nella materia- ha dato ulteriori spiegazioni a sostegno delle stesse, segnatamente puntualizzando che per minuteria metallica si deve intendere i bottoni dei jeans e i chiodini che li assicurano al tessuto, e che qui appaiono di una diversa lega metallica dagli originali e di peso diverso;

                                         che inoltre il teste ha rilevato la difformità delle etichette ispezionate da quelle originali, indicandone i dettagli di confezione, così come il fatto che gli ologrammi applicati a un'etichetta bianca non sono termosaldati al tessuto;

 

                                         che lo stesso teste ha precisato di aver potuto redigere la dichiarazione 6 aprile 2005 senza far capo a materiale originale di confronto, dal momento che le differenze erano evidenti, almeno a un occhio esperto come il suo;

 

                                         che pertanto non v'è motivo per non ritenere contraffatta la merce oggetto della vertenza;

 

                                         che, su questa base fattuale, l'attrice può procedere in giustizia invocando l'art. 57 LPM secondo cui -data una violazione del diritto al marchio- essa può chiedere al giudice di ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente del marchio e la loro distruzione (Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar, Art. 57, N. 1 e N. 9);

 

                                         che questa misura è un corollario del diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 capoverso 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM);

 

                                         che l'art. 3 cpv. 1 LPM esclude dalla protezione come marchio non solo i segni identici, ma anche i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (lett. c);

 

                                         che, come dimostrato in concreto, questa fattispecie è pienamente realizzata per mezzo della messa in commercio degli accessori d'abbigliamento, dapprima trattenuti in dogana e ora sequestrati;

 

                                         che peraltro la sola circostanza di ricevere merce in magazzini doganali in franchigia rappresenta una violazione del diritto al marchio sul territorio nazionale (DTF 110 IV 108);

 

                                         che, quanto al convenuto, egli può essere senz'altro considerato importatore della merce sequestrata ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. d) LPM, in quanto destinatario dell'invio denunciato al recapito "__________";

 

                                         che infatti l'importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con marchi protetti in Svizzera, costituisce uso interno, indipendentemente dal fatto di sapere se la merce è destinata al mercato svizzero o al mercato estero (Willi, op. cit., art. 13 LPM, N. 33) e che anche il solo immagazzinaggio allo scopo di commercializzare merce rappresenta uso del marchio relativo da parte di ogni persona coinvolta nell'operazione: grossisti, dettaglianti, commissionari, spedizionieri, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 31).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

 

pronuncia:

 

                                   1.   La petizione 15 aprile 2005 di __________, __________, è accolta.

 

                               1.1.   Di conseguenza è ordinata la confisca e la distruzione, ad opera della Camera giudicante, di tutta la merce contenuta nel pacco __________ destinato al signor CV 1, fermo deposito __________, spedito da __________, __________, __________, sequestrato negli uffici dell'Amministrazione federale delle dogane, Ispettorato di __________.

 

                                   2.   Le spese, comprese le prevedibili spese di pubblicazione e

                                         di distruzione della merce:                                   fr.    1'100.-

                                         e la tassa di giustizia                                             fr.    1'000.-

                                         totale:                                                                      fr.    2'100.-

 

                                         anticipate dall'attrice, sono poste a carico di CV 1.

 

                                         Questi rifonderà alla società attrice l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-    nelle vie edittali.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario