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Incarto n. rinvio TF |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, astenuta |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
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AT 1 |
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contro |
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CV 1 |
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.- (pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.20) la scrivente Camera ha accolto la petizione per US $ 66'666.66 oltre interessi, caricando le spese giudiziarie per 2/5 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili;
che la Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005 (4C.361/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è stata accolta per US $ 54'666.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;
che la determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che le parti sono risultate soccombenti in misura pressoché uguale, sicché si giustifica di caricare loro le spese in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili della sede cantonale;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
1. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.- (tassa di giustizia di fr. 4'800.-, indennità per testimoni di fr. 150.- e spese di fr. 50.-), già anticipate dall'attore, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario