Incarto n.
10.2007.12

Lugano

12 novembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

vista la domanda di commissione rogatoriale 22 marzo 2004 presentata dal

 

 

__________, __________

(in seguito: autorità rogante)

 

nella vertenza

 

IS 1

rappr. dallo RA 2

a sua volta rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. dallo RA 3

 

 

 

 

 

chiedente l’assunzione di una serie di prove sulla base della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA70, RS 0.274.132);

 

vista la decisione di trasmissione per esecuzione emanata il 30 luglio 2007 dal Presidente del Tribunale d’appello (inc. 21.2005.3) a questa Camera;

 

preso atto che nel frattempo le parti hanno risolto la vertenza in via extragiudiziale e che l’autorità rogante ha stralciato la causa dai ruoli, come risulta dalla decisione dell’8 agosto 2006 trasmessa in copia autentica a questa Camera il 22 ottobre 2008;

considerato che di conseguenza la commissione rogatoriale può essere stralciata anche dai ruoli di questa Camera;

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e l’art. 14 CLA70,

 

decreta                    1.   La commissione rogatoriale 22 marzo 2004, divenuta priva di oggetto, è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione a: __________, __________, __________, __________ __________ (re: civil action No. __________)

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).