Incarto n.
10.2007.3

Lugano

20 giugno 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (proprietà intellettuale), con petizione 6 febbraio 2007 da

 

 

AT 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1 ora in liquidazione,

 

 

 

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 8'711.80 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2007;

 

rimasto sospeso il procedimento, ai sensi degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione di fallimento della convenuta, pronunciato il 30 gennaio 2008 dalla Pretura del Distretto di Leventina;

 

ritenuto che con scritto 18 giugno 2008 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Faido ha comunicato che nessun creditore ha richiesto la cessione del diritto di continuare la causa ai sensi dell’art. 260 LEF,

 

considerato che il procedimento è diventato privo di interesse, visto che il credito dell’attrice è in sostanza stato riconosciuto, di modo che la causa può essere stralciata dai ruoli;

 

osservato che la tassa e le spese di giudizio, da anticipare dall'attrice, e le ripetibili, devono essere poste a carico della convenuta e meglio della sua massa fallimentare, che in definitiva è risultata soccombente nella vertenza, essa avendo in sostanza aderito alla petizione;

 

osservato che nella determinazione delle ripetibili si è tenuto conto del valore di causa e della circostanza che l’attrice ha agito mediante il proprio servizio giuridico, senza far capo a un legale esterno;

 

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   La causa promossa con petizione 6 febbraio 2007 è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- (totale fr. 200.-) da anticipare dall'attrice, sono poste a carico della massa fallimentare della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 600.- quale indennità ripetibile.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-, __________

  

Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Faido

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).