Incarto n.
10.2007.6

Lugano

9 aprile 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 7 marzo 2007 da

 

 

IS 1 

rappr. da RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

 

 

 

volta a ottenere il pagamento di fr. 8'828.60 oltre interessi al 5% a titolo di diritti d’autore;

 

preso atto che la convenuta è stata sciolta il 15 ottobre 2007 d’ufficio per mancanza di recapito e vista la domanda 1° aprile 2009 dell’attrice, la quale dichiara di ritirare la petizione, non avendo potuto ottenere la reiscrizione della convenuta ai sensi dell’art. 713b CO;

 

considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo più esistenza giuridica;

 

visti l’art. 352 CPC e la vigente TG

 

 

decreta:

 

                                   1.   La petizione 7 marzo 2007 è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), rimangono a carico dell’attrice. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.