Incarto n.
10.2009.1

Lugano

9 aprile 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

chiamata a dar seguito all’istanza di conciliazione promossa –in materia di diritti d’autore– il 16 gennaio 2009 da

 

 

 

IS 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1  

 

 

 

 

 

 

 

preso atto della comunicazione 2 aprile 2009 con cui l’istante ritira la domanda di conciliazione (intesa al pagamento di fr. 8’041.95) a seguito del fallimento della parte convenuta con stralcio della causa;

 

richiamati gli art. 354 e segg. CPC

 

 

decreta:                   1.   La causa inc. n. 10.2009.1 è stralciata dai ruoli per ritiro della domanda di conciliazione 16 gennaio 2009.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    

-   

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                     Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.