Incarto n.
12.95.00136

Lugano

3 aprile 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

 Petrini

 

sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 1950 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 giugno 1977 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________ e

__________ a)

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 394’805.40 oltre interessi a titolo di danni e torto morale conseguenti a sinistro della circolazione, domanda aumentata a fr. 693’939.65 oltre interessi in corso di causa;

 

 

Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;

 

 

E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale;

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                      -  che il Pretore con sentenza 12 novembre 1991 ha integralmente respinto la petizione;

 

                                      -  che detta sentenza è stata riformata il 23 aprile 1993 da questa Camera           nel senso di accogliere la petizione per fr. 348’648.-- oltre interessi;

 

                                      -  che la I Corte Civile del Tribunale federale il 16 febbraio 1994 ha riformato la sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 410’001.-- oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale;

 

                                      -  che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);

 

                                      -  che l’importo determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;

 

                                      -  che l’attrice nella procedura avanti alle prime due sedi risulta vittoriosa   in misura di 2/3 e soccombente per 1/3;

 

                                      -  che la complessità della causa giustifica la commisurazione delle ripetibili parziali avvicinandosi al valore massimo previsto dalla TOA;

 

                                      -  che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

 

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la TG e la TOA

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    1.  La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese della procedura di prima sede sono a carico dell’attrice per 1/3 e dei convenuti in solido per 2/3.

                                         I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 15’000.-- per parte di ripetibili.

 

                                    2.  La tassa di giustizia di fr. 9’950.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di appello, per complessivi fr. 10’000.--, sono a carico dell’attrice per 1/3 e dei convenuti in solido per 2/3.

                                         I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 7’500.-- per parte di ripetibili d’appello.

 

                                    3.  Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.

 

                                    4.  Intimazione:   -  __________

                                      

                                       Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario