Incarto n.
12.95.00146

Lugano

27 aprile 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Chiesa e Zali

 

 

segretario:

 Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 22/94 loc. della Pretura di  Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 8 luglio 1994 da

 

 

__________

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

in materia di contratto di locazione (pagamento del canone di locazione e risarcimento per danni) che il Pretore, con sentenza 6 aprile 1995, ha respinto.

 

 

Appellante l’istante __________ il quale con scritto 19 aprile 1995 indirizzato alla Camera dei ricorsi penali dichiara di non voler accettare la sentenza emanata dal Pretore.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                          che anche se indirizzato ad un’autorità di ricorso non competente l’atto in questione può essere esaminato da questa Camera d’appello - competente a decidere sugli appelli nei confronti delle sentenze emanate dai Pretori in materia civile e quindi anche in materia di locazione (art. 22 LOG e art. 411 CPC) in virtù del rinvio d’ufficio stabilito dall’art. 126 CPC;

 

 

                                          che la lettera del ricorrente non adempie per nulla i requisiti di forma e di sostanza voluti dall’art. 309 CPC - in particolare al cpv. 2 litt. d), e), f) - dal momento che non indica i punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande ed i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;

 

 

                                          che infatti il ricorrente si limita ad affermare che il Pretore non ha riconosciuto le sue pretese senza però motivare in modo circostanziato le critiche alle motivazioni pretorili;

 

 

                                          che già per questi motivi l’atto di ricorso sarebbe nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e come tale da respingere;

 

 

                                          che anche la tempestività della dichiarazione d’appello - come deve essere inteso lo scritto di __________ - che, in materia di locazione é di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), non é certa;

 

 

                                          che, in ogni caso, si può prescindere dall’esame rigoroso di questi motivi formali poiché l’appello deve comunque essere respinto nel merito;

 

 

                                          che infatti il Pretore, con riferimento alla disdetta prima del termine contrattuale ed alla liberazione dell’inquilino se presenta dei validi subentranti, non ha fatto altro, sulla base dell’istruttoria, che interpretare in modo corretto queste risultanze e le conseguenze di diritto riconosciute da dottrina e giurisprudenza per le quali si fa riferimento alle puntuali indicazioni della sentenza di prima istanza;

 

 

                                          che, inoltre, per quanto riguarda il risarcimento dei danni il Pretore ha valutato in modo altrettanto corretto gli atti d’istruttoria e la sua conclusione che il proprietario di casa ha impedito all’inquilino le riparazioni a suo carico, oltre che essere documentata, non è oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente il quale si limita unicamente ad affermare di avere avuto delle spese;

 

 

                                          che l’appello si rivela così infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC e come tale va sanzionato senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

 

 

                                          che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia;

 

 

Per i quali motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                          1.  L’appello 19 aprile 1995 di __________ é respinto.

 

                                          2.  Non si prelevano tasse o spese.

 

                                          3.   Intimazione a:     -    __________

 

                                              Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario