Incarto n.
12.95.00150

Lugano

25 luglio 1995/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 16 gennaio 1995 da

 

 

 

__________

(patrocinato dall’ avv. __________)

 

 

 

Contro

 

 

 

__________

(patrocinata dall’__________ o)

 

 

in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 6 aprile 1995 (intimata il 20 aprile 1995), ha accolto.

 

 

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello del 2 maggio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione mentre l’attore, con osservazioni del 29 maggio 1995, chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      __________ é stato condannato, il 7 dicembre 1993, dalla Corte delle Assise criminali, oltre che ad una pena detentiva, anche a versare alla parte lesa __________ l’importo di oltre 21 milioni di franchi.

 

                                          Con decreto 2 gennaio 1995 il Pretore di Mendrisio Sud, su istanza dell’__________, ha ordinato il sequestro del credito di Fr. 155'851.-, vantato da __________, a titolo di libero passaggio, nei confronti della Fondazione di libero passaggio dell’ __________.

 

                                          Quale causa di sequestro erano indicati l’assenza di domicilio fisso del debitore, la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi trafugando i suoi beni e la sua dimora all’estero.

 

 

                                B.      L'attore ha inoltrato, il 16 gennaio 1995, un'azione di revoca del sequestro ai sensi dell'art. 279 LEF, affermando di avere sempre domicilio a __________ e che il suo comportamento, in particolare la necessità di avere a disposizione gli importi di cui al suo credito LPP per avviare un’attività commerciale a __________, sarebbe così cristallino da non lasciare spazio all'ipotesi della fuga o dell'occultamento dei fondi.

 

 

                                C.      Con risposta 30 gennaio 1995, la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. La banca ha contestato il preteso domicilio svizzero dell'attore e ha ribadito che lo stesso intenderebbe trafugare il capitale di libero passaggio privando la banca di qualsiasi possibilità di ottenere, almeno in parte, la restituzione del maltolto.

 

 

                                D.      Con sentenza 6 aprile 1995, il Pretore ha accolto la domanda di revoca di sequestro poiché, nel caso concreto, i presupposti voluti  dall'art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2 e 4 LEF non sarebbero soddisfatti.

                                         

                                          Per il primo giudice non emergono dagli atti elementi di rilievo che possano lasciare intendere la volontà dell’attore di rendere impossibile l'esecuzione dell'incasso del credito stabilito nella sentenza penale. Inoltre, al momento del decreto di sequestro, __________ era domiciliato in Svizzera ragion per cui le altre due cause di sequestro ipotizzate dalla convenuta non possono entrare in considerazione.

 

 

                                E.      Con tempestivo gravame datato 2 maggio 1995, la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione mentre, con le osservazioni all’appello l'attore ne ha chiesto la reiezione. Delle argomentazione delle parti si dirà. per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      La convenuta, postulando il sequestro, ha indicato quale causa di questo provvedimento il fatto che il debitore non dimora in Svizzera ma é domiciliato a __________ oppure sussidiariamente che egli non ha dimora fissa, riferendosi con ciò alle cause di sequestro previste all'art. 271 cpv. 1 cifre 1 e 4 LEF. Inoltre ha pure sostenuto che il suo debitore sta sottraendosi all’adempimento dei suoi obblighi cercando di trafugare i suoi beni così come alla causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF.

 

                                          Quest’ultima causa di sequestro non é però applicabile al debitore che risiede all’estero e che non ha foro ordinario d’esecuzione in Svizzera (DTF 107 III 53) percui torna necessario esaminare, quale prima cosa, l’esistenza o meno della causa di sequestro riferita al domicilio del debitore.

 

 

                                2.      L’art. 23 CC prevede che il domicilio di una persona è nel luogo ove essa risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.

                                          L’elemento soggettivo costituito dalla volontà di residenza e un insieme di circostanze oggettive, che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della vita e degli interessi della persona in questione (Rep. 1989, pag. 189 e segg. e riferimenti).

                                          Ciò nondimeno, spetta comunque al creditore l’onere della prova dell’esistenza della causa di sequestro invocata (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, Berna, 1993, § 51, n. 71) e questo anche nel caso in cui egli contesti che un determinato recapito costituisce il domicilio del debitore (Rep. citato).

                                          In quest’ambito, giova precisare che ai fini del giudizio l’esistenza della causa di sequestro va necessariamente riferita al momento del decreto di sequestro (DTF 54 III 145; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, Losanna, 1993, pag. 388), e non ad un momento successivo.

 

 

                                3.      Il giudizio pretorile, negante il sequestro con riferimento all’assenza di domicilio in Svizzera od a quella di domicilio fisso, va senz'altro confermato.

                                          Infatti dagli atti non emergono elementi sufficienti per dubitare del domicilio di __________ del debitore. Non solo all'epoca del sequestro il debitore era formalmente registrato all'Ufficio controlli abitanti di __________, ma inoltre a __________ risultava unicamente un domicilio fiscale (doc. 3). Come già rilevato sopra, determinante al fine del giudizio è la situazione al momento del decreto di sequestro, quindi sono del tutto irrilevanti le censure sollevate dalla convenuta riguardanti la volontà del debitore di trasferirsi in un prossimo futuro a __________; proprio l’intenzione di portare la residenza a __________ per dare inizio colà all’attività di esercente conferma l’esistenza, al momento di quelle dichiarazioni (cfr. lettera 20 dicembre 1994 dell’attore alla convenuta, doc. 3), del domicilio a __________ e __________ non ha saputo provare che, all’occasione del sequestro ( il 2 gennaio 1995, doc. B), __________ avesse già lasciato, in senso soggettivo ed oggettivo, __________. Nemmeno va dimenticato che gli atti esecutivi sono stati intimati regolarmente e senza difficoltà al domicilio svizzero dell’attore. La convenuta, alla quale incombe l'onere probatorio, non è quindi riuscita a rendere verosimile l'inesistenza del domicilio in Svizzera, ciò che esclude a priori entrambe le cause di sequestro riferite all’assenza di domicilio.

 

 

                                4.      Ed ora sulla causa di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cfr. 2 LEF, che prevede la possibilità di sequestro nel caso in cui il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.

 

                             4.1.      Per giustificare l’applicazione, nel caso concreto, di una tale causa di sequestro bisogna rendere verosimile che il debitore abbia l’intenzione di sottrarsi al pagamento del debito nei confronti __________ e che, per raggiungere questo scopo, cerchi di nascondere i suoi beni oppure se ne scappi all’estero.

 

                                          La giurisprudenza ha considerato che un trasferimento di domicilio all'estero, preso a se stante, non costituisce ancora una fuga al fine di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni; é necessaria la presenza di indizi atti a dimostrare che il trasferimento intenda effettivamente nuocere al creditore, per esempio quando il debitore dissimuli, o abbia per lo meno tentato di dissimulare, i suoi beni (JdT 1968 II 64).

 

                                          Dal momento che __________ non ha tentato di partire clandestinamente - ha infatti chiaramente notificato la sua intenzione di lasciare la Svizzera ed indicato d'altronde anche il suo prossimo domicilio di __________ - l’annunciato trasferimento all’estero non può essere qualificato quale fuga e suffragare di per sé l'intenzione di volere sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni.

 

                             4.2.      Occorre però ancora porsi la questione a sapere se il comportamento di __________ non possa essere qualificato quale volontà di trafugare il capitale LPP, nell'intenzione appunto, di rendere più difficile o addirittura impossibile l'ottenimento dell'incasso del credito stabilito con la sentenza penale.

 

                                          A tal proposito il creditore deve fornire degli indizi indicanti che il debitore cerchi di sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via, celandoli, o alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., pag. 371). Ciò può corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia l'intenzione occulta di sottrarsi a suoi impegni pecuniari: tale situazione, suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere un sequestro (Ammon, Grundriss des SChKG, Berna 1980, p. 374).                                                       

                                         

                                          È evidente che il trafugamento dei beni, per essere preso in considerazione quale causa di sequestro, non deve essere necessariamente compiuto, poiché altrimenti il sequestro si rivelerebbe sempre tardivo ed inefficace (ZBJV 1948, pag. 494). Questa interpretazione estensiva della causa di sequestro, trova particolare applicazione nell'ambito di sequestri di crediti che possono essere direttamente trasformati in contante, considerato come niente sia più incontrollabile della moneta. In concreto quando si tratta di soldi contanti, per verificare la causa di sequestro, occorrerà riferirsi maggiormente alle condizioni legali soggettive, piuttosto che ad una rigorosa verifica dei presupposti oggettivi. Considerato che l'istituzione del sequestro è stata ideata quale possibilità per il creditore di tutelare il suo credito, non sarebbe opportuno negare la possibilità di sequestro al creditore argomentando l'inadempienza dei presupposti oggettivi, quando nel contempo sarebbe riconoscibile l'intenzione del debitore di volersi sottrarre all'adempimento delle sue obbligazioni (ZBJV 1948, pag. 498).

 

                             4.3.      Il trafugamento del credito LPP nell’intenzione di sottrarlo alle misure di esecuzione della banca - da promuoversi per incassare, almeno parzialmente, il suo credito - presuppone però , affinché sia oggettivamente realizzabile, che quel credito possa essere oggetto di una realizzazione forzata a favore della creditrice. Ora fintanto che i contributi previdenziali non vengono ritirati  in contanti per il realizzarsi di una delle condizioni previste dall’art. 331c cpv. 4 CO il lavoratore (l’attore nel nostro caso) non ha disponibilità di quegli importi ma solo un credito per prestazioni future verso l’istituzione di previdenza che, quando non ancora esigibile ossia prima del compimento del 65° anno di età (art. 13 LPP), é assolutamente non pignorabile (art. 92 cifra 13 LEF) e, dopo la sua esigibilità al momento della trasformazione in rendita, é solo relativamente pignorabile (art. 93 LEF). Se l’attore non avesse chiesto di ritirare in contanti il proprio credito LPP quel suo bene non avrebbe potuto essere oggetto di realizzazione da parte della banca: se ne deduce che, non essendo disponibile a questi fini, non può nemmeno esserci stata intenzione di sottrarlo, e quindi non si é potuta realizzare la causa di sequestro invocata.

 

                             4.4.      È vero che il capitale LPP pagato in contanti non rappresenta più una prestazione previdenziale ma entra, senza limitazioni, nel patrimonio di chi ne ha diritto (DTF 118 III 18) con possibilità di pignoramento ed anche di sequestro per cause, come ad esempio la presenza di un attestato di carenza di beni, che non possono però essere quelle riferite all’intenzione di trafugare beni che é, come visto, irrealizzabile per il semplice fatto di aver chiesto il pagamento in contanti del credito LPP. 

 

 

                                5.      Ne consegue la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile che revoca il sequestro.

 

                                          Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,            richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e seg. e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                  I.      L'appello 2 maggio 1995 __________ è respinto.

 

 

                                 II.      Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr.         2'950.-

                                          b) spese                            fr.              50.-

                                              Totale                             fr.         3'000.-

                                          già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.

 

 

                                III.      Intimazione:

                                          - __________.

 

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il Presidente                                                           Il segretario