Incarto n.
12.95.00152

Lugano

7 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario

Petrini

 

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. no. 2/1994 loc. della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 25 aprile 1994 da

 

 

__________

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

__________ o

E

Comunione ereditaria fu __________, composta da

__________

__________

__________

patr. dall’avv. dott. __________

 

 

 

 

con cui gli istanti hanno chiesto la riduzione della pigione di complessivi fr. 365.45 mensili a far tempo dal 1° ottobre 1994;

 

domanda avversata dai convenuti e sulla quale il Pretore con sentenza 20 aprile 1995 si è così pronunciato:

 

1. L’istanza del 25 aprile 1994 è integralmente respinta.

      2. Le tasse di giustizia e le spese di complessivi fr. 5’000.- da anti-

          cipare dagli istanti in solido sono poste a carico di entrambe le

          parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili.

 

Avendo questa Camera, su appello degli attori, così deciso:

 

                                 I.      Nella misura in cui è rivolto contro l’Amministrazione Stabile (recte: __________ e la Comunione Ereditaria fu __________ composta da __________, __________ e __________) l’appello 4 maggio 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

                                         §  Di conseguenza la sentenza 20 aprile 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:

 

1. L’istanza del 25 aprile 1994 è accolta.

   § Di conseguenza la pigione relativa all’appartamento e ai locali commerciali in __________, locati ai signori __________ e __________, è ridotta a partire dal 1.10.1994 a fr. 864.55 mensili, rispettivamente a fr. 1’634.- mensili.

2. Le tasse di giustizia e le spese di complessivi fr. 3’800.- da anticipare dagli istanti in solido sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’000 .- a titolo di ripetibili.

                                                                                                                        

                                II.      Le spese della procedura d’appello contro Amministrazione Stabile consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.   730.-

                                         b) spese                         fr.   20.-

                                         Totale                             fr.   750.-

                                                                                =======

                                         da anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico della parte appellata Amministrazione Stabile (recte: __________ e la Comunione Ereditaria fu __________ i, composta da __________, __________ e __________), che rifonderà alla parte appellante fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

 

Atteso che, confrontati con un ricorso per riforma dei convenuti, gli attori, venuti a conoscenza della recente sentenza del Tribunale federale (DTF 121 III 163 e seg.), hanno postulato l’accoglimento delle domande formulate dai convenuti per cui il Tribunale federale ha ritenuto che abbiano ritirato la loro istanza di riduzione della pigione ed ha stralciato la procedura di ricorso per riforma dai ruoli modificando altresì la suddivisione di spese e ripetibili di cui al dispositivo II della sentenza d’appello.

 

 

Ritenuto che per conformare tutto l’iter procedurale alla decisione presa dagli attori e sanzionata dal Tribunale federale occorre anche modificare il dispostivo I della sentenza d’appello nel senso che la procedura d’appello (inc. no. 12.95.152) e quella di prima istanza (inc. no. 2/94 loc. della Pretura di Lugano) sono stralciate dai ruoli per desistenza della parte attrice alla quale vanno caricate spese e ripetibili di prima istanza poiché la parte recedente é considerata soccombente totale (Rep. 1985, 146).

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

I. La procedura d’appello di cui si tratta é stralciata dai ruoli e di conseguenza la

   sentenza 4 maggio 1995 del Pretore di Lugano é così modificata:

 

                                         1. La causa inc. 2/94 loc. di cui all’istanza 25 aprile 1994 é stralciata

                                           dai ruoli per desistenza della parte attrice.

 

                                         2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 3’800.-, da antici-

                                           pare dagli istanti in solido, rimangono a loro carico con l’obbligo di

                                           rifondere ai convenuti, sempre in via solidale, Fr. 5’000 a titolo di

                                           ripetibili.

 

 

II.  Non si prelevano tasse o spese per questa pronuncia.

 

 

III. Intimazione agli attori e all’avv. dott. __________.

     Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

 

 

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                      Il segretario