Incarto n.
12.95.00188

Lugano

13 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.635 (161/1991) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 28 novembre 1991 da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

avv. __________

 

 

che il Pretore, con sentenza 10 maggio 1995, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 18’177.35 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 1990.

 

 

Appellante il convenuto che, con atto d’appello 6 giugno 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre l’attore, con osservazioni 8 agosto 1995, postula la reiezione del gravame.

 

 

Letti ed esaminati gli  atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che nei confronti dell’appellante dott. __________ pende presso la Divisione degli interni del Dipartimento delle Istituzioni una procedura di interdizione nel corso della quale, con risoluzione 13 aprile 1995, la Delegazione tutoria di Lugano  ha, in applicazione dell’art. 386 CC, provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili l’interdicendo e gli ha nominato un rappresentante nella persona della lic. jur. __________;

 

                                     

                                         che la sospensione provvisionale dell’esercizio dei diritti civili ha le stesse conseguenze come nel caso di definitiva interdizione (Berner Kommentar, ad art 386 CC n. 85) e comporta per una parte al processo la necessità di essere assistita od autorizzata a norma delle leggi che regolano il suo stato (art. 38 cpv. 2 CPC);

 

                                        

                                         che il dott. __________, presentando l’appello che ci occupa, ha agito invece senza il necessario consenso dell’autorità tutoria (art. 421 n. 8 CC) che deve essere esatto in ogni stadio processuale compreso l’atto d’appello (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38 n. 2; Rep. 1991, 380);

 

                                        

                                         che all’appellante fa così difetto la legittimazione processuale con la conseguenza che l’appello deve essere respinto siccome irricevibile;

 

 

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 386 CC, 38, 97 cifra 4 e 99 cpv. 2 CPC

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                         1.  L’appello 6 giugno 1995 del dott. __________ é           respinto.

 

                                         2.  La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr.           100.-) già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico   con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.- per ripetibili       d’appello.

 

                                         3.   Intimazione a:  -    __________

                                              Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario