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Incarto n. |
27 giugno 1995
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente,
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segretario: |
Petrini |
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.95.00103
della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 11 maggio 1995 da
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__________ __________ rappr. dall’ avv. __________
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contro |
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__________ __________ quest’ultima rappr. dallo studio legale __________
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che il Pretore, con decreto 16 giugno 1995, ha accolto facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione degli istanti l’appartamento al 1. piano dello stabile sito a __________ in via __________.
Ed ora sul ricorso inoltrato il 24 giugno 1995 dal solo convenuto __________.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, con il decreto impugnato, ha ordinato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento da loro occupato a __________ a seguito di disdetta per mora nel pagamento della pigione rimasta incontestata;
che all’udienza di discussione le parti hanno dichiarato di non opporsi allo sfratto;
che, con lo scritto 24 giugno 1995, il solo convenuto __________ ha chiesto una proroga sino a circa la fine di luglio prima di dover lasciare l’appartamento e inoltre si é aggravato contro la decisione di sfratto affermando che non gli é stata data la possibilità di essere sentito e di produrre prove;
che, anche se il ricorso é redatto in lingua tedesca, non torna conto rinviarlo alla parte per procedere alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC) dal momento che lo stesso già all’esame sommario dell’art. 313bis CPC dev’essere respinto;
che infatti per quanto riguarda le presunte violazioni formali denunciate dal ricorrente le stesse sono sconfessate dal suo stesso atteggiamento avanti al primo giudice quando ha dichiarato di non opporsi allo sfratto;
che, sempre rimanendo sulle censure di natura formale, il fatto di non aver presentato i documenti riguardanti le pretese compensatorie con la pigione scaduta e non pagata non gli é stato di danno poiché, anche qui, ha affermato di voler procedere in separata sede e, del resto, l’eccezione di compensazione, per essere considerata, avrebbe dovuto essere comunicata ai locatori entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della disdetta (II CCA 7 settembre 1994 Imm. del P. SA c. T. SA), fatto che non é affermato;
che inoltre la richiesta di proroga del termine per abbandonare i locali non é ricevibile poiché in contrasto con la perentorietà del diritto federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di sfratto dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 508, n. 2);
che non si prelevano tasse o spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 24 giugno 1995 di __________ é respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario