Incarto n.
12.95.00204

Lugano

10 luglio 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2748 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione 17 agosto 1994 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto, fattosi precludere, al pagamento di fr. 25’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;

 

Domanda che il Pretore con sentenza 14 giugno 1995 ha accolto;

 

Appellante il convenuto, che con atto di appello datato 23 giugno 1995 chiede l’annullamento della decisione pretorile;

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che l’attore procede contro il convenuto per una mercede di fr. 25’000.-- oltre interessi per opere di progettazione;

 

                                     -   che il convenuto si è lasciato precludere dalla causa;

 

                                     -   che il Pretore ha accolto la petizione;

 

                                     -   che nel presente gravame, basato peraltro in somma parte su fatti non addotti dal convenuto in prima sede e perciò irricevibili -l’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC si applica anche alla parte preclusa in prima sede (II CCA 16 gennaio 1995 in re S. SA/C. SA e llcc.)-, il convenuto si limita a chiedere l’annullamento della decisione del Pretore;

 

                                     -   che siffatto petitum non è ammissibile senza l’indicazione di specifici motivi di annullamento della sentenza, in quanto impedisce all’autorità di ricorso di verificare il giudizio impugnato e di riformarlo, se del caso, con altro e diverso giudizio;

 

                                     -   che infatti l’art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone che l’atto di appello, pena la nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata, alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte stessa che appella (per tante: II CCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G. e riferimenti);

 

                                     -   che l’appellante non indica alcun motivo di annullamento della sentenza, ma si limita a invece a contestare la qualità dell’adempimento dell’attrice e l’entità della sua pretesa, criticando in proposito l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore;

 

                                     -   che la conseguenza della carenza formale dell’atto di appello è la sua inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 4);

 

                                     -   che un minor rigore procedurale non è giustificato allorché la parte, come nella specie, è patrocinata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, ibidem);

 

                                     -   che il gravame può così essere evaso facendo capo alla procedura di cui all’art. 313 bis CPC;

 

                                     -   che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

                                         Per i quali motivi, richiamati gli art. 146, 148, 309, 313 bis CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 23 giugno 1995 di __________ è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                            fr.          180.--

                                         b)  spese                                              fr.             20.--

                                         T o t a l e                                               fr.          200.--

 

                                         sono a carico di __________.

 

                                   3.   Intimazione:    -  __________;

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario