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Incarto n. |
27 settembre 1995 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente
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segretario: |
Petrini |
sedente
per statuire nella causa inc. no. 847 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3 promossa con petizione 8/9 gennaio 1990 dalla
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__________ rappr. dall’ avv. __________
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contro |
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__________ ora massa fallimentare rappr. dall’ __________
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nella quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese della convenuta sono state cedute ex art. 260 LEF a:
- __________
- __________
rappr. dall’ avv. __________
- __________
rappr. dall’ __________
- __________
ha, con decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli ordinando l’iscrizione definitiva del credito dell’attrice di Fr. 303’498.60 oltre interessi nella graduatoria del fallimento __________ e così giudicando su spese ripetibili:
“La tassa di giustizia anticipata dall’attrice in complessivi Fr. 4’150.- é posta in parti
uguali e con il vincolo della solidarietà a quattro dei quattro creditori cessionari i
quali, pure solidalmente e in parte uguali, rifonderanno all’attrice Fr. 6’000.- per
ripetibili.”
Nei confronti di questo dispositivo hanno presentato appello __________ il 20 giugno 1995, lo __________ il 21 giugno 1995 e la __________ il 28 giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall’obbligo di sopportare spese e ripetibili come deciso dal Pretore;
mentre la __________ di __________, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle domande di appello.
Appellante in via adesiva, con atto d’appello 3 agosto 1995, l’ __________ che chiede pure di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili;
mentre nei confronti di questo appello la __________ di __________, con osservazioni 31 agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d’ordine e di merito.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che non torna conto dilungarsi sugli appelli di __________, dello __________ e della __________ dal momento che la __________ di __________, alla quale le spese e le ripetibili andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi può liberamente disporre delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza;
che inoltre, in prima sede, la __________ di __________ non aveva assolutamente protestato le spese nei confronti di questi cessionari;
che questi appelli devono così essere accolti;
che per quanto riguarda l’appello dell’__________ occorre preliminarmente esaminare se lo stesso é ricevibile e meglio se la disposizione dell’art. 315 CPC - per la quale, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’appello, i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente - é applicabile alla fattispecie concreta;
che in particolare, data la tempestività dell’atto, si deve esaminare se l’__________ é litisconsorte in causa rispetto agli altri cessionari delle pretese della massa fallimentare e di conseguenza può prevalersi della particolare normativa procedurale;
che, in considerazione del fatto che il cessionario di una pretesa della massa fallimentare non ha l’obbligo di continuare il processo e che tale cessione non comporta trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti (DTF 105 III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra tutti coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa fallimentare se non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di avviare un processo o di continuarlo (SJ 1994, 62, consid. 3b);
che nella fattispecie all’esame non risulta che i cessionari abbiano voluto continuare nel processo; anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24 luglio 1994 di __________, dalla dichiarazione all’udienza di incombenti 15 novembre 1994 della __________ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello __________;
che, del resto, il codice di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é previsto nel Canton Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la sostituzione di diritto di un terzo di una parte al processo in funzione di disposizioni legali particolari come quella della cessione dell’art. 260 LEF tanto é vero gli art. 103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione dell’oggetto litigioso, il processo continua fra le parti in causa;
che non avendo i cessionari - dopo l’avvenuta cessione che comprendeva anche altri creditori della __________ che non si sono espressi e che il Pretore non ha tenuto giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare chi si é espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa pendente - compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di procedere in lite essi non sono mai divenuti parti del processo e di conseguenza non può esistere tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, ai sensi degli art. 41 e seg. CPC;
che la mancanza della qualità di parte nel processo non è in contrasto con la possibilità per i cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono legittimati all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 11);
che ne consegue come l’__________ non può prevalersi della disposizione dell’art. 315 CPC ed ancor meno di quella dell’art. 46 CPC che, nel litisconsorzio necessario, concede che, anche con l’appello, il litisconsorte diligente rappresenti gli altri che omettono di partecipare ad un atto processuale;
che l’__________, l’appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto presentare appello nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari;
che in mancanza di un valido gravame non si può entrare nel merito delle censure proposte nei confronti della decisione del Pretore;
che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che, trattandosi di una svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad __________, allo __________ e alla __________, si impone che lo Stato abbia a versare un’indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, __________, ha dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella decisione;
che l’importo in questione tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto anche nella parallela procedura d’appello riguardante l’inc. no. 822 della Pretura;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. Gli appelli di __________, dello __________ e di __________ sono accolti e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato nel senso che gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di giudizio e delle ripetibili.
2. L’appello di __________ é respinto siccome irricevibile.
3. Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili.
4. Lo Stato del Canton Ticino verserà ad __________, alla __________ e alla __________ un’indennità di Fr. 200.- ciascuno.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento delle Istituzioni per la conoscenza e l’esecuzione del dispositivo 4. di questo giudizio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario