Incarto n.
12.95.00238

Lugano

4 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1130 (1528) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 27 agosto/4 settembre 1992 da

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di contratto di lavoro.

 

 

Ed ora sull’appello 13 settembre 1995 dell’attore nei confronti del decreto 1 settembre 1995 del Pretore che, in accoglimento della domanda della parte convenuta del 14 giugno 1993, lo obbliga a prestare una cauzione processuale di Fr. 7’000.- ai sensi dell’art. 153 CPC.

 

 

Viste le osservazioni all’appello di data 2 ottobre 1995.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che al di là delle inconcludenti affermazioni delle parti (una procedura riguardante pretese derivanti da contratto di lavoro ma superiori a Fr. 20’000.- non rientra evidentemente in quelle per mercedi e salari di cui agli art. 416 e seg. CPC e la cauzione processuale, a carico dell’attore, non può tenere conto del valore della pretesa riconvenzionale poiché il convenuto non é mai tenuto, anche qui evidentemente, a prestarla) l’appello, per altri motivi di quelli addotti, deve essere accolto ed il decreto del Pretore riformato nel senso di respingere la domanda di cauzione;

 

                                         che infatti per l’art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC l’attore può essere tenuto a prestare cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili quando é domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;

 

                                         che il Pretore, dando per scontato il realizzarsi di queste condizioni, ha affermato il contrario della reale situazione giuridica internazionale;

 

                                         che infatti la __________, Stato di domicilio dell’attore, ha aderito alla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1 marzo 1954 con effetto dall’8 ottobre 1991 in qualità di uno degli Stati successori dell’ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia per la quale la Convenzione era in vigore già dal 1962 (Patocchi & Geisinger, Code DIP annoté, pag. 626 e seg. in particolare pag. 633 per quanto riguarda lo stato delle ratificazioni al 1° marzo 1994);

 

                                         che la Svizzera vi ha aderito nel 1957;

 

                                         che tale Convenzione prevede al suo art. 17 che nessuna cauzione o deposito può essere imposto ai cittadini di uno Stato contraente aventi domicilio in uno di questi Stati per il fatto di non avere residenza nello Stato in cui procedono in giudizio;

 

                                         che di conseguenza non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 153 CPC e la domanda di cauzione della parte convenuta doveva essere respinta;

                                         che esiste anche altra Convenzione dell’Aja, del 25 ottobre 1980, tendente a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia - ratificata dalla __________, sempre quale uno degli Stati successori della Jugoslavia, con effetto dal 1° ottobre 1988 ed anche ultimamente dalla Svizzera, con effetto dal 2 gennaio 1995 (Patocchi & Geisinger, op. cit., pag. 663 e seg. e 671) - che al suo art. 14 prevede uguale disposizione di quella contenuta nella Convenzione del 1954;

 

                                         che la tassa e le spese di giustizia sono a carico della parte istante ed appellata che anche in appello ha insistito per l’ottenimento della cauzione, mentre non si assegnano ripetibili all’appellante le cui motivazioni non hanno avuto alcun peso per l’esito dell’appello;

 

 

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                         I.   L’appello é accolto ai sensi dei considerandi e di

                                         conseguenza il decreto 1 settembre 1995 del Pretore di

                                         Lugano, sez. 3 viene così riformato:

 

                                                  1. La domanda di prestazione di cauzione formulata

                                                    dalla parte  convenuta é respinta.

                                                 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono

                                                    a carico della parte  convenuta.

 

                                         II.  La tassa di giustizia della procedura d’appello in Fr. 130.-

                                         le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), già anticipati

                                         dall’appellante, sono a carico della controparte.

 

                                         III. Intimazione a: -__________

                                              Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario