Incarto n.
12.95.00239

Lugano

30 ottobre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretaria:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 4760 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 2 dicembre 1994 da

 

 

__________

rappr. dallo  studio legale __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

con la quale é stata chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 429’000.-  oltre interessi e spese a titolo di risarcimento danni contrattuale.

 

 

Ed ora sull’appello 12 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del decreto 12 luglio 1995 con il quale il Pretore, in accoglimento della relativa istanza della parte convenuta, l’ha obbligata a prestare una cauzione processuale di Fr. 21’800.-.

 

 

Non avendo la controparte presentato osservazioni all’appello.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che la __________ ha chiesto la prestazione di una cauzione processuale per insolvenza dell’attrice con l’allegato di risposta del 9 giugno 1995 quando già il 12 maggio 1995 la stessa attrice era stata messa al beneficio di una moratoria a scopo di concordato;

 

                                        

                                         che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione di una moratoria concordataria all’attore non fa stato di una situazione di nullatenenza ma semmai solo di temporanea difficoltà di natura finanziaria e non consente quindi di imporgli l’onere della cauzione secondo l’art. 153 litt. a) CPC (Rep. 1979, 347 e 1982, 129);

 

                                        

                                         che il Pretore, con il decreto invocato, ha nulla di meno imposta la prestazione della cauzione processuale argomentando che la concessione della moratoria concordataria non sana la precedente situazione finanziaria dell’attrice costellata da pignoramenti e da comminatorie di fallimento;

 

                                        

                                         che, in ogni caso, il pignoramento e la comminatoria di fallimento non sono atti ufficiali che possano provare la nullatenenza dell’attrice poiché solo altri attestati previsti dalla LEF servono concretamente allo scopo (Rep. 1978, 342; 1979, 349 e 1985, 142);

 

                                        

                                         che ne consegue come nel caso di specie non siano presenti atti formali ufficiali per i quali sia possibile dedurre uno stato di insolvenza della parte attrice;

 

                                        

                                         che l’appello deve così essere accolto ed il decreto del Pretore riformato;

 

 

 

Per i quali motivi

visto l’art. 153 CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                         I.    L’appello 12 settembre 1995 della __________ e __________ é accolto e di conseguenza il decreto 12 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Città viene così riformato:

                                        

                                                 1.  L’istanza di prestazione di cauzione processuale della __________ é respinta.

 

                                                 2.  Le spese con una tassa di giustizia di Fr. 100.- sono a carico della __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.

 

 

                                         II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                              tassa di giustizia                                        Fr.  480.-

                                              spese                                                          Fr.    20.-

                                              totale                                                           Fr.  500.-

 

                                              già anticipati dall’appellante sono a carico della società di __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.

 

 

                                         III.  Intimazione a: - __________

                                              Comunicazione alla Pretura di Locarno-città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario