Incarto n.
12.95.00240

Lugano

12 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.920 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 16 settembre 1991 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’672.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;

 

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 a titolo di canone di locazione e risarcimento danni;

 

E ora sul decreto 6 settembre 1995 con il quale il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli in conseguenza del fallimento della convenuta e della sua cancellazione dal registro di commercio;

 

Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 settembre 1995 chiede l’annullamento del decreto impugnato e che di conseguenza si dia luogo alla continuazione della causa;

 

Mentre __________ e __________, soci della convenuta, con osservazioni del 27 ottobre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che l’attore con la petizione in rassegna ha proceduto nei confronti della convenuta per un credito di fr. 24’672.-- oltre interessi derivante da un contratto di lavoro;

 

                                     -   che la convenuta si è opposta alla petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 oltre interessi per canoni di locazione e risarcimento danni;

 

                                     -   che il 2 febbraio 1995 è stato decretato il fallimento della società convenuta;

 

                                     -   che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ed è poi stata chiusa con decreto 14 febbraio 1995;

 

                                     -   che l’__________ è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale (n. __________, pag. __________) la radiazione della convenuta dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;

 

                                     -   che di conseguenza con decreto 6 settembre 1995 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;

 

                                     -   che con atto di appello del 13 settembre 1995 l’attore chiede l’annullamento del decreto impugnato e la reiscrizione della causa nei ruoli poiché la convenuta, nonostante il fallimento e la radiazione, continuerebbe ad esistere e ad avere la capacità processuale;

 

                                     -   che inoltre, secondo l’appellante, stante la responsabilità dei soci per i debiti della società, una diversa soluzione sarebbe contraria al principio dell’economia processuale, dovendo in tal caso essere ripetuta la procedura svolta nei confronti dei soci o di parte di essi;

 

                                     -   che con osservazioni del 27 ottobre 1995 __________ e __________, soci della convenuta, hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

                                     -   che, come rettamente rileva l’appellante, per costante giurisprudenza del Tribunale federale la società in nome collettivo conserva la capacità di essere parte in un processo anche dopo la cancellazione dal Registro di commercio, anche se la stessa è stata determinata dal fallimento della società, e addirittura anche a liquidazione terminata, purché esistano ancora passivi o attivi da dividere tra i soci (DTF 81 II 361, 78 I 122, 59 II 423 e 424; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 12 e riferimenti);

 

                                     -   che il processo in questione è stato avviato prima del fallimento della società;

 

                                     -   che in conseguenza dell’azione giudiziaria vi possono ancora essere sia attivi che passivi da dividere;

 

                                     -   che l’accertamento di questa possibilità giustifica il mantenimento dell’azione giudiziaria (DTF 59 II 424);

                                     -   che l’appello deve pertanto essere accolto;

 

                                     -   che le spese e le ripetibili della procedura di appello devono essere poste a carico dello Stato, non essendo la decisione impugnata stata provocata dalla resistenza della convenuta, che non può perciò essere ritenuta soccombente, nemmeno a fronte delle osservazioni all’appello irritualmente proposte da soggetto giuridico che non può con lei essere identificato;

 

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 13 settembre 1995 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullato.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 600.--, già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà all’attore fr. 700.-- per ripetibili d’appello.

 

                                  III.   Intimazione:    -    __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                    Il segretario