Incarto n.
12.95.00241

Lugano

19 settembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa OA.95.1399 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre 1992 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

con la quale si chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 19’671.85 oltre interessi e spese in materia di contratto d’appalto che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha integralmente respinto.

 

 

Ed ora sull’appello 6 settembre 1995 della ditta __________ in __________

 

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che dalla denominazione “__________” adottata da parte attrice negli allegati introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una comunione ereditaria;

 

                                         che, sotto questo aspetto, andava preliminarmente esaminata la proponibilità dell’azione siccome proposta da eredi;

 

 

                                         che la comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II 115; Rep. 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14);

 

 

                                         che ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte nel processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.);

 

 

                                         che é poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC) che il giudice deve esaminare d’ufficio;

 

 

                                         che diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di almeno uno dei componenti della comunione ereditaria;

 

 

                                         che, in siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani, opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura (art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 45, n. 1);

 

 

                                         che l’appello promosso da un'entità che non é persona fisica o giuridica e la cui denominazione non fornisce alcuna spiegazione su chi in realtà é parte nel procedimento giudiziario deve essere dichiarato irricevibile;

 

 

                                         che però, dal momento che essendo il difetto di un presupposto processuale, rilevabile in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera non può solamente prendere atto della nullità dell’atto di appello ma dichiarare d’ufficio nulla la petizione e tutti i successivi atti della causa compresa la sentenza 7 luglio 1995, in quanto da essa necessariamente dipendenti;

 

 

                                         che si giustifica di giudicare sull’appello nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 313 bis CPC e di non prelevare, per la particolarità della fattispecie, tasse di giudizio;

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione 13 novembre 1992 di __________ é dichiarata nulla e, con essa, tutti i successivi atti di procedura compresa la sentenza 7 luglio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 e l’atto di appello 6 settembre 1995.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese di giudizio.

 

                                   3.   Intimazione come di rito.

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario