Incarto n.
12.95.00268

Lugano

23 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali

 

segretario:

D. Petrini

 

visto l'appello 2 ottobre 1995 presentato da

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 11 settembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa -inc. no. OA.94.111 (54/1994)- promossa da

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

 

                                         che con diffida 5 ottobre 1995 del presidente di questa Camera alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 ottobre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

 

                                         che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito alla citata direzione il 20 ottobre 1995 con indicata la scadenza del 24 ottobre 1995, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

 

 

                                         che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 Ib 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza  TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);

 

 

                                         che in concreto il pagamento è tardivo perché, anche se la data di spedizione del supporto dati è tempestiva, altrettanto non è quella indicata quale termine per il pagamento (24 ottobre 1995, invece che 23 ottobre 1995), ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

 

 

                                         che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

 

 

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

 

 

 

decreta                    1.   L'appello 2 ottobre 1995 __________ inammissibile.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente                                                           Il Segretario