Incarto n.
12.95.00302

Lugano

27 novembre 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali

 

 

segretario:

D. Petrini

 

 

 

visto l’ appello 27 ottobre 1995 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Blenio nella causa inc. no. 1649 promossa da

 

 

 

__________

rappr. dallo studio legale avv.  __________

 

 

 

con petizione 29 novembre 1994 in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto condannando la __________ a pagare a __________ l’importo di Fr. 28’981.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1994.

 

 

Letti ed esaminati gli atti

 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                         che l’appello contro la sentenza del Pretore é stato presentato in lingua tedesca dall’appellante __________;

 

                                         che, con ordinanza 10 novembre 1995, il Presidente di questa Camera, con riferimento al disposto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, assegnava all’appellante un termine di dieci giorni per presentare, in tre copie, la traduzione in lingua italiana del ricorso con l’avvertimento che il mancato ossequio del termine avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto di appello;

 

                                         che, con lettera 21 novembre 1995, la ricorrente si limitava a trasmettere in 3 copie lo stesso ricorso redatto in tedesco;

 

                                         che il termine assegnato per provvedere alla traduzione dell’atto é trascorso infruttuosamente;

 

                                         che un ricorso non redatto in italiano, ma presentato nel termine, é considerato tempestivo purché la traduzione in lingua italiana sia prodotta nel successivo termine fissato dal giudice mentre il ricorso é invece inammissibile in caso di inosservanza del termine per la traduzione fissato con la comminatoria dello stralcio dell’atto non conforme al principio dell’art. 117 CPC il quale sancisce che il processo, nel Canton Ticino, deve svolgersi in lingua italiana (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 117, n. 5 e 7; Rep. 1986, 172; 1975, 302);

 

                                         che tale precetto é conforme al diritto costituzionale svizzero ed alla CEDU (Rep. 1987, 149);

 

                                         che ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art. 117 e 142 CPC;

 

                                         che la tassa di giudizio e le spese sono a carico di chi le ha inutilmente cagionate;

 

Per i quali motivi

vista la LTG

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L'appello 27 ottobre 1995 __________ è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 120.-- sono poste a carico dell’appellante __________.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           Il segretario