Incarto n.
12.95.00322

Lugano

14 dicembre 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.95.00138 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza (“ricorso”) 23/25 ottobre 1995 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. __________ __________

 

 

in materia di contratto di locazione (azione di risarcimento del danno) che il Pretore con decreto 17 novembre 1995 ha stralciato dai ruoli in applicazione dell’art. 39 CPC.

 

Appellante la parte istante che con scritto 4/7 dicembre 1995 indirizzato alla Pretura ed in copia al Ministero Pubblico ha dichiarato di opporsi alla decisione di stralcio e di riconfermarsi in tutto e per tutto nella domanda di revisione introdotta il 9 novembre 1995 presso la Procura Pubblica Sottocenerina.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

 

 

 

 

Considerato

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che con istanza (“ricorso”) 23 ottobre 1995, successiva ad una procedura davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, la dott. __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di tutta una serie di importi a titolo di risarcimento del danno;

 

                                         che il Pretore con ordinanza 3 novembre 1995, preso atto che la parte istante non era in grado di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, l’ha diffidata a munirsi di un patrocinatore e nel contempo le ha assegnato un termine di 15 giorni per comunicare alla Pretura quel nominativo, con la comminatoria di stralcio della causa in caso di mancato ossequio del termine (art. 39 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la parte istante non ha dato seguito all’ordinanza ed ha lasciato scadere infruttuosamente il termine assegnato;

 

                                         che di conseguenza, senza ulteriori formalità, il Pretore con il querelato giudizio ha stralciato la causa dai ruoli;

 

                                         che l’istante con scritto 4/7 dicembre 1995, indirizzato alla Pretura ed in copia al Ministero Pubblico, ha dichiarato di opporsi alla decisione di stralcio e di riconfermarsi in tutto e per tutto nella domanda di revisione introdotta il 9 novembre 1995 alla Procura Pubblica Sottocenerina;

 

                                         che anche se indirizzato ad un’autorità di ricorso non competente (il Pretore ed in copia al Ministero Pubblico) l’atto in questione può essere esaminato da questa Camera d’appello, competente a decidere sugli appelli nei confronti delle sentenze emanate dai Pretori in materia civile e quindi anche in materia di locazione (art. 22 LOG e art. 411 CPC) in virtù del rinvio d’ufficio stabilito dall’art. 126 CPC;

 

                                         che la lettera della ricorrente non adempie tuttavia i requisiti di forma e di sostanza voluti dall’art. 309 CPC - in particolare al cpv. 2 litt. d), e), f) - dal momento che non indica i punti della decisione appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande ed i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (IICCA 16 maggio 1995 in re C./N., 27 aprile 1995 in re B./Q. AG; Rep. 1978 p. 369; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3, 17 e 19 ad art. 309);

 

                                         che infatti la ricorrente si è limitata ad opporsi alla decisione di stralcio (“col presente atto faccio manifesto che mi oppongo alla decisione di stralcio”), senza però minimamente motivare né in fatto né in diritto le sue critiche nei confronti del decreto pretorile;

 

                                         che, per questi motivi, l’atto di appello deve essere respinto siccome irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che il gravame si rivela così infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC e come tale va sanzionato senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

 

                                         che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 309, 313bis CPC

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 4/7 dicembre 1995 __________ é respinto siccome irricevibile.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                  III.   Intimazione a:   - __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario