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Incarto n. |
6 settembre 1995
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente,
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. 11'995 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 agosto 1992 da
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__________ rappr. dall’avv. __________
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contro |
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__________
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con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 195'946,30 (avallo cambiario) di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione 7 agosto 1992 del Pretore di Bellinzona riguardante il PE no __________dell’UEF di Bellinzona.
Avendo il Pretore, con sentenza 28 dicembre 1994 accolto la petizione solo limitatamente alla somma di fr. 18'948,85.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 7 gennaio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la propria azione di disconoscimento mentre la controparte, con osservazioni 21 febbraio 1995, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (in seguito __________), succursale di __________, ha concesso alla ditta __________ una linea di credito, mediante l'apertura di un conto corrente, portata, nell’ottobre 1989, a Fr. 450’000.- con la garanzia di un effetto cambiario sottoscritto dalla debitrice ed avallato da __________ ed __________La linea di credito è poi stata aumentata, nel luglio 1990, a fr. 550'000.-, garantita da:
“- fr. 200'000.- costituzione a pegno di averi di terzi in nostro favore;
- effetto di garanzia a nostro favore ed a vostro carico, avallato dai signori __________ e __________ e corredato dalla relativa dichiarazione di messa in circolazione” (cfr. lettera 30 luglio 1990, doc. 5)
Il pegno di terzi era stato costituito dalla __________ attraverso la messa a disposizione di obbligazioni 5 1/4 % __________ del valore nominale di fr. 150'000.- e di obbligazioni 7 1/4 % __________ del valore nominale US$ 71'890.- (doc. 17).
Il vaglia cambiario a garanzia sottoscritto dal rappresentante della ditta, da __________ e da __________ quali avallanti era privo dell'indicazione dell'importo e della data di scadenza ma i firmatari della cambiale avevano autorizzato la Banca “a completare detto vaglia cambiario, indicando la somma dovuta alla banca dalla __________ a dipendenza dei crediti sopracitati, comprensiva di interessi e spese fino a un massimo di fr. 420'000.-, entro e non oltre, il 30 luglio 1995” ( doc. 7).
B. L'__________, dopo aver constatato il sorpasso del limite di credito ed il non rientro nei termini imposti, ha chiesto alla __________ l’immediato rimborso dell’importo scoperto di Fr. 654’871.25, valuta 30 giugno 1991 (lettera 25 giugno 1991, doc. 8). Questa sollecitazione non ha avuto seguito così che l’__________ si é rifatta sulla garanzia rappresentata dal pegno dei titoli della __________ concordando con la stessa la restituzione delle obbligazioni dietro versamento dell’importo di Fr. 125’000.- che é andato a riduzione del debito in conto corrente; inoltre ha provveduto a compilare la cambiale inserendo la data di scadenza al 25 novembre 1991 e l’importo dovuto di Fr. 391’892.55 (doc. 36).
C. L'__________, agli inizi del 1992, ha fatto notificare all’avallante ____________________ un precetto esecutivo per questo importo e l’opposizione interposta dall’escusso é stata respinta in via provvisoria, con decisione 7 agosto del Pretore di Bellinzona, limitatamente alla somma di fr. 195'946,30 oltre interessi al 5 % dal 26 novembre 1991 dal momento che, nel frattempo, erano entrati altri versamenti a riduzione dell’esposizione debitoria in particolare quello dell’altro avallante __________.
D. Con tempestiva azione __________ ha chiesto il disconoscimento integrale di quel debito. Argomenta che il conto corrente sarebbe stato estinto per cui la Banca non potrebbe più avvalersi della garanzia e che, in ogni caso, la somma eventualmente dovuta deve essere ridotta, sino al suo azzeramento, per il danno patito dall’avallante
- per avere la banca incassato meno (75’000.- franchi) dal pegno della __________ di quanto questa si era impegnata a garantire e di quanto si poteva effettivamente realizzare con quella garanzia,
- per avere la banca riversato alla debitrice __________ __________ un importo di Fr. 43’000.- invece di trattenerlo sul conto a diminuzione dello scoperto e
- per aver ancora la banca permesso che, dopo il superamento della linea di credito, il conto della __________ venisse addebitato per ulteriori Fr. 134’000.-.
E. Il Pretore, con sentenza 28 dicembre 1994, ha accolto parzialmente la petizione tendente alla constatazione dell'inesistenza del debito riducendo la somma dovuta a fr. 176'997.45, oltre interessi al 5 % dal 26 novembre 1991 e spese esecutive.
A mente del Pretore, atteso che il vaglia cambiario completato in bianco è in principio valido, l'__________ ha il diritto di esigerne il pagamento ma limitatamente al credito risultante dal saldo del conto corrente al quale faceva riferimento, ossia Fr. 176’997.45
Il Pretore non ha invece protetto le ulteriori motivazioni dell'attore tendenti al completo disconoscimento del debito.
F. L'attore, con atto d'appello del 17 gennaio 1995, postula la riforma del primo giudizio nel senso di dichiarare l’inesistenza totale del debito. Ripropone le argomentazioni già sollevate avanti al primo giudice al quale rimprovera oltre che un giudizio errato anche di non aver per nulla esaminato l’eccezione riguardante l’avvenuta estinzione del conto e di conseguenza la decadenza della sua garanzia per avallo.
Con le osservazioni all’appello del 21 febbraio 1995 la banca convenuta chiede la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che così come quelle particolari della controparte, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1. L’impegno dell’avallante, pur avendo natura indipendente per essere stato assunto in via cambiaria (DTF 96 III 35), ha un carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84 II 645); ciò significa che l’avallante é obbligato allo stesso modo di colui per il quale l’avallo é stato dato con la conseguenza che tutte le circostanze che dopo la sottoscrizione del vaglio cambiario tolgono o diminuiscono l’impegno principale dell’emittente tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi dell’avallante (Rep. 1983, 101/102).
Se, come afferma l’appellante, il debito in conto corrente fosse stato estinto la sua garanzia non avrebbe più ragione di essere. Ma la tesi sostenuta ancora in appello - nonostante il Pretore non l’avesse nemmeno presa in considerazione a significare non una dimenticanza ma l’assoluta futilità dell’argomento (solo le questioni rilevanti esigono una pronuncia del giudice ai fini della decisione: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285 n. 13) - é quanto mai imprudente. L’appellante confonde infatti l’estinzione di un debito in conto corrente con la chiusura del conto: quest’ultima operazione ha, in concreto, avuto luogo con l’estratto al 31.12.1992 (doc. 34) che, pur chiuso il conto, evidenzia un saldo debitore di Fr. 192’255.85. Il contratto di conto corrente ha così preso fine provocando la sostituzione di un insieme di obbligazioni, quali le differenti operazioni bancarie sviluppatesi nell'ambito delle linea di credito, con un unico credito a favore della banca. Trattasi di una novazione (che sì estingue un debito precedente ma mediante la creazione di un altro, art. 116 CO) che obbliga ancora il debitore del conto ed emittente della cambiale e di riflesso chi si é reso garante, con avallo, nei suoi confronti.
2. Non può essere messo in dubbio che un creditore il cui credito verso una persona é garantito da terze persone, attraverso le forme più svariate di garanzia quali la messa a pegno di beni o la fideiussione o l’avallo cambiario, può liberamente rinunciare a far valere queste garanzie e quindi anche accordarsi con il garante per ottenere meno di quanto avrebbe potuto ottenere attraverso la realizzazione del pegno o l’escussione del fideiussore. Ugualmente di fronte a più garanzie prestate per lo stesso credito il creditore é libero di farne valere alcune e di non prevalersi di altre a meno che una forma di garanzia sia dichiarata accessoria rispetto ad un’altra e di conseguenza il creditore debba prevalersi di questa prima di potersi rifare sulla prima.
È altrettanto pacifico che la norma secondo la quale il fideiussore solidale non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e crediti così come precisato dagli art. 496 cpv. 2 CO non é applicabile a favore dell’avallante (Rep. 1948, 380; Jäggi/Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, pag. 188).
L’__________ era quindi libera di ridurre la copertura della linea di credito in conto corrente liberando il pegno sui titoli del valore di fr. 200'000.- a soli fr. 125'000.- e l’avallante, così come del resto lo stesso debitore principale del quale può far valere tutte le eccezioni, non avrebbe nulla da rimproverare alla banca a meno che le pattuizioni intercorse tra le parti abbiano inteso rendere la garanzia cambiaria accessoria rispetto a quella prestata con pegno manuale dalla __________. Ma così non é. Infatti dallo scritto 30 luglio 1990 della banca (doc. 5) appare che la posizione debitoria della __________ era doppiamente garantita dal pegno manuale e dall’avallo cambiario senza che risulti esplicitamente che l’una fosse accessoria all’altra; ma nemmeno implicitamente si può dedurre una tale accessorietà della garanzia cambiaria: lo stesso comportamento degli avallanti - i quali, nella lettera alla __________ del 30 luglio 1990 (doc. 7) della debitrice da loro sottoscritta, fanno riferimento al credito complessivo concesso (Fr. 580’000.-), all’importo massimo del loro impegno (Fr. 420’000.-) per quello stesso credito ma non fanno cenno assolutamente all’esistenza del pegno manuale, a loro noto, per dedurne privilegi di sorta - lo esclude.
La banca era quindi legittimata a procedere contro gli avallanti senza dover prima procedere alla realizzazione del pegno e quindi, a maggior ragione, poteva realizzarlo come meglio credeva e persino rinunciarvi. Nessun danno ne sarebbe ed in concreto ne é derivato all’attore.
Per le considerazioni che precedono torna del tutto inutile discutere degli accordi passati o meno tra i due avallanti __________ e __________, delle istruzioni e delle successive revoche riguardanti la messa a disposizione dei fondi per liberare il pegno costituito dalla __________ poiché fatti del tutto ininfluenti.
3. L’attore sostiene che la banca, permettendo arbitrariamente e contro le proprie direttive, un superamento della linea di credito gli ha causato un danno dal momento che se ciò non fosse potuto avvenire il suo impegno, al momento di onorare la garanzia, sarebbe stato inferiore nella misura dell’importo pari al consentito sorpasso. Anche questa eccezione é destituita di fondamento. Infatti l’avallante si é impegnato, senza nessuna condizione relativa a sorpassi della linea di credito concessa all’avallato, a rispondere, in via cambiaria, fino ad un massimo di Fr. 420’000.-. Sottoscrivendo la cambiale __________ é divenuto debitore solidale, indipendentemente dall’estensione del rapporto sottostante all’obbligazione d’avallo, di quell’importo nei confronti della banca creditrice. Essere chiamato a rispondere per meno, come avviene nel caso concreto, esclude che gli sia insorto un danno rispettivamente che la banca debba rispondere per aver permesso il superamento della linea di credito. Quest’ultimo fatto metteva la banca nella situazione di veder ampliato il suo credito non garantito e quindi di aggravarne i rischi ma non di ridurre l’impegno, come detto incondizionato, dell’avallante __________
4. Anche la pretesa relativa ad un minor importo da pagare in funzione dell’effettivo credito insinuato nel fallimento come alla comunicazione di cui al doc. DD non può essere protetta. Infatti con la citata comunicazione la banca riduceva il proprio credito insinuato nel fallimento della __________ dell’importo versato dall’altro avallante, __________, che il Pretore ha considerato e tenuto in conto per determinare la somma finale dovuta da __________ (cfr. sentenza pag. 6, punto 4 in fine).
5. L’appello completamente infondato deve così essere respinto con spese e ripetibili a carico dell’appellante
Per i quali motivi,
richiamati l’art.. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 17 gennaio 1995 di __________ é respinto.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3'000.-
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare a controparte Fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario