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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente,
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa civile appellabile inc. n. 12'447 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 8 ottobre 1993 da
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__________
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contro |
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70'113.45 oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1994 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 gennaio 1995 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attrice con osservazioni del 22 febbraio 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere accolto l'appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta nel 1985 ha appaltato all'attrice le opere necessarie all'impermeabilizzazione e al risanamento di una delle due falde del tetto in eternit dello stabile di cui al fondo n. __________di __________ L'opera non avrebbe però avuto l'effetto di far cessare o diminuire le infiltrazioni d'acqua, e questo nemmeno dopo gli interventi correttivi effettuati dall'appaltatrice.
L'attrice avrebbe perciò appaltato ad altro artigiano il rifacimento dell'opera, così che l'attrice sarebbe tenuta a restituire la mercede ricevuta e a risarcire il costo della perizia a futura memoria nel frattempo esperita, il tutto per fr. 70'113.45 oltre interessi.
B. La convenuta nella risposta del 23 dicembre 1993 si è opposta alla petizione.
La pretesa attorea sarebbe innanzitutto prescritta poiché riferita ad opera eseguita nel 1985, ed inoltre perenta in conseguenza della tardività della notifica dei difetti, effettuata solo nel 1988.
Quo al merito della pretesa, la convenuta sarebbe stata incaricata di risanare una sola e non entrambe le falde del tetto. Essa avrebbe inoltre informato l'attrice della necessità di eseguire anche opere da lattoniere, così da non potersi assumere la garanzia dell'eliminazione di tutti i difetti, ma solo dell'impermeabilizzazione della superficie in eternit per la quale le è stato dato incarico.
La mercede sarebbe comunque stata di soli fr. 53'006.--, essendo le altre due fatture della convenuta relative ad altri interventi.
C. Le parti hanno in seguito ribadito le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nella sentenza del 28 dicembre 1994, ritenuta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha constatato che dalla perizia a futura memoria risulterebbe che l'intervento della ditta convenuta non ha ovviato del tutto al difetto costituito dalle infiltrazioni, e che sarebbe perciò stato necessario provvedere al totale rifacimento della copertura.
Dovendosi ammettere che l'attrice desiderava che la convenuta provvedesse all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, la convenuta dovrebbe rispondere del mancato conseguimento di tale risultato. Essa non potrebbe giustificarsi con la mancanza delle opere da lattoniere, dovendosi ritenere che la stessa convenuta, se l'avesse reputato necessario, avrebbe dovuto far capo a tale artigiano.
Essendo da ritenere tempestiva la notifica dei difetti, e stante il rispetto del termine quinquennale di prescrizione, ne conseguirebbe la facoltà per l'attrice di ricusare l'opera.
Da ciò l'accoglimento della petizione.
E. Con l’appello datato 23 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe valutato in maniera arbitraria le prove in atti, giungendo all'errata conclusione secondo cui la convenuta avrebbe inteso garantire la tenuta stagna dell'intero tetto.
Vero sarebbe invece che le opere da lattoniere erano escluse dalla pattuizione contrattuale, tant'è che esse, eseguite da altra ditta, furono poi pagate a parte.
Il perito avrebbe comunque evidenziato altre cause di infiltrazione, non ascrivibili alla convenuta, e la notifica dei difetti effettuata dall'attrice solo nel 1988 sarebbe da ritenere tardiva.
In ogni caso, andrebbe corretto il giudizio del Pretore, avendo l'attrice chiesto il risarcimento del danno e non la ricusa dell'opera.
Sarebbe infine ingiustificata l'aggiudicazione di interessi al saggio del 6% in luogo di quello legale del 5%.
F. Delle osservazioni 22 febbraio 1995 dell'attrice, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. L’attrice, a torto, eccepisce la tempestività del gravame: la sentenza impugnata è datata 28 dicembre 1994 e, dalla ricerca postale esperita, risulta essere stata ritirata il 3 gennaio 1995.
Il termine per presentare l’appello ha perciò iniziato a decorrere il 4 gennaio 1995 ed è scaduto lunedì 23 gennaio 1995, data in cui l’appello è stato consegnato alle poste.
2. La convenuta sostiene anche in questa sede di non essere responsabile nei confronti dell’attrice per il motivo secondo cui essa avrebbe unicamente promesso l’impermeabilizzazione e il risanamento della parte in eternit della falda est del tetto, e non anche la tenuta stagna dell’intera superficie del tetto, ritenuto che in particolare le opere da lattoniere (lucernari, gronde) non sarebbero state di sua competenza.
Si tratta di una tesi che non può essere seguita.
2.1 In primo luogo è importante rilevare che l’offerta 19 novembre 1985 della convenuta prevedeva espressamente il “controllo e sigillatura di tutti i lucernari con Neoprene 66” (punto 8), con il che, contrariamente alla diversa opinione del teste __________ (verbale, pag. 17), si deve necessariamente ritenere che il committente poteva in buona fede ammettere che la tenuta stagna dei lucernari fosse parte integrante della pattuizione venuta in essere tra le parti.
2.2 In secondo luogo, la convenuta, in quanto partner contrattuale in buona fede, doveva essere conscia del fatto che la committente desiderava risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua nella sua globalità, e non solo sanare i rivestimenti in eternit se questo comportava il rischio o addirittura la certezza che il problema costituito dalle infiltrazioni non sarebbe stato risolto.
Di conseguenza, ritenendo lo scopo del contratto e il tenore dell’offerta doc. B, potrebbe venire ammesso giusta gli art. 1 e 18 CO, nel senso di un “normativer Konsens” (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 37 e segg. ad art. 1 CO, n. 35 ad art. 18 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 33 e 34 ad art. 18 CO), il perfezionamento di un contratto per il quale la ditta convenuta -indipendentemente dalla sua asserita volontà di restringere la propria prestazione- era tenuta a garantire la cessazione delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla falda est del tetto.
Inoltre, in via alternativa, si dovrebbe comunque ritenere che la convenuta, secondo l’art. 369 CO, era tenuta ad avvertire l’attrice del fatto che l’intervento prospettato non avrebbe risolto se non in modo parziale il suo problema.
Se la predetta inclusione dei lucernari nelle parti del tetto che la convenuta si impegnava ad impermeabilizzare sembra deporre, come è d’altronde logico, a favore della tesi di un contratto vertente sull’eliminazione delle infiltrazioni, dalla deposizione del teste __________ si apprende comunque che egli non avrebbe espresso riserve sul risultato conseguente all’opera della convenuta, prova ne è il fatto che lo stesso teste era personalmente convinto che le opere da lattoniere non fossero necessarie (verbale, pag. 16), e che solo nel 1989 egli si è avveduto che la fonte dei problemi residui potevano essere i lucernari (verbale, pag. 15).
3. Va poi rilevato che il perito non ha addebitato le residue infiltrazioni d’acqua unicamente alle carenze delle parti metalliche del tetto, ma anche a deficienze delle parti in eternit (perizia, pag. 15, 17 in fondo, 29, 43), ritenute “vetuste” e “degradate”, seppure a qualche anno di distanza dall’intervento della convenuta (ma entro i 10 anni di garanzia implicitamente promessi con la polizza assicurativa doc. E), così che ci si deve necessariamente chiedere, anche se il perito non è stato interpellato in proposito, se avesse comunque senso l’intervento proposto ed eseguito dalla convenuta visto che, anche se eseguito a regola d’arte, sarebbe in seguito comunque subentrata la situazione di vetustà e degrado della copertura in eternit.
4. Le considerazioni che precedono permettono di confermare il giudizio del Pretore quo all’esistenza di gravi difetti dell’opera, tali da comportare la necessità del totale rifacimento della copertura del tetto.
5. La convenuta sostiene l’intervenuta perenzione di ogni diritto dell’attrice in conseguenza della tardività della notifica dei difetti, a suo dire avvenuta solo in data 17 maggio 1988.
La tesi è manifestamente infondata.
Se può essere vero che la prima notifica dei difetti in forma scritta è quella a cui fa riferimento la convenuta, è però innegabile che prima di allora, fin dal 1986, l’attrice in numerose circostanze ha interpellato l’appaltatrice -che è intervenuta (deposizione __________ pag. 14)- per segnalarle la persistenza delle infiltrazioni d’acqua (cfr. anche le deposizioni __________ e __________), così che nulla permette di dubitare della tempestività del suo agire.
Del resto, già nel 1987 la stessa convenuta, dopo precedenti infruttuosi interventi (cfr. doc. D3), si è rivolta al lattoniere __________ per chiedergli di intervenire sul tetto in questione (cfr. sua deposizione e doc. D2), il che non può che essere avvenuto a seguito di lagnanze della committente.
6. La convenuta ritiene poi che la sentenza dovrebbe comunque essere riformata in ordine all’ammontare dovuto all’attrice.
Essa nei propri allegati si sarebbe espressa in favore del risarcimento del danno senza tuttavia ricusare l’opera della convenuta, mentre l’importo dedotto in causa corrisponderebbe -erroneamente- in massima parte alla mercede da lei versata all’appaltatrice.
Anche questa censura è infondata.
Benché l’attrice si sia in effetti espressa in maniera poco precisa postulando l’indennizzo del “danno causatole”, è palese ed emerge dagli atti che essa, dopo avere chiesto a più riprese alla convenuta l’eliminazione dei difetti della sua opera e dopo aver constatato l’incapacità della convenuta stessa a provvedervi convenientemente, si è dovuta rivolgere ad altro artigiano per il totale rifacimento dell’opera (doc. P).
Siffatto modo di procedere era sicuramente lecito, potendo in simili circostanze il committente reclamare dall’appaltatore il completo risarcimento del pregiudizio che gli è risultato (DTF 96 II 351). In questa ottica, pur non verificandosi un caso di ricusa dell’opera (esplicite in tal senso le osservazioni all’appello, pag. 8), la mercede inutilmente pagata al primo appaltatore costituisce indubbiamente un pregiudizio, nel senso di un maggior costo, venuto indebitamente a gravare l’attrice.
Il suo risarcimento, che di conseguenza non vi è motivo per non pronunciare, è comunque per la convenuta -fatto salvo l’eventuale maggior valore della nuova opera- soluzione meno onerosa rispetto a quella per cui sarebbe stato possibile farle pagare il costo della nuova opera eseguita da terzi (Rep. 1983, pag. 311 e 312).
7. E’ invece pacifico, nemmeno la convenuta afferma il contrario, che il costo della perizia a futura memoria è un vero e proprio danno conseguente ai difetti dell’opera inservibile ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, così come affermato dall’attrice (per tante: II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc).
L’appellante ritiene di aver dimostrato di essere priva di colpe e di non dovere perciò rispondere per detto danno, ma le sue argomentazioni sul tema, come si è già visto a i considerandi 1 e 2, non hanno trovato udienza, così che il giudizio del Pretore deve trovare conferma anche su questo punto.
8. Merita per contro di essere accolta l’ultima censura della convenuta, concernente il tasso degli interessi moratori, erroneamente ammessi in misura del 6%.
Nonostante il tema non sia stato oggetto di trattazione specifica nel processo di prima sede, l’attrice ha omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la deroga al tasso legale, così che la sua richiesta non poteva essere accolta nemmeno in assenza di esplicite contestazioni, ritenuto che la convenuta aveva per sua parte chiesto l’integrale reiezione della petizione (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.).
Il parziale accoglimento dell’appello in tale limitata misura non giustifica la modifica del dispositivo del giudizio pretorile su spese e ripetibili, e comporta inoltre l’accollo alla convenuta delle spese e ripetibili di questa procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 28 dicembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente __________, __________ è tenuta a versare __________, __________, l’importo di fr. 70’113.45 oltre interessi al 5% dal 2.1.1991.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario