Incarto n.
12.95.00076

Lugano

14 febbraio 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa  della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con  da

 

 

arch. __________

(rappr. da: __________)

 

 

contro

 

 

__________

(amm. unica __________)

 

 

 

che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano interrato nello stabile “__________ ” in via __________ a __________ (mapp. no __________).

 

 

Appellante la società convenuta la quale, con atto d’appello 10 febbraio 1995, chiede l’annullamento della decisione di sfratto.

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute tutte le formalità previste dall’art. 257d CO;

 

                                         che l’appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile;

 

                                         che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, i motivi addotti non possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano l’avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice, dei presupposti;

 

                                         che piuttosto l’appellante chiede di soprassedere all’esecuzione dello sfratto quasi postulandone una proroga nell’attesa che si concretizzi la trattativa commerciale di cessione del suo commercio;

 

                                         che trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506  n. 4);

 

                                         che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto;

 

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 10 gennaio 1995 di __________ é respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

     3.    Intimazione a:            -           __________

     Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario