Incarto n.
12.95.00085

Lugano

24 febbraio 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini, segretario

 

sedente per statuire nella causa SF 95.9 della Pretura Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 9 gennaio 1995 da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

che il Segretario-assessore, con decreto 7 febbraio 1995, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento ad uso personale nello stabile sito a __________ in via __________.

 

 

Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 17 febbraio 1995, chiede l’annullamento del decreto di sfratto, con protesta di spese e ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

Considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                          che lo sfratto del convenuto é stato chiesto ed ottenuto a dipendenza della disdetta 29 novembre 1994, rimasta incontestata, dal contratto di locazione per mora nel pagamento delle pigioni (art. 257d CO);

 

                                          che, con l’appello, il convenuto chiede l’annullamento del decreto di sfratto poiché non é stato messo in condizione di essere sentito in contradditorio dal momento che l’istanza di sfratto con la citazione per l’udienza di discussione non gli é mai pervenuta essendo stato assente all’estero da prima dell’inoltro dell’istanza stessa sino al 7 febbraio 1995;

 

                                          che appare dagli atti come l’istanza di sfratto e la relativa citazione all’udienza di discussione per il giorno 6 febbraio 1995 gli siano stati notificati con lettera raccomandata 16 gennaio 1995 ritornata alla Pretura il 24 gennaio successivo perché non ritirata;

 

                                          che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 124 n. 4);

 

                                          che l’assenza all’estero, senza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i propri diritti, ed il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad un’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 124 n. 1 e 2);

 

                                          che non é misura atta a salvaguardare convenientemente i propri diritti il fatto di ritenere che la controparte, a conoscenza dell’esistenza di un patrocinatore, faccia intimare eventuali atti giudiziari a quest’ultimo senza che la stessa controparte sia stata avvertita dell’assenza e della necessità di far capo per quel periodo direttamente al proprio rappresentante;

 

                                          che ne discende come, nel caso concreto, le formalità riguardanti la notificazione dell’atto giudiziario sono state convenientemente osservate e l’appellante non può prevalersi del fatto di  non essere stato messo in grado di presenziare all’udienza, e quindi di essere sentito, tale situazione risalendo a sua colpevole negligenza;

 

                                          che l’appello deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo risulta priva di oggetto;

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                1.      L’appello 17 febbraio 1995 __________ é respinto.

                                   

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese di Fr. 10.-  (totale          Fr. 60.-) da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

 

                                3.      Intimazione a:      -   __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente                                                    Il segretario