Incarto n.
12.96.00109

Lugano

23 maggio 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. 159/93 B della Pretura del distretto di Lugano, sez. 3  promossa con istanza 30 aprile 1993 da

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 1995, ha accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;

 

mentre questa Camera, con decisione 12 maggio 1995, ha accolto l’appello della convenuta e di conseguenza ha riformato il primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza con il carico di ripetibili all’istante;

 

avendo la I Corte civile del Tribunale Federale, con sentenza 20 febbraio 1996, accolto parzialmente un ricorso per riforma dell’istante condannando la parte convenuta a versargli l’importo di Fr. 4’646.15;

 

dovendo ora decidere, per espresso rinvio della Corte federale, sulle ripetibili della procedura cantonale;

ritenuto che la maggior soccombenza  dell’istante rispetto alla sua domanda, accolta invero nel principio dell’inesistenza di una causa grave di licenziamento immediato, si rifà al fatto che la parte dell’importo non riconosciutogli già gli era stata versata dall’assicurazione disoccupazione;

 

atteso che, nonostante questa chiara situazione evidenziata anche nella sentenza d’appello poi riformata, l’istante, anche in sede federale, ha insistito per vedersi riconoscere tutto l’importo,

 

considerato che per questi motivi si può ritenere che concorrano giusti motivi per ripartire per intero tra le parti le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Nell’ambito della procedura di prima istanza (inc,. no. 159/93 B della Pretura di Lugano, sez. 3) e di quella d’appello (inc. no. 12.95.103) le indennità ripetibili sono compensate tra le parti.

 

                                   2.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario