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Incarto n. |
21 febbraio 1996/fb |
In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente |
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segretario: |
Petrini
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sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00048 (già 105/1989) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 20 novembre 1989 da
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__________ |
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contro |
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__________ rappr. dallo studio legale __________
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 636’618.12 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Sierre, somma aumentata in replica a fr. 659’818.40 e in sede conclusionale a fr. 1’057’722.60 oltre accessori;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 30 maggio 1996 ha accolto limitatamente a fr. 25’549.50 oltre interessi;
appellante l’attore con atto di appello 18 giugno 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che controparte sia condannata a rifondergli fr. 1’057’722.60 o in subordine fr. 636’618.12 oltre interessi; il tutto, protestando spese e ripetibili;
appellante adesivamente la convenuta con atto ricorsuale 9 settembre 1996 con cui postula l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 14’632.70 oltre interessi con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre la parte attrice con osservazioni 25 settembre 1996 si è sostanzialmente riconfermata nelle sue precedenti richieste;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 28 aprile 1983 __________ venne assunto alle dipendenze della Cassa Malattia ed Infortuni __________ (in seguito detta semplicemente: __________), in qualità di amministratore e direttore generale: il rapporto di lavoro venne concluso per la durata di 20 anni (doc. KI).
B. Il 26 luglio 1988 la _________ venne assorbita, in forza di un contratto di fusione (doc. A), dalla Cassa Malati __________ (in seguito detta: __________).
Con separata convenzione di pari data, sottoscritta per la _________ tra l’altro dallo stesso signor __________, __________ affidava a quest’ultimo la direzione della nuova agenzia in Ticino della cassa con una retribuzione mensile di fr. 5’000.- oltre ad un’indennità spese di fr. 1’500.-, precisando nel contempo che le sue condizioni sarebbero state garantite al di là del 30 dicembre 1989 nella misura in cui l’effettivo della cassa fosse stato in costante progresso, ritenuto inoltre che con un contratto individuale sarebbero state precisate in dettaglio le sue responsabilità (doc. B).
C. Con lettera 25 aprile 1989 la datrice di lavoro ha significato al dipendente la disdetta del contratto con effetto immediato per motivi gravi (doc. R).
Da qui la presente causa.
D. Con petizione 20 novembre 1989 __________ ha chiesto la condanna di _________ al pagamento di fr. 636’618.12 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Sierre (doc. BI).
L’attore ritiene che il suo licenziamento in tronco, oltre che abusivo (siccome significato per impedire la conclusione di un contratto di lavoro di lunga durata) e nullo (poiché notificato in un momento in cui egli era ammalato), fosse oltretutto completamente ingiustificato, le motivazioni addotte dalla controparte non essendosi assolutamente verificate. Stando così le cose, egli pretende il versamento dello stipendio e delle relative commissioni fino alla durata determinata del contratto, fissata per il 31 dicembre 1989 (fr. 57’229.68), come pure delle commissioni da lui maturate nel 1989, non ancora pagate (fr. 9’526.80); vista l’abusività del provvedimento, che in pratica gli precludeva ogni possibilità di impiego futuro (avendo egli 58 anni), chiede infine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 336a cpv. 2 CO, il versamento del salario fino all’età pensionabile (fr. 387’450.-) e delle relative commissioni (fr. 185’111.-).
E. Con risposta 26 marzo 1990 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione, ritenendo sostanzialmente giustificato il licenziamento immediato per motivi gravi; il fatto che l’attore avesse asserito di essere stato ammalato al momento dei fatti (circostanza per altro mai evocata in precedenza e comunque tutta da verificare) costituiva inoltre un chiaro abuso.
F. In replica l’attore ha aumentato le sue richieste a fr. 659’818.40. Abbandonata la tesi circa l’abusività del licenziamento, egli afferma ora che la controparte, riprendendo l’attività della __________, aveva parimenti ripreso tutti i contratti di lavoro conclusi da quest’ultima: il suo contratto, concluso nel 1983 con una durata di 20 anni, si sarebbe pertanto concluso solo al momento del suo pensionamento, cioè nel 1996, di modo che in base all’art. 337c CO la convenuta era tenuta a rifondergli la totalità dei salari non percepiti (fr. 420’000.-), le tredicesime (fr. 35’000.-), le provvigioni (fr. 195’291.60), oltre alle commissioni maturate nel 1989, non ancora solute (fr. 9’526.80).
In sede conclusionale l’attore, osservando che il Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito detto: TCA) aveva frattanto stabilito che nel periodo 1985/88 egli avrebbe percepito una retribuzione mensile netta di fr. 12’414.60, ha provveduto ad aumentare le richieste di cui sopra a fr. 1’057’722.60; egli ha inoltre preteso il rimborso dei premi assicurativi suoi e dei familiari dal momento della disdetta fino alla data del suo pensionamento, nonché il versamento di fr. 4’000.- mensili dopo il compimento del 65. anno di età a titolo di secondo pilastro.
G. Con sentenza 30 maggio 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 25’549.50 oltre interessi, somma per la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente escluso che la convenuta al momento della fusione avesse ripreso il contratto di lavoro concernente l’attore: a quel momento infatti le parti avevano chiaramente pattuito un nuovo contratto a tempo indeterminato con la particolarità che una sua rescissione non era possibile prima del 31 dicembre 1989. Quanto alle singole pretese sollevate dall’attore, il giudice ha respinto quella volta a dichiarare la nullità della disdetta in quanto data durante una malattia del lavoratore, la norma di cui all’art. 336c CO non trovando applicazione nel caso di un licenziamento straordinario; egli ha per contro riconosciuto il carattere ingiustificato della rescissione immediata: di conseguenza, in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO a favore dell’attore è stata riconosciuta la retribuzione fino al 31 dicembre 1989 (fr. 40’000.- di stipendio e fr. 10’708.80 di commissioni) oltre alla tredicesima pro rata (fr. 4’225.70), per complessivi fr. 54’934.50, mentre tutte le altre pretese ed in particolare quelle formulate in sede conclusionale (rimborso premi cassa malati e erogazione della pensione) erano irricevibili e comunque non erano state provate. Dagli importi così accertati, giusta l’art. 337c cpv. 2 CO il Pretore ha tuttavia dedotto le indennità di disoccupazione che l’attore aveva percepito fino alla fine del 1989 (fr. 29’385.-), di modo che a suo favore è stata infine riconosciuta la rimanenza di fr. 25’549.50.
H. Con appello 18 giugno 1996 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che controparte sia condannata a rifondergli fr. 1’057’722.60 o in subordine fr. 636’618.12 oltre interessi, protestando spese e ripetibili.
Egli ripropone la tesi secondo cui la convenuta avrebbe ripreso il precedente contratto di lavoro in applicazione dell’art. 333 CO, rispettivamente afferma che le parti avrebbero comunque concluso un nuovo contratto valevole fino al pensionamento, con le conseguenze che ne derivavano, visto che il licenziamento in tronco, oltre che ingiustificato, era anche nullo (in quanto dato in un momento inopportuno); il Pretore aveva inoltre omesso di considerare che il TCA aveva accertato a suo favore un salario mensile medio di fr. 12’414.60 netti, né aveva accolto le richieste volte al rimborso dei premi per la cassa malati ed al versamento della pensione, che vengono pertanto ripresentate; pure contestate erano le deduzioni effettuate per gli anticipi versati dalla cassa disoccupazione.
I. Con osservazioni ed appello adesivo 9 settembre 1996 la convenuta postula che la petizione venga accolta solo nella misura di fr. 14’632.70.
Mentre delle osservazioni all’appello con cui si chiede la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi, con l’appello adesivo si chiede che le deduzioni per le prestazioni erogate dalla cassa disoccupazione vengano aumentate a fr. 40’301.60 (154 volte fr. 261.70), contestando il numero di indennità giornaliere (147) e l’ammontare dell’indennità giornaliera (fr. 199.90) riconosciuti dal Pretore.
L. Con osservazioni 25 settembre 1996 l’attore si è riconfermato nel suo appello principale.
Considerando
in diritto
1. Prima di entrare nel merito delle censure d’appello, occorre esaminare la fondatezza dell’eccezione di tipo procedurale sollevata dalla parte appellata in virtù dell’art. 309 CPC. Tale norma prevede la nullità dell’appello, se il medesimo non ossequia determinate esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC).
Nel caso particolare la convenuta rimprovera all’appellante di aver esposto in modo confuso e comunque assolutamente incomprensibile gli argomenti a sostegno della sua impugnativa (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
La dottrina e la giurisprudenza ammettono che nell’applicazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC non si debba essere eccessivamente rigorosi, bastando per la ricevibilità dell’appello una concisa esposizione dei motivi a sostegno del gravame, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza i motivi sono considerati sufficienti se sono sufficientemente chiari e tali da permettere alla parte appellata un’adeguata difesa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 9 ad art. 309; IICCA 10 febbraio 1994 in re E./R., 24 settembre 1996 in re M./A. e lc.).
Nel caso di specie è ben vero che i motivi a sostegno dell’appello sono stati esposti dall’appellante -per altro non rappresentato in questa sede da un legale- in modo talora confuso; ciò non toglie che gli stessi, nel loro complesso, appaiono comprensibili a questa Camera e tali da poter essere esaminati. D’altro canto l’appellata, pur avendo affermato di non aver assolutamente compreso gli argomenti sollevati con il gravame, non ha comunque mancato di prendere posizione in merito, di modo che la stessa non risulta in alcun modo impedita nella sua facoltà di difesa, il che deve comportare la reiezione della censura.
2. A questo stadio della lite è ormai del tutto pacifico che il licenziamento in tronco cui è stato oggetto l’attore riveste un carattere ingiustificato ai sensi dell’art. 337c CO: tale questione non viene di conseguenza più esaminata.
3. Con il suo gravame l’appellante ripropone la tesi secondo cui al momento della fusione il suo contratto di lavoro ventennale con la _________ sarebbe stato ripreso dalla convenuta in virtù dell’art. 333 CO (cfr. cons. 3.1 e 3.2), rispettivamente afferma che le parti avrebbero comunque concluso un nuovo contratto valevole fino al pensionamento (cons. 3.3), di modo che lo stesso sarebbe terminato al più presto nel 1996. A torto.
3.1 Giusta l’art. 333 cpv. 1 v.CO -nella formulazione in vigore fino al 30 aprile 1994, qui applicabile- se il datore di lavoro trasferisce l’azienda a un terzo che si impegna ad assumere il rapporto di lavoro, questo passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente, al momento del trasferimento dell’azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.
A parte il fatto che non è così evidente se la norma in questione sia applicabile nel caso -come quello che qui ci occupa- di una fusione (contrari: Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 281; Staehelin, Commentario zurighese, N. 4 ad art. 333 CO; di parere opposto invece: Rehbinder, Commentario bernese, N. 3 ad art. 333 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 7 ad art. 333 CO e Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/ Schnyder/ Stampfli/ Wanner, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Berna 1991, N. 11), è comunque indubbio, in base al suo tenore letterale, che la stessa può entrare in linea di conto solo nel caso in cui il nuovo datore di lavoro si sia impegnato ad assumersi i precedenti contratti: se, per contro, al momento del trasferimento dell’azienda egli conclude un nuovo contratto con il lavoratore, rispettivamente se provvede ad adattare o modificare quello in vigore con il precedente datore di lavoro, il nuovo accordo sostituirà senz’altro quello precedente (Brühwiler, op. cit., p. 280; Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/ Schnyder/Stampfli/Wanner, op. cit., N. 15 e seg. ad art. 333 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 333 CO; Rehbinder, op. cit., N. 7 ad art. 333 CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1974, p. 218; DTF 112 II 56, 114 II 353; JAR 1992 p. 195).
3.2 Nel caso di specie, dal tenore dell’accordo di cui al doc. B -sottoscritto, non va dimenticato, dallo stesso attore, il quale oltretutto in precedenza si era avvalso della consulenza del proprio legale (teste __________)- si evince chiaramente che con la fusione la posizione di quest’ultimo sarebbe sicuramente mutata (il che, trattandosi di personale dirigente, è oltretutto usuale: cfr. Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, N. 1 ad art. 333 CO; Rehbinder, op. cit., N. 4 ad art. 333 CO), tanto è vero che la sua retribuzione veniva ora fissata in fr. 5’000.- più un’indennità spese (pto 4) e le sue condizioni venivano garantite oltre il 30 dicembre 1989 nella misura in cui l’effettivo della cassa sarebbe stato in costante progressione (pto 6). In tali circostanze è del tutto evidente -come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure- che il contratto di cui al doc. KI fosse stato sostituito e che ora ci si trovasse di fronte ad un nuovo contratto di lavoro di durata minima, cioè ad un contratto a tempo indeterminato con la particolarità che lo stesso non poteva essere disdetto prima del 30 dicembre 1989 (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 334 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 3 ad art. 334 CO; DTF 110 II 167; IICCA 6 maggio 1994 in re Z./L.).
Se ciò non bastasse, tale interpretazione è stata riaffermata dalla convenuta con lettera 21 settembre 1988 (doc. 5), scritto al quale l’attore ha risposto il 4 ottobre, senza tuttavia obiettare alcunché per quanto riguardava la durata del contratto ivi indicata (doc. VI). Ma vi è di più: lo stesso patrocinatore dell’attore (e con ciò l’attore stesso) ha esplicitamente ammesso l’esistenza di un contratto di durata minima, allorché dopo il licenziamento si è limitato a pretendere dalla controparte il versamento dei salari fino alla fine del 1989 (doc. T), ciò che egli ha in seguito nuovamente richiesto nell’allegato petizionale (p. 14).
Visto il chiaro tenore degli accordi e l’atteggiamento tenuto in seguito dall’attore e dal suo patrocinatore, appare francamente contrario al principio dell’affidamento e della buona fede che questi sostenga ora una tesi diversa.
3.3 L’esistenza di un ulteriore (nuovo) contratto a tempo determinato fino alla data del suo pensionamento (per altro espressamente esclusa dall’attore medesimo con la petizione -p. 10 e 13- e con la replica -p. 6, 7 e 22-), da lui (vagamente) accennata con le conclusioni prima e sollevata formalmente con l’appello poi, è una tesi che in precedenza non aveva assolutamente trovato spazio negli allegati preliminari: la stessa, in applicazione del disposto di cui all’art. 78 CPC, sfuggendo al contraddittorio, è quindi irricevibile e non può pertanto essere vagliata nel merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 , 4 e in particolare N. 13 ad art. 78; IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B., 5 agosto 1993 in re R./B., 5 ottobre 1993 in re F./B., 30 marzo 1994 in re E. SA/ F. e llcc., 5 dicembre 1994 in re S./B., 13 giugno 1995 in re L./E.); d’altro canto, se non si dovesse ritenere sufficientemente chiara la sua formulazione in sede conclusionale, la stessa sarebbe comunque irricevibile in questa sede in forza dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Abbondanzialmente, va osservato che la tesi non è stata sufficientemente provata: il fatto che le parti si siano accordate di concludere un contratto che stabilisse in dettaglio le responsabilità dell’attore (doc. B pto 13 e doc. P) è infatti del tutto irrilevante al proposito; lo stesso dicasi del fatto che nel dicembre 1988 si fosse discusso in merito alla conclusione di un contratto fino al pensionamento o comunque di lunga durata (testi _________ e __________; doc. EI, ove si parla di “âge de la retraite réservée”), tale circostanza non potendo evidentemente essere (ancora) sufficiente per ammettere con certezza che le parti volessero effettivamente un contratto a tempo determinato con quella scadenza e non invece un contratto a tempo indeterminato con una durata massima fissata per l’appunto con l’età pensionabile: l’interpretazione diversa, che è stata data da terze persone, è per altro giuridicamente ininfluente, questi ultimi limitandosi a riportare quanto è stato loro riferito (signora Altmeier in doc. E; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA), oppure ancora a fornire un giudizio soggettivo sui fatti (teste Hofer; Rep. 1977 p. 116; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 18 marzo 1994 in re C. Snc/S. SA). Fatto sta’ -come già accennato- che in tempi successivi (non sospetti), l’attore stesso per il tramite del suo patrocinatore ha comunque chiaramente precisato che gli accordi dovevano essere intesi semplicemente nel senso che il contratto di lavoro non poteva essere disdetto prima del 31 dicembre 1989 (doc. T e petizione p. 14).
4. L’appellante chiede nuovamente che sia accertata la nullità del licenziamento in tronco siccome notificato in un momento inopportuno, quando cioè egli si trovava in malattia.
Come già rilevato dal Pretore, tale censura deve essere senz’altro respinta: la garanzia di cui all’art. 336c CO non entra infatti in linea di conto nel caso -che è pacificamente dato nella fattispecie- di un licenziamento straordinario (Brühwiler, op. cit., p. 348; Rehbinder, op. cit., N. 1 ad art. 336c CO; Staehelin, op. cit., N. 3 ad art. 336c CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 1 ad art. 336c CO).
Abbondanzialmente, il fatto che la disdetta fosse stata significata durante un periodo di malattia del lavoratore non poteva in ogni caso giovare all’attore: la stessa avrebbe infatti comportato un prolungamento del periodo per il quale era dovuta la sua retribuzione solo nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato concluso a tempo indeterminato (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 337c CO con numerosi rif.), mentre nella fattispecie lo stesso, essendo l’impiego garantito fino al 31 dicembre 1989, doveva essere ritenuto -almeno fino a quella data- a termine fisso.
5. Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO l’appellante contesta l’ammontare della retribuzione mensile che il primo giudice aveva posto alla base dei suoi calcoli, ritenendo in sostanza che il suo salario non fosse di soli fr. 6’338.60, bensì di fr. 12’414.60, come accertato dal TCA (recte: dall’autorità fiscale, cfr. doc. JII e RII). Anche tale censura deve essere respinta.
A ragione, il Pretore ha rilevato che l’importo di fr. 6’338.60 corrispondeva a quanto pattuito nel doc. B (salario + provvigioni), mentre quello di fr. 12’414.60 si riferiva ad un altro periodo e meglio a quello precedente la fusione (1985/88, quando cioè l’attore era ancora alle dipendenze della __________). Sempre a giusta ragione, il giudice di prime cure ha inoltre osservato come l’aumento della domanda fosse comunque tardivo, l’ammontare del salario dell’attore trattandosi infatti di una posizione di danno sin dall’inizio oggettivamente determinabile e facilmente quantificabile dalla parte stessa, se essa fosse stata un po’ diligente nella sua valutazione: ne discendeva che una tale estensione in sede conclusionale era proceduralmente inammissibile, lo scopo dell’art. 75 CPC non essendo per altro quello di sanare eventuali negligenze della parte nella determinazione delle proprie richieste (in quanto oggettivamente accertabili; IICCA 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA).
6. Pure a torto, l’appellante contesta il principio secondo cui nell’ambito dell’art. 337c cpv. 2 CO il giudice debba dedurre dagli importi riconosciuti al lavoratore le somme che gli sono state versate dalla cassa disoccupazione fino al normale termine di disdetta: in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LAD l’attore non è infatti più autorizzato a far valere in causa quanto gli stato anticipato dalla cassa nel periodo di cui all’art. 337c cpv. 1 CO, in caso contrario egli ne risulterebbe indebitamente arricchito (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., N. 6 ad art. 337c CO; DTF 120 II 365; ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O. SA).
7. Quanto alle altre pretese e segnatamente il rimborso dei premi cassa malati dal maggio 1989 al giugno 1996 e il versamento del II. pilastro a far tempo dal compimento del suo 65. compleanno, già formulate in sede conclusionale, le stesse devono pure essere respinte.
Come già stabilito dal Pretore, esse sono state infatti formulate tardivamente, per la prima volta con le conclusioni, in violazione dell’art. 78 CPC e sono perlopiù rimaste allo stadio di puro parlato, senza il conforto di prove complete.
8. L’appello principale, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
9. Con l’appello adesivo la convenuta postula in sostanza un aumento della deduzione per gli importi versati all’attore dalla cassa disoccupazione, contestando il numero di indennità giornaliere e l’ammontare delle singole indennità riconosciuti dal primo giudice: mentre il Pretore, calcolando una media di 21.7 indennità giornaliere percepite mensilmente, aveva concluso per ammetterne 147 dal 25 aprile al 31 dicembre 1989, ciascuna di fr. 199.90, la convenuta, vista la media di 19.3, chiede siano dedotte 154 indennità, ciascuna di fr. 261.70. La censura merita accoglimento.
Dal doc. BII si è appurato che dal suo licenziamento al 31 marzo 1990 l’attore aveva ricevuto dalla cassa disoccupazione 212 indennità giornaliere: la media mensile è quindi di 19.3 indennità al mese (212 : 11 mesi), per cui fino al 31 dicembre 1989 il lavoratore risulta aver percepito 154 indennità (19.3 x 8 mesi).
Quanto all’ammontare dell’indennità giornaliera, il Pretore aveva concluso per un importo di fr. 199.90, somma che in un primo tempo era stata riconosciuta al lavoratore dalla cassa disoccupazione (cfr. doc. OII): a suo dire, lo stesso era vincolante, anche se la decisione della cassa era stata in seguito annullata dal TCA (doc. OII), e ciò in quanto non era dato a sapere quale fosse stata la successiva decisione della cassa. La tesi del giudice di prime cure non può essere seguita: agli atti (sub doc. BII p. 2) è infatti stata versata anche la nuova decisione della cassa disoccupazione, dalla quale si è potuto evincere l’indennità giornaliera ricalcolata a seguito della decisone del TCA, che era ora determinata in fr. 270.50.
Ne discende che la deduzione da operare per le prestazioni erogate dalla cassa disoccupazione doveva essere di fr. 41’657.- (fr. 270.50 x 154), cosicché a favore dell’attore potevano essere riconosciuti solo fr. 13’277.50 (fr. 54’934.50 ./. fr. 41’657.-).
Avendo la convenuta tuttavia chiesto nel suo appello adesivo una riduzione degli importi da riconoscere alla controparte a fr. 14’632.70, sarà quest’ultima somma ad essere dovuta, non potendo questa Camera, in applicazione dell’art. 86 CPC, giudicare oltre i limiti delle domande formulate dalle parti.
10. L’appello adesivo è pertanto integralmente accolto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non vi è motivo di riformare il dispositivo N. 3 relativo alle spese e alle ripetibili di prima istanza, la parte convenuta non avendo per altro nemmeno postulato tale modifica: nondimeno, va osservato che il giudizio di primo grado tiene in ogni caso già sufficientemente in considerazione la rispettiva soccombenza.
11. Con il presente giudizio si provvede altresì a correggere ex art. 82 CPC la svista manifesta in cui è incorso il primo giudice nella formulazione del dispositivo N. 1: la petizione reca infatti la data del 20 novembre 1989 e non del 14 gennaio 1993.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 giugno 1996 di __________, in quanto ricevibile, è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 7’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 8’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 9’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 9 settembre 1996 di Cassa Malati __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata:
1. La petizione 20.11.1989 è parzialmente accolta. La convenuta __________ è condannata a pagare all’attore __________ l’importo di fr. 14’632.70 oltre interessi al 5% dal 25.4.1989.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, vanno caricate alla parte appellata adesivamente, che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario