Incarto n.
12.96.00151

Lugano

18 novembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Giani (in sostituzione del giudice Zali, astenuto)

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no LA.95.146 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 10 novembre 1995 da

 

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

__________

e

__________

rappr. dall’__________

 

in materia di locazione (nullità della disdetta) che il Pretore, con sentenza 22 agosto   1996, ha respinto confermando la nullità della disdetta e caricando agli istanti l’importo  di Fr. 3’000.- per tassa di giustizia e quello di Fr. 600.- per ripetibili.

 

Appellanti gli istanti i quali, con atto di appello 2 settembre 1996, chiedono la riforma del giudizio sulle spese nel senso che la tassa di giustizia venga determinata in Fr. 750.-.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che la questione messa in discussione in appello è la determinazione del valore di causa di una procedura intesa alla nullità della disdetta del contratto di locazione e la conseguente fissazione dell’importo della tassa di giustizia;

 

                                         che in una causa concernente la validità di una disdetta è determinante per il calcolo del valore litigioso - differentemente da quanto prevede la giurisprudenza cantonale per le cause riguardanti adeguamenti del canone di locazione ed alla quale, sbagliando, si è riferito il Pretore - il periodo durante il quale il contratto continua a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida; tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (DTF 111 II 384);

 

                                         che, nel caso di specie, il contratto di locazione tra le parti non potrà, stante la soccombenza giudiziaria dei locatori, essere da questi disdetto se non dopo scaduti tre anni dalla fine del procedimento giudiziario (art. 271a cpv. 1 litt. e CO);

 

                                         che potendo essere data disdetta solo dopo l’agosto 1999 (tre anni dopo la decisione del Pretore) e  prevedendo il contratto un preavviso disei mesi per la fine dell’anno il contratto di locazione tra le parti potrà prendere fine, per iniziativa dei locatori, per la prima volta, il 31 dicembre 2000;

 

                                         che il periodo di locazione controverso è così di cinque anni (31 dicembre 1995/31 dicembre 2000) ed il valore di causa risulta allora di Fr. 132’000.- (pigione annua di Fr. 26’400.- x 5);

 

                                         che giusta gli art. 17 e 19bis della Legge sulla tariffa giudiziaria per le cause aventi un valore di Fr. 132’000.- la tassa di giustizia varia da Fr. 1’800.- a Fr. 7’000.-;

 

                                         che nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di apprezzamento fondato, per quello che è delle procedure in materia di locazione, su di un prudente criterio (art. 414 CPC);

 

                                         che tale potere di apprezzamento può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (deve essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 n. 15 come alla recente II CCA 17 luglio 1996 C&R SA c. M.);

 

                                         che in concreto una tassa di Fr. 3’000.-, seppur elevata, non appare abusivamente eccessiva rientrando nella soglia inferiore delle possibilità offerte dalla LTG ed essendo ancora inferiore al massimo previsto per le fasce di valori tra Fr. 50’000.- e Fr. 100’000.-;

 

                                         che l’appello va di conseguenza respinto con il carico delle spese agli appellanti soccombenti mentre non si fa luogo ad attribuzione di ripetibili alla controparte, anche se ha presentato osservazioni (inutili) all’appello, poiché la questione non riguardava minimamente suoi eventuali diritti e le doveva essere indifferente;

 

 

 

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 2 settembre 1996 di __________ e __________ è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia in Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico.

 

                                   3.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario