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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile 0A.96.38 (inc. n. 11'692) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 1° marzo 1990 da
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__________ rappr. dall'avv. __________
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contro |
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__________ rappr. dallo studio legale __________
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con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’950.50 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 luglio 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 9 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il convenuto nel 1982 ha appaltato all’attore la realizzazione dell’impianto di riscaldamento per la sua abitazione a di __________ contro una mercede prevista di fr. 91’580.--, importo lievitato a fr. 94’950.50 in sede di consuntivo.
Ritenendo di avere fornito un’opera consona alle regole dell’arte -i difetti manifestati all’inizio dall’impianto sarebbero stati eliminati-, l’attore, ritenuti gli acconti ricevuti per fr. complessivi 70’000.--, procede con la presente causa per l’incasso del saldo di fr. 24’950.50 oltre accessori.
In sede di risposta il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo in particolare la grave difettosità dell’opera fornita a dispetto degli interventi di riparazione effettuati.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che l’istruttoria avrebbe evidenziato la difettosità dell’opera fornita dall’attore, sia in sede di progettazione che di esecuzione.
Stante la tempestiva notifica dei difetti da parte del committente, questi potrebbe ottenere la proporzionale riduzione della mercede in misura di fr. 32’600.--, con il che la petizione sarebbe da respingere.
C. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il committente già nel 1986 avrebbe optato per la ricusa dell’opera, e dato che l’istruttoria non avrebbe stabilito che essa sarebbe inservibile, la facoltà di ricusa gli dovrebbe essere negata, con il che egli non potrebbe più postulare la proporzionale riduzione della mercede.
Non si potrebbe in ogni caso ammettere l’esistenza di difetti di progettazione, i quali non comporterebbero comunque il minor valore di fr. 17’550.-- ammesso dal Pretore, né potrebbero essere concessi i fr. 15’040.-- relativi alla sostituzione della termopompa, non essendo stato dimostrato che il suo arresto è stato causato da un difetto dell’apparecchio piuttosto che da negligenza del committente o altro fattore non imputabile al convenuto. Tale difetto non sarebbe inoltre stato notificato in tempo debito al convenuto, e nulla dimostrerebbe che esso si è verificato entro il periodo di garanzia.
D. Nelle osservazioni del 9 ottobre 1996 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1. I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch, opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA).
Come risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1488, 1556 e segg.).
Nella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Premessa comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità”.
Se ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch, opera citata, n. 1627 e 1639).
Parimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch, opera citata, n. 1746), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art. 368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n. 1774 e 1775).
Va infine osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n. 1767).
2. Per consolidata giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa sopra citati tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore.
Si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; II CCA 18 gennaio 1994 in re C./L.P., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, opera citata, n. 1581, 1688 e 1835).
Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 2 novembre 1993 in re A. SA/B. snc; Gauch, opera citata, n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).
3. Nel caso di specie -prima ancora di esaminare se il committente abbia o meno optato per la ricusa dell’opera- si constata il verificarsi, con manifesta evidenza, uno di quei casi in cui il principio dell’affidamento deve sopperire all’eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto di appalto.
La ratio legis dell’art. 368 CO non è infatti quella di sfavorire il committente che può in buona fede ritenere di aver ricevuto un’opera inservibile e che perciò la ricusa, nel caso in cui dall’istruttoria di causa risulti che l’opera è difettosa, ma non al punto da giustificare lo scioglimento del contratto.
Sarebbe in effetti in tal caso urtante, dal profilo dell’equità e dell’equivalenza delle prestazioni contrattuali, considerare estinto in maniera irrimediabile il suo diritto di scelta nell’ambito dell’art, 368 CO.
Vero è invece che, stante l’opposizione dell’appaltatore alla rescissione del contratto e la contestazione di qualsivoglia responsabilità, in una simile eventualità deve essere ripristinato il diritto del committente alla scelta di una delle altre due opzioni (diminuzione della mercede o riparazione gratuita), che solo dopo l’istruttoria -di regola con l’ausilio di un’approfondita indagine peritale che non si saprebbe altrimenti pretendere dal committente- si sono rivelate essere le uniche praticabili.
Del resto, in assenza della premessa oggettiva costituita da un’opera inservibile il contratto non può essere ritenuto rescisso, con il che non si vede come l’appaltatore potrebbe in buona fede opporsi ad una nuova scelta del committente, atta a ripristinare l’equilibrio tra quanto reciprocamente dato ed avuto (cfr. per analogia l’art. 205 cpv. 2 CO, che attribuisce al giudice la facoltà di accordare il minor valore ove sia chiesta la rescissione; Gauch, opera citata, n. 1591).
4. A titolo abbondanziale va comunque detto che, contrariamente all’opinione dell’appellante, le lettere 23 e 30 settembre 1986 del convenuto (doc. S4 e T), non possono affatto venire interpretate nel senso della ricusa dell’opera ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO.
In esse il convenuto non si esprime mai nei termini di rinuncia al contratto, ma si limita invece ad avanzare una pretesa risarcitoria di fr. 90’000.--.
Tale pretesa -che peraltro non coincide con la mercede pagata dal committente fino a quel momento- non è da collegare necessariamente alla ricusa dell’opera, ma potrebbe invece risultare -ad esempio- dalla combinazione della riduzione della mercede e dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa del difetto, come sembrano indicare gli espliciti accenni a spese alberghiere e ai costi per l’utilizzo di altre fonti di energia per il riscaldamento.
Costituisce perciò arbitraria ed unilaterale interpretazione dell’attore, quella secondo cui il committente avrebbe senz’altro inteso ricusare l’opera e perciò rescindere il contratto con le due lettere in questione.
5. L’attore contesta comunque la decisione del Pretore di addebitabili il minor valore dell’opera in misura tale da inibire totalmente la sua pretesa.
Si dovrebbe in realtà distinguere tra difetti di progettazione e difetti dell’impianto, e concludere che in nessuno dei due casi è data la di lui responsabilità.
Le doglianze si rivelano infondate.
5.1 La distinzione tra “difetti di progettazione” e “difetti dell’impianto” (appello, pag. 5 e segg.) non ha infatti alcuna ragione concreta di esistere, se non quella -per l’attore- di creare incertezza sulla situazione giuridica e di permettergli di estrapolare ad arte dal contesto di risultanze peritali assolutamente univoche nel constatare la difettosità dell’impianto quelle poche frasi degli esperti nelle quali viene affermata la conformità teorica dell’impianto in questione alle regole dell’arte.
L’esercizio è tuttavia assai sterile: a prescindere dalle speculazioni sulla nozione di “minor valore” adottata dai periti (il perito __________ nega che vi sia un minor valore ma indica costi di riparazione per fr. 34’000.-- e rotti; il perito __________ non esclude l’esistenza di un minor valore, come afferma a torto l’appellante a pag. 6, ma lo identifica nei fr. 17’550.-- di costo di modifica della parte idraulica -verbali, pag. 26 e 27-), i periti sono concordi nel constatare la grave difettosità dell’impianto.
Le sole modifiche alla parte idraulica comportano una spesa di fr. 17’550.--, ai quali si aggiunge il costo della termopompa in sostituzione di quella inservibile, per il totale di fr. 34’708.35, IVA compresa, indicato dal perito __________.
5.2 Il Pretore, seguendo le indicazioni peritali circa la quantificazione, ha in sostanza considerato che le spese di riparazione corrisponderebbero all’importo di cui si deve ridurre la mercede, e le ha imputate per intero sul credito per mercedi dell’attore, estinguendolo.
In quest’ambito, le censure di cui ai punti 12 e 13 del gravame vanno intese nel senso che così facendo il convenuto beneficerebbe di un’opera migliore di quella pattuita per contratto.
L’attore, in altre parole, contesta l’equivalenza tra il costo di riparazione dell’opera e importo di riduzione della mercede, ritenendo che il primo sia in realtà superiore al secondo.
L’obiezione è giustificata a livello teorico, ma all’atto pratico l’applicazione del metodo relativo per il calcolo della diminuzione proporzionale della mercede (II CCA 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc, 14 marzo 1994 in re F.G. SA/M) non gli procura alcun beneficio.
Essendovi infatti un minor valore dell’opera di fr. 34’708.35, una mercede pattuita di fr. 94’950.50, ed un valore oggettivo dell’opera senza difetti di fr. 112’500.50 (pari alla mercede pattuita + fr. 17’550.-- di modifica alla parte idraulica), l’applicazione della formula secondo cui l’importo di riduzione della mercede corrisponde al rapporto tra la mercede e il valore dell’opera senza difetti moltiplicato per il minor valore (Gauch, opera citata, n. 1664) conduce ad una riduzione della mercede superiore a fr. 29’000.--, importo comunque eccedente quello del vantato credito.
5.3 L’attore contesta l’addebito dei fr. 15’040.-- relativi alla sostituzione della termopompa rotta.
5.3.1 Egli sostiene dapprima che non vi sarebbe la prova dell’esistenza di un difetto dell’apparecchio, ma la tesi è a prima vista ai confini del temerario: nella lettera del 27 aprile 1987 indirizzata all’attore (doc. Z) la ditta fornitrice dell’apparecchio ammette pacificamente l’esistenza di un guasto, mentre il generico sospetto di negligenza del committente (appello, pag. 6) -non suffragato da elemento alcuno e mai addotto in precedenza- non basta evidentemente a liberare l’attore dalla propria responsabilità.
Altresì temeraria è la tesi secondo cui il convenuto non avrebbe dimostrato che il difetto della termopompa ne imporrebbe la sostituzione, essendo tale misura espressamente contemplata dalla perizia giudiziaria.
5.3.2 Del pari inconsistente è poi l’eccezione secondo cui non vi sarebbe stata valida notifica del difetto entro il periodo di garanzia.
Nella prefata lettera doc. Z la ditta _________ dava infatti atto di aver preso conoscenza dell’arresto della termopompa, avvenuto nell’ottobre 1986, ovvero entro il periodo quinquennale di garanzia (cfr. inoltre il doc. 3).
Costituisce invece manifesto abuso di diritto da parte dell’attore asserire che non potrebbe essergli opposta la notifica di difetti effettuata nei confronti della ditta __________. L’attore e questa ditta risultano infatti aver collaborato strettamente nell’intento di eliminare i difetti dell’impianto in questione, tanto che il convenuto poteva legittimamente sentirsi autorizzato a rivolgersi all’una o all’altra ditta per segnalare le lacune nello specifico settore di competenza. E’ perciò a giusta ragione che il convenuto poteva segnalare alla __________, fornitrice dell’apparecchio, la rottura della termopompa.
Lo stretto legame tra le due ditte risulta poi ancora più evidente se si considera che il preteso credito nei confronti del convenuto è stato oggetto di cessione e retrocessione (doc. Y), nonché di una convenzione tra quelle parti (doc. AA1), stipulata per sedicenti “considerazioni di opportunità processuale e personale”, ma in sostanza per far fronte comune nei confronti del convenuto.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 430.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 450.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore rifonderà al convenuto fr. 1’400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario