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Incarto n. |
11 aprile 2005 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente, |
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segretario: |
Petrini |
visto lo scritto (appello) 23 settembre 1996 presentato da
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____________________
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contro |
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la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -sezione 5- nella causa promossa da
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__________ e __________ patr. dall’ avv. __________ |
Richiamata l’ordinanza 27 settembre 1996 del Presidente della scrivente Camera che assegnava all’appellante un termine di 10 giorni per presentare l’atto redatto in lingua italiana (art. 142 cpv. 3 CPC) e rispettoso delle condizioni di forma di cui all’art. 309 CPC, con la comminatoria dell’irricevibilità dello stesso per nullità (art. 309 cpv. 5 CPC).
Considerato come il termine assegnato sia scaduto senza che l’appellante abbia provveduto ad insinuare un allegato conforme,
decreta 1. L'appello 23 settembre 1996 di __________ __________, avverso la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano - sezione 5 - di cui sopra, , è dichiarato irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Intimazione:
-__________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario