Incarto n.
12.96.00181

Lugano

2 ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa LA.96.97 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 giugno 1996 da

 

 

__________ rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

__________, 

 

 

in materia di locazione (riduzione della pigione) che il Pretore, con sentenza 17 settembre 1996, ha integralmente respinto.

 

Appellante la parte attrice la quale con ricorso per cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere la domanda di riduzione della pigione.

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che il ricorso per cassazione, genericamente inoltrato alla Corte della Camera civile del Tribunale di Appello, deve essere trattato quale appello (art. 411 cpv. 1 CPC) poiché il valore di causa, così come indicato dal Pretore (consid. 3 della sua sentenza) in Fr. 16’884.- ed in modo corretto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 7 n. 1), supera quello limite della competenza inappellabile (art. 13 LOG);

 

                                         che in ogni caso il gravame dev’essere respinto perché nullo;

 

                                         che infatti esso è presentato dalla signora __________ - e da lei sola sottoscritto - in rappresentanza di __________ (in forza di procura 28 maggio 1996 agli atti dell’inc. dell’Ufficio di conciliazione) la quale non può fungere da patrocinatrice del figlio maggiorenne (nato nel 1967 come si evince dalla delega) non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e seg. CPC, in particolare dell’art. 64bis cpv. 1 CPC per quanto riguarda le procedure di locazione;

 

                                         che la legittimazione dei rappresentanti è un presupposto processuale da esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC) e che l’assenza di un presupposto processuale implica la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’atto di procedura in questione (art. 142 cpv. 1 litt. a CPC e 142 cpv. 2 CPC);

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 4.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario