Incarto n.
12.96.00191

Lugano

25 ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.96.97 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 giugno 1996 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

in materia di locazione (riduzione della pigione) che il Pretore, con sentenza 17 settembre 1996, ha integralmente respinto.

 

Appellante l’istante il quale con appello 14 ottobre 1996 chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere la domanda di riduzione della pigione.

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                          che la sentenza del Pretore qui impugnata è stata intimata all’appellante il 18 settembre 1996 e da questi ricevuta il giorno successivo (cfr. annotazione sulla busta di intimazione);

 

                                          che, nelle procedure in materia di locazione come quella che qui ci occupa, il termine di appello è di 10 giorni (art. 411 CPC);

                                          che il termine perentorio per proporre il gravame scadeva quindi il 29 settembre 1996, domenica, con proroga di legge al giorno feriale successivo di lunedi 30 settembre 1996;

 

                                          che l’appello qui all’esame è stato spedito solo il 14 ottobre 1996 ed è di conseguenza tardivo e  irricevibile;

 

                                          che l’inoltro nei termini di un appello dichiarato irricevibile per mancanza di presupposti processuali come avvenuto nella fattispecie concreta (cfr. sentenza II CCA 2 ottobre 1996) non modifica i termini di ricorso ed il loro sistema di decorrenza;

 

                                          che perciò l’argomento dell’appellante nel senso che questo appello è tempestivo poiché inoltrato nei dieci giorni dalla notifica della sentenza di irricevibilità del primo ricorso non può essere condiviso;

 

                                          che, dovendosi esaminare d’ufficio il rispetto dei termini, torna conto già sanzionarne la tardività dell’appello all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’appello 14 ottobre 1996 di __________ è irricevibile siccome tardivo.

 

                                    2.   La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico.

 

                                    3.   Intimazione a:      -   __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario