Incarto n.
12.96.00198

Lugano

22 ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. EF.95.01094 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 24 marzo 1995 da

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di contestazione della graduatoria nell’ambito di un concordato con abbandono dell’attivo che il Pretore, con decisione 8 ottobre 1996, ha respinto.

 

 

Appellante l’attore il quale, con atto di appello 21 ottobre 1996, chiede in via principale l’accoglimento della petizione con l’ammissione in graduatoria di un suo credito di Fr. 50’000.- e, in via subordinata, l’annullamento del giudizio del Pretore.

 

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che la domanda subordinata dell’appellante concerne l’annullamento della sentenza del Pretore perché non firmata dal giudice;

 

                                         che la mancanza della firma del giudice che ha prolato la sentenza è motivo di nullità della decisione (art. 285 cpv. 2 litt. g CPC);

 

                                         che è possibile, in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, anche accogliere l'appello - e non solo respingerlo come prescrive la norma - quando la decisione appellata é nulla  poiché la nullità é rilevabile d'ufficio  ed il principio dell'economia del giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti che poi causano spese e obbligo di attribuire indennità (II CCA 26 settembre 1994 F. SA c. I.);

 

                                         che ne discende, in accoglimento dell’appello, la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata;

 

                                         che non si prelevano tasse o spese;

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 21 ottobre 1996 di __________ è accolto e la sentenza 8 ottobre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sez.5 è dichiarata nulla.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:      -__________

                                    Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario