Incarto n.
12.96.00215

Lugano

20 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 7 luglio 1995 da

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

__________

e

__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________

 

in materia di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario assessore, con sentenza 21 ottobre 1996, ha integralmente respinto caricando altresì alla parte istante spese e ripetibili.

 

Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta e di conseguenza estinto per compensazione il credito della controparte;

 

mentre gli appellati, con risposta 13 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima istanza è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996 come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;

 

                                         che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;

 

                                         che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;

 

Per i quali motivi

vista per le spese la TG

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 8 novembre 1996 di __________ è inammissibile perché tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario