Incarto n.
12.96.00216

Lugano

20 dicembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1044 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 4 luglio 1995 da

 

 

 

__________

entrambi rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di locazione (creditoria) che il Segretario Assessore ha parzialmente accolto con sentenza 21 ottobre 1996.

 

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la pretesa creditoria delle controparti venga integralmente respinta;

 

mentre gli appellati, con risposta 16 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito e con appello adesivo di pari data postulano l’accoglimento integrale delle loro pretese e la riforma dell’importo per ripetibili loro riconosciuto dal primo giudice;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima sede è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario Assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996, come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;

 

                                         che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;

 

                                         che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;

 

                                         che l’inammissibilità dell’appello principale comporta lo stesso risultato per quello adesivo (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 314 n.6) che, per questo motivo, nemmeno torna conto intimare alla controparte;

 

 

Per i quali motivi

vista per le spese la TG

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 8 novembre 1996 di __________. è inammissibile perché tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

 

                                   3.   L’appello adesivo 16 dicembre 1996 è inammissibile.

                                        

                                   4.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5         

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario