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Incarto n. |
15 luglio 1996 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'920 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 15 maggio 1992 da
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__________ rappr. dall'avv. __________ |
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contro |
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__________ rappr. dall'avv. __________
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’499.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr. 30’529.65 in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 gennaio 1996 ha accolto per fr. 20’471.65 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti:
- la convenuta con atto di appello del 25 gennaio 1996 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
- l’attrice con gravame datato 23 gennaio 1996 ne chiede invece la riforma nel senso di ammettere la petizione per fr. 28’225.40 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello di __________ 2. - se deve essere accolto l’appello __________ 3. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 2 gennaio 1991 per la durata di un anno in qualità di farmacista, gerente e responsabile della __________ di __________ (doc. A).
Il 20 agosto 1991 essa ha significato alla convenuta la disdetta per motivi gravi del contratto di lavoro, dichiarandosi tuttavia disponibile a lavorare fino al 15 settembre per evitare la chiusura della farmacia (doc. U).
B. Con la petizione l’attrice, ritenendo il licenziamento con effetto immediato conseguente a gravi violazioni contrattuale della convenuta, ne ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi fr. 28’499.65 oltre interessi, importo corrispondente al salario per settembre e ottobre, alla quota parte della tredicesima mensilità, all’indennizzo delle ferie non godute e delle ore di lavoro supplementare, alle quote per il secondo pilastro, alle maggiori spese di trasferta per recarsi al nuovo posto di lavoro, al risarcimento delle spese legali preprocessuali e del torto morale subito.
C. Nella risposta del 4 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza di proprie violazioni contrattuali giustificanti la rescissione del contratto di lavoro con effetto immediato, e sostenendo che di conseguenza all’attrice nulla più sarebbe dovuto per nessun titolo.
D. L’attrice in corso di causa ha rettificato il computo della propria pretesa a fr. 30’529.65 oltre interessi. Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto l’esistenza di gravi motivi ascrivibili alla convenuta -segnatamente l’avallo del comportamento di __________ altra dipendente della farmacia- giustificanti la disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro.
Sarebbero di conseguenza dovuti i salari di settembre e ottobre 1991 per fr. 13’330.--, la quota parte della tredicesima per fr. 5’541.65 e il premio per il secondo pilastro di fr. 1’600.--, il tutto per fr. 20’471.65 oltre interessi.
F. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
I motivi indicati dall’attrice nella lettera di disdetta doc. U non costituirebbero causa grave di licenziamento immediato, mentre nulla potrebbe essere rimproverato alla convenuta in relazione ai rapporti tra l’attrice e la dipendente __________, avendo questa tempestivamente reagito alle denunce dell’attrice intervenendo presso la dipendente.
Altre circostanze si sarebbero verificate molto tempo prima, e non potrebbero perciò essere addotte quale motivo di rescissione.
G. Nel proprio gravame l’attrice ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 28’225.40 oltre interessi, ritenendo che il Pretore avrebbe a torto negato le pretese per le maggiori spese di trasferta, per le vacanze non godute e per le ore straordinarie, per il patrocinio preprocessuale e per torto morale.
H. Delle rispettive osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. In base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le circostanze invocate per lo scioglimento del contratto con effetto immediato devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
- commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
- gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre, se del caso, il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27). In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro, qualora sia lui a pronunciare la disdetta (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
2. Nel caso di specie, gli atti di causa hanno messo in luce l’esistenza di rapporti professionali e personali profondamente degradati tra l’attrice e la dipendente __________ (deposizioni __________ __________, __________), conseguenti alle difficoltà con le quali la signora __________ accettava l’autorità dell’attrice e le direttive che ne costituivano l’espressione.
Questi problemi risultano essersi verificati fin quasi dall’inizio del rapporto contrattuale dell’attrice, tanto che essa già all’inizio di febbraio, ovvero dopo un mese di lavoro, segnalava all’amministratore della convenuta delle difficoltà con la signora Neri (doc. D).
Le segnalazioni dell’attrice, sempre imperniate sul ruolo e l’atteggiamento in farmacia della signora __________ sono proseguite ad intervalli regolari (doc. E, F), e ad esse la convenuta ha dato risposta con la raccomandata del 14 marzo 1991 (doc. G), in cui a chiare lettere veniva fatto intendere all’attrice che l’operato della signora __________ era da lei approvato, e che perciò occorreva “mostrare il più sereno riguardo verso questa collaboratrice” e “lasciarla autonoma”.
I problemi con la signora __________ non sono però cessati (doc. H, I, L, M), e altri se ne sono aggiunti, come l’episodio di metà giugno relativo alla mancata chiusura della farmacia nonostante l’assenza dell’attrice (doc. P e Q).
Questo particolare episodio ha indotto la convenuta a far interpellare l’attrice dal proprio legale, a decidere di non proseguire il rapporto contrattuale oltre il primo termine pattuito del 31 dicembre 1991 in quanto “i noti problemi si sono acuiti”, e a ventilare all’attrice la possibilità di considerare uno scioglimento consensuale anticipato del rapporto di lavoro (raccomandata doc. R del 26 giugno 1991).
Di conseguenza, anche l’attrice si è rivolta ad un legale, dichiarando per sua voce in data 12 luglio 1991 che
“la signorina __________ non ha mai avuto e non ha l’intenzione di rompere il contratto ... essa intende continuare la sua attività, con competenza e diligenza come ha sempre fatto, fino alla scadenza, ossia al 31 dicembre 1991, tenuto conto della disdetta ricevuta. Evidentemente però qualora la __________ direttamente o indirettamente dovesse persistere nel creare gravi difficoltà, la mia cliente sarà costretta a recedere dal contratto con effetto immediato facendo valere il risarcimento del danno” (doc. S).
Il 14 agosto 1991 il legale della convenuta ha nuovamente scritto a quello dell’attrice (doc. T) per ribadire la differenza di opinioni tra le parti in materia di previdenza professionale (punto 1), per annunciarle l’avvenuta assunzione di una nuova apprendista (punto 2) e per lamentarsi di non essere stata tempestivamente avvisata dell’avvenuta chiusura della farmacia durante mezza giornata per consentire la partecipazione ad un funerale (punto 3).
Con scritto del 20 agosto (doc. U), il patrocinatore dell’attrice, con esplicito riferimento alla precedente lettera di controparte, ha mantenuto le proprie tesi riguardo al secondo pilastro (punto 1), ha giudicato anticontrattuale la prospettata assunzione di un’apprendista (punto 2), ha fornito spiegazioni sull’avvenuta chiusura (punto 3), ha ribadito che “la situazione intollerabile, denunciata con le suddette mie lettere, non solo continua , ma peggiora. Così, ad esempio, gli scorsi giorni la signora __________ ha qualificato la mia cliente di “carogna”” (punto 4), e conseguentemente ha dichiarato di recedere dal contratto con effetto immediato, dichiarandosi però disposta a continuare la gerenza fino al 15 settembre 1991 (punto 5).
3. A mente di questa Camera, siffatto svolgimento dei fatti, sostanzialmente confermato anche dalle deposizioni testimoniali, non permette di confermare il fondamento della disdetta del contratto con effetto immediato pronunciata dall’attrice.
3.1 Il primo rilievo che si impone è che l’attrice ancora il 12 luglio 1991, pur lamentando delle difficoltà, si dichiarava intenzionata a portare a termine la durata contrattualmente prevista (doc. S).
Ne deriva che, a mente sua, quanto avvenuto in precedenza, ivi compresi i dissidi con la dipendente __________ (per quanto imputabili alla convenuta), non giustificava ancora la disdetta immediata del contratto, e che perciò, a rigore di logica, il fondamento di siffatta disdetta va ricercato anche in avvenimenti successivi al 12 luglio 1991.
3.2 Vista la lettera di licenziamento (doc. U), è addirittura manifesto che le divergenze di cui ai punti 1-3 rivestono carattere meramente subordinato e non giustificherebbero da sole, quand’anche le doglianze dell’attrice fossero giustificate, lo scioglimento del contratto con effetto immediato.
Si deve perciò ritenere che a mente della stessa attrice la causa del suo licenziamento andrebbe ricercata nel peggioramento della già compromessa situazione lamentata nelle precedenti lettere (punto 4).
Se non che l’attrice non ha mai spiegato concretamente in quale modo dopo il 12 luglio 1991 si sia manifestato l’asserito ulteriore peggioramento della situazione.
Fatto salvo l’episodio in cui la signora __________ avrebbe tacciato l’attrice di “carogna” -episodio per il quale l’attrice non risulta peraltro aver chiesto alla convenuta di intervenire presso la dipendente, e per il quale non può perciò accusarla di inadempienza nei suoi confronti-, l’attrice si è trincerata dietro generiche ma inconcludenti affermazioni secondo cui “il clima regnante nella farmacia __________ peggiorava sempre di più” e “la situazione si è deteriorata sino al punto che ...” (petizione, punti 10 e 11, pag. 5), le quali se non sviluppate non permettono però di valutarne l’effettivo fondamento.
Che l’episodio in cui l’attrice sarebbe stata chiamata “carogna” dalla __________ non abbia di per sé importanza decisiva è del resto circostanza che anche l’attrice riconosce, ammettendo di averlo menzionato solo a titolo esemplificativo (replica, punto 11, pag. 15), mentre i veri motivi del licenziamento risiederebbero nella “copertura” della signora __________ per fini economici, nell’illegale apertura della farmacia, nell’aver impedito all’attrice di svolgere il suo compito (replica, punto 12, pag. 15 e 16).
Ma anche queste doglianze non conducono ad ammettere il fondamento del licenziamento: l’episodio dell’apertura illegale risale al mese di giugno, e non giustifica perciò una disdetta data in agosto; la copertura data alla __________ e gli impedimenti all’esercizio coscienzioso della sua attività sono anch’essi rimproveri vecchi, concernenti situazioni già note in luglio e superate dalla dichiarazione della volontà di portare a termine il contratto.
Non emerge invece dagli atti alcun elemento nuovo e di rilevante gravità, prossimo nel tempo alla data della disdetta, tale da giustificarla (analoga situazione in: II CCA 21 gennaio 1994 in re S./S. SA), così da far necessariamente ammettere la sua mancanza di fondamento.
3.3 La concludente conferma dell’inesistenza di una situazione oggettivamente insostenibile tra le parti in causa è del resto deducibile dal comportamento della medesima attrice: se la continuazione del rapporto contrattuale fosse stata realmente inaccettabile, al punto di giustificare una disdetta ex art. 337 CO, essa non avrebbe proposto ed attuato la continuazione del rapporto di lavoro per altri 26 giorni.
Tale comportamento non è certo giustificabile dal desiderio “di evitare di cagionare danni economici alla convenuta” (petizione, punto 11, pag. 5), in quanto si tratterebbe semmai di danni che la convenuta con il proprio agire anticontrattuale ha cagionato a se stessa, e per i quali l’attrice, se il licenziamento fosse stato giustificato, non avrebbe dovuto rispondere e nemmeno preoccuparsi.
3.4 E’ in definitiva convincimento di questa Camera che la situazione tra le parti, per quanto deteriorata, non era tale da impedire il proseguimento del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 1991.
Questa possibilità è stata implicitamente affermata dalla stessa attrice il 12 luglio, e da allora non si riscontrano in atti circostanze nuove di effettiva gravità tali da aver modificato la situazione precedente.
L’atteggiamento tenuto dall’attrice dopo il licenziamento conferma ampiamente questa tesi: se all’attrice è stato possibile proseguire il lavoro fino al 15 settembre, non si vede perché ciò non sarebbe stato possibile anche sino al 31 dicembre.
4. L’accertamento dell’inesistenza di motivi gravi a sostegno della rescissione del contratto con effetto immediato pronunciata dall’attrice, comporta necessariamente la reiezione del suo appello: non potendosi ammettere l’esistenza di una violazione contrattuale da parte della convenuta, non vi è spazio per pronunciare il risarcimento del danno pecuniario conseguente alla fine del contratto di lavoro.
5. Da tale accertamento non può tuttavia nemmeno conseguire la totale reiezione delle pretese dell’attrice, così come a torto dato per scontato dalla convenuta.
La mancanza di fondamento del licenziamento immediato non osta infatti, in assenza di pretese compensatorie della convenuta, a che all’attrice venga riconosciuto quanto di sua spettanza per le prestazioni effettuate fino al 15 settembre 1991, ovvero:
- salario dei primi 15 giorni di settembre fr. 3’325.--
- tredicesima mensilità fino al 15.9.1991 fr. 5’264.60
- contributo secondo pilastro fino al 15.9.1991 fr. 1’520.--
Totale fr. 10’109.60
In parziale accoglimento dell’appello della convenuta, la sentenza pretorile è perciò da riformare nel senso che la petizione può essere accolta unicamente per fr. 10’109.60 oltre interessi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, __________, è condannata a pagare ad __________, __________ fr. 10’109.60 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 1991.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 450.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’300.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
già anticipati dalla convenuta, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello 23 gennaio 1996 di __________ è respinto.
IV Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’attrice, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario