Incarto n.
12.96.00002

Lugano

12 aprile 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.69 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 14 marzo 1994 da

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della ditta convenuta al versamento dell’importo di Fr. 16’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992  e che il Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha integralmente respinto.

 

Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria pretesa così come alla domanda di petizione; mentre la parte convenuta, con osservazioni 14 febbraio 1996, postula la reiezione del gravame.

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   L’attore è stato membro del consiglio di amministrazione della società convenuta dall’agosto 1974 all’aprile 1989. La pretesa dedotta in causa riguarda la retribuzione per questa funzione per il periodo dal 1983 alla cessazione della carica.

 

                                         La convenuta contesta di dovere qualsiasi importo poiché non esiste nessuna decisione al proposito dell’assemblea generale e solleva l’eccezione di prescrizione della maggior parte delle pretese annue.

 

 

                                   2.   Con la decisione impugnata il Pretore ha respinto ogni pretesa dell’attore poiché non è stato dimostrato in causa che gli statuti della convenuta prevedessero il versamento di tantièmes o indennità periodiche fisse ai membri del consiglio di amministrazione. Neppure risulterebbero dagli atti l’esistenza di utili a bilancio tali da poter autorizzare il prelievo di tantièmes o specifici incarichi affidati all’attore tali da generare una sua retribuzione per il lavoro svolto.

 

 

                                   3.   Con l’appello l’attore critica la motivazione e la conclusione della sentenza pretorile che, partendo da premesse di fatto e di diritto estranee alla fattispecie concreta (come le considerazioni attorno ai tantièmes e alle prestazioni di lavoro), non ha riconosciuto che l’onorario si giustifica per il sol fatto di essere membro del consiglio di amministrazione e la sua quantificazione, del resto adeguata quella di Fr. 2’200.- annui richiesta, sta nelle facoltà di libero apprezzamento del giudice.

 

                                         Con le osservazioni all’appello la controparte si limita a ribadire, senza però esplicitarle, le tesi sostenute in prima sede.

 

 

                                   4.   La retribuzione del mandato di consigliere di amministrazione, anche se non prevista dalla legge, é cosa ordinaria, solita e consueta (OR-Wernli, art. 710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 121; SJZ 1962, 105) ed anche giustificata per i rischi finanziari legati alla responsabilità della funzione (DTF 111 II 480).

                                        

                                         Non necessariamente trattasi di tantièmes per i quali vanno ossequiati determinati presupposti (672 cifra 2 e 677 CO) ma l’indennità relativa può consistere in un onorario fisso la cui determinazione può dipendere da diversi fattori tra i quali l’estensione dell’impegno, il risultato della conduzione societaria e la situazione economica della società (OR-Wernli, art. 710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 130 e 132).

 

                                         Nella prassi si riscontra che nelle piccole società l’onorario annuo del consigliere di amministrazione varia tra Fr. 1’000.- e Fr. 10’000.- e che la media svizzera per società attive nella produzione, come é la convenuta, si situa attorno ai Fr. 18’000.- annui (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 133 e nota 73a).

 

 

                                   5.   Per queste considerazioni l’attore, quale consigliere di amministrazione, può senz’altro pretendere un’indennità dall’anonima e la sua pretesa di Fr. 2’200.- annui, così come corrispostogli all’inizio del suo mandato (cfr. doc. C), é senz’altro giustificata se sol si confrontano l’attività imprenditoriale di una ditta di produzione di sfere di precisione in miniatura con un capitale sociale di Fr. 500’000.- (doc. A) e gli onorari medi svizzeri sopra indicati.

 

 

                                   6.   La convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito dell’attore. Gli onorari da mandato si prescrivono in 10 anni (127 CO; OR-Weber, art. 394 N. 42) nulla mutando la qualifica professionale di avvocato dell’attore. Il primo atto interruttivo della prescrizione agli atti di causa è il PE del febbraio 1994 e di conseguenza solo l’onorario d’amministrazione per l’anno 1983 risulta prescritto.

 

                                         Per 5 anni (1984/1988) e quattro mesi (fino all’aprile 1989) di appartenenza al consiglio di amministrazione della convenuta l’attore deve così ricevere, per arrotondamento, Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992  (data dell’interpellazione doc. M).

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza delle parti nella misura di 1/4 a carico dell’attore e dei rimanenti 3/4 a carico della convenuta.

 

 

Per i quali motivi,

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 2 gennaio 1996 del dr. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 24 novembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformata:

 

                                         1.   La petizione é parzialmente accolta e la __________ G è condannata a versare al dr. __________ l’importo di Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992.

 

                                         2.   La tassa di giustizia fissati in Fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attore per 1/4 e della convenuta per 3/4; quest’ultima rifonderà al dr.__________ ____________________ l’importo di Fr. 900.- per parte di ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                       Fr. 550.-

                                         b) spese                                                         Fr.   50.-

                                         totale                                                               Fr. 600.-

 

                                         già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico per 1/4 e per i rimanenti 3/4 sono a carico della controparte che, inoltre, verserà alla controparte Fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.

 

 

                                  III.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario