Incarto n.
12.96.00037

Lugano

1. ottobre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.728 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 10 aprile 1990 da

 

 

 

__________ rappr. dall’ avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

 

 

con la quale l’attore, così come all’estensione della domanda in sede di conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 128’363.20 oltre interessi al 5% dal 10 aprile 1990, con la protesta di spese e ripetibili e che il Pretore, con sentenza 12 gennaio 1996, ha integralmente accolto.

 

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 5 febbraio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione;

 

mentre l’attore, con osservazioni 12 marzo 1996, postula la reiezione del gravame.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                1. Nell’agosto-settembre 1989 la __________ ha venduto alla ditta __________. di __________ due aeroplani, un Piper __________ ed un Piper __________, per il prezzo complessivo di US$ 670’000.- .  Con lettera 13 settembre 1989 (doc. D) la ditta __________ confermava alla __________ gli accordi in tal senso, specificava che gli aeroplani dovevano essere consegnati a __________ in condizioni di volare e con tutti i necessari documenti compreso il certificato per l’esportazione (Export C of A’s) ed annunciava la rimessa, poi avvenuta, del saldo sul prezzo della compravendita.

 

                                         Nell’ottobre successivo la __________ ha venduto il Piper __________ a __________ e con scritto 19 febbraio 1990 gli ha ceduto tutti i diritti e tutte le azioni relative a questo apparecchio nei confronti della __________ (doc. B).

 

                                         Sia al momento della prima che della seconda vendita il Piper __________ era stazionato presso la __________ a __________ dove era anche stato danneggiato, a metà agosto 1989, a seguito di un forte temporale.

 

 

                                2. __________ procede, con la causa che ci occupa, nei confronti della __________ per ottenere la restituzione dell’importo di Fr. 128’363.20 da lui pagato alla __________ per le riparazioni dei danni causati all’apparecchio dal maltempo e per gli interventi e controlli necessari, dopo le 100 h. di volo, all’ottenimento del certificato di esportazione. Fa valere la pretesa contrattuale originaria della prima acquirente __________, a lui ceduta.

 

                                         Con la risposta di causa la __________ contesta ogni pretesa dell’attore sostenendo in particolare di aver venduto alla __________ l’apparecchio così come si trovava senza nessun impegno a farlo riparare e revisionare, tanto è vero che il prezzo di vendita del Piper __________ era stato fissato in soli US$ 5’000.- proprio in considerazione del pessimo stato in cui si trovava.

 

                                3. Il Pretore, con il giudizio impugnato, ha accolto integralmente la petizione. Ha ritenuto provato che le parti contrattuali alla prima compravendita avessero concordato la consegna di entrambi i velivoli in stato di volo e di conseguenza l’assunzione per la venditrice __________ anche delle spese di riparazione e di ripristino del Piper __________. Questi  interventi sarebbero stati del resto proprio commissionati alla __________ dalla __________ per il tramite del suo dipendente ing. __________. La cessione dei diritti contrattuali della prima compravendita da parte della __________ ad __________ darebbe a questi legittimazione per ottenere direttamente dalla __________ rimborso di queste spese, da lui sopportate.

 

 

                                4. Con l’appello la società convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione. Contesta l’applicabilità del diritto svizzero al rapporto giuridico instauratosi con la cessione dei diritti contrattuali dalla __________ ad __________. Trattandosi di cessione all’appellato non è sufficiente provare l’eventuale violazione contrattuale nei confronti della cedente ma è necessario provare che quest’ultima abbia anche subito un danno effettivo da quella violazione. In ogni caso nega di essersi mai impegnata ad assumere qualsiasi riparazione ed eccepisce altresì che l’ing. __________ avesse potere di rappresentanza per vincolare la società sia nel promettere prestazioni alla __________ che nell’ordinare interventi sull’aereo alla __________. Qualora invece dovessero, per denegata ipotesi, essere confermati questi impegni della venditrice e la conseguente consegna senza i requisiti imposti dal contratto sarebbero applicabili le norme di garanzia per i difetti (assenza di qualità promessa) e la compratrice non avrebbe mai rispettato nessuna delle incombenze di tempestiva notifica impostele dalla legge. Eccepisce pure l’inammissibilità dell’estensione della domanda di condanna in sede di conclusioni e la misura degli interessi moratori riconosciuti.

 

                                         Con le osservazioni all’appello la controparte ne chiede la reiezione per i motivi che, se del caso, saranno ripresi nel seguito dell’esposizione di diritto.

 

 

                                5. Per quanto riguarda il diritto applicabile alla fattispecie non ci si può distanziare da quello svizzero così come ha deciso il primo giudice per motivi procedurali legati all’atteggiamento in causa delle parti e per motivi sostanziali. Infatti, negli allegati introduttivi di causa, sono state richiamate le norme di diritto svizzero senza che alcuno vi si opponesse e ciò può  essere considerato come l'espressione, la conseguenza o almeno l'indizio di una scelta del diritto cosciente e tacita. Inoltre, contrariamente alla tesi dell’appellante, la cessione riguarda i diritti del primo contratto di compravendita, sottoposto al diritto svizzero, e di conseguenza, per l’art. 145 cpv. 1 LDIP, è questo diritto quello applicabile sia alla cessione come tale, la cui validità od estensione non è messa in discussione, sia all’esercizio dei diritti che ne derivano.

 

 

                               6. Le risultanze di causa - senza dover far capo alla deposizione del signor __________ che non serve al presente giudizio e che quindi è inutile esaminare alla luce della correttezza formale della sua assunzione per rogatoria negli Stati Uniti - dimostrano che la __________ ha venduto l’aereo Piper __________ alla __________ non nello stato in cui si trovava ma invece in perfetto stato di volo quindi con l’impegno di farlo riparare e revisionare a proprie spese. Basterebbero per raggiungere questa convinzione i contenuti delle comunicazioni 13 settembre 1989 (doc. D e doc. 11a) e 18 settembre 1989 (doc. 8) inviate dalla __________ alla __________ e che quest’ultima non ha mai eccepito, se non solo in corso di causa, essere la reale,  effettiva e concorde volontà contrattuale delle parti: la prima lettera conferma i termini dell’accordo ed al proposito precisa che gli aeroplani dovevano essere consegnati “in an airworthy condition and with all necessary documents, including the Export C of A’s”, la seconda riconferma indirettamente tali pattuizioni poiché richiede conferma che la __________ si sta interessando delle pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento dei permessi dalle autorità svizzere. Se così non fosse stato la __________ avrebbe dovuto immediatamente opporre la non conformità dello scritto con le precedenti intese (art. 6 CO).

 

                                         Prova altrettanto eloquente proviene dalla testimonianza dell'ing. __________ allora dipendente dell'appellante, che ha avuto modo di riferire che "alla __________ era stata promessa la consegna dei due aerei ad un prezzo preciso nel quale era compresa la asportabilità, cioè in condizioni di volo certificate dall'uff. federale per l'esportazione" (teste __________, pag. 1, retro).

 

                                         Oltre a ciò emerge inconfutabilmente dalle risultanze istruttorie che è stata proprio l'appellante a commissionare alla __________, per il tramite dell'ing. __________, l'esecuzione dei lavori sul Piper __________ (teste __________l, pag. 2; teste __________ risposte a domande rogatoriali 4 e 5; doc. I4, I6, I7, I9, I11, I20, I21: formulari della __________ dai quali appare l’ordinante i lavori).

 

                                         Va inoltre rilevato che l'appellante stessa, in sede di conclusioni, ha esplicitamente ammesso che secondo le pattuizioni contrattuali intercorse con la __________ il Piper __________ avrebbe dovuto essere riparato dai danni della bufera e rimesso in stato di volo, pur contestando tuttavia di avere garantito l'ottenimento del certificato di navigabilità (conclusioni, pag. 5). Mal si comprende come l'appellante, in stridente contrasto con quanto ammesso in precedenza, neghi, in sede di appello, di avere promesso almeno la riparazione dei danni, contraddizione che non giova certo alla sua buona fede.

 

                                         E ciò nemmeno per quanto concerne la contestazione attorno al potere di rappresentanza dell’ing. __________ al quale, senza doversi addentrare nei dettagli degli eventuali limiti interni, la __________ non nega di aver validamente concluso, in suo nome, la compravendita degli aerei e di conseguenza deve sopportare il fatto che terzi in buona fede le imputino la totalità degli effetti derivanti da quello stesso rapporto.

 

 

                                7. La __________ impegnatasi contrattualmente a consegnare l’aereo in perfetto stato di volo, ha però solo parzialmente fatto fronte a questo suo obbligo dando l’ordine di riparazione alla __________ ma non pagando tali interventi che sono, in definitiva,  stati assunti da __________ per permettere di portarli a termine (teste __________, risposta a domanda rogatoriale 8) e quindi di ottenere il velivolo in condizioni conformi al contratto.

                                        

                                         La __________ ha così violato il contratto - senza che al proposito debbano essere scomodate le norme attorno alla garanzia per difetti della cosa venduta - poiché non ha adempiuto nel debito modo l’obbligazione assunta, non compiendo l’atto finale che avrebbe dato soddisfazione alla controparte contrattuale, fornendo così una esecuzione imperfetta; ciò che permette alla controparte di esigere il risarcimento del danno (art. 97 cpv. 1 CO), rappresentato dall’importo che avrebbe dovuto versare la stessa __________ alla __________ per adempiere compiutamente, nei confronti dell’acquirente, gli obblighi contrattuali derivanti dalla compravendita e che invece ha dovuto versare l’attore.

 

 

                                8. Ma anche se non si volesse seguire la strada della cessione che porta a considerare __________ come sostituto di __________ nella prima compravendita, l’attore sarebbe ugualmente legittimato a procedere nei confronti della __________ per aver compiuto, pagando le riparazioni, una gestione d’affari impropria (a suo favore) che gli consente, ai sensi dell’art. 423 cpv. 2  CO, di ottenere il rimborso delle spese occorsegli nel limite dell’arricchimento del quale ha beneficiato la __________ (DTF 86 II 18 consid. 4). Per evitare di compromettere la realizzazione della compravendita __________ ha pagato, per suo conto e nel proprio interesse, delle prestazioni dovute da __________ la quale si trova arricchita di quello stesso importo che, per contratto, si era assunta e che non ha onorato.

 

 

                                9. Le contestazioni dell’appellante riguardo all’ammontare dei costi di riparazione e ripristino sono ampiamente tardive non essendo mai state sollevate in prima istanza (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC) quando lo dovevano e lo potevano essere anche con riferimento alla nota di credito per errore di calcolo della __________ già conosciuta al momento dell’inoltro della replica attraverso l’esame del doc. I 12.

 

                                         La modifica della domanda dell’attore, in sede di replica e ancora con le conclusioni, è poi perfettamente legittima dal momento che si riferisce agli stessi fatti ed agli stessi documenti presentati con gli allegati scritti introduttivi e si limita ad estendere l’originaria domanda di condanna (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75 n. 5).

 

                                         Sono invece da considerare le censure relative alla decorrenza dell’interesse di mora che il Pretore ha concesso, per tutto il capitale, dalla data della petizione mentre invece la necessaria interpellazione (102 cpv. 1 CO) è ravvisabile unicamente al momento della presentazione dei singoli allegati di causa nei quali la pretesa è stata per la prima volta quantificata: quindi su Fr. 70'000.- dal 10 aprile 1990 (data della petizione), su Fr. 35'974.50 dal 14 settembre 1990 (data della replica) e su Fr. 22'388.70 dal 14 novembre 1995 (data delle conclusioni).

 

 

                                         L’appello viene quindi solo parzialmente accolto per quest’ultimo motivo senza che tale minima soccombenza possa influire sul riparto di spese e ripetibili che sono da caricare integralmente, in prima e seconda sede, alla parte convenuta ed appellante.

 

 

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L'appello 5 febbraio 1996 della __________ (già __________) è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 12 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è così parzialmente riformata:

 

                                         1.  La petizione 10 aprile 1990 è parzialmente accolta e di

                                              conseguenza la convenuta è condannata al pagamento

                                         dell'importo di fr. 128'363.20 oltre interessi al 5 % dal 10

                                         aprile 1990 su fr. 70'000.-, dal 14 settembre 1990 su fr.

                                         35'974.50 e dal 14 novembre 1995 su fr. 22'388.70.

                                        

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- e le spese., da anticiparsi

                                         dalla parte attrice, sono poste a carico della convenuta, la

                                         quale rifonderà all'attore fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.

                                             

 

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                   fr.         2'600.-

                                         b) spese                                     fr.            100.-

                                         Totale                                          fr.         2'700.-

                                        

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili d'appello.

 

                                   3.   Intimazione:    -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario