Incarto n.
12.96.00042

Lugano

3 aprile 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, promossa con istanza 13 giugno 1994 da

 

 

__________ rappr. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’700.-- lordi in conseguenza del contratto di lavoro;

 

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 febbraio 1996 ha respinto;

 

Appellante l’istante, che con atto di appello del 12 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;

 

Mentre la convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.


Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni stadio della causa, vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                     -   che la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);

 

                                     -   che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole e gli ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (II CCA 15 novembre 1995 in re V./Ospedale __________; Rep. 1983, pag. 312 in re Ospedale __________; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 16);

 

                                     -   che nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti della __________;

 

                                     -   che l’istituto convenuto era in precedenza un ospedale (cfr. sentenza impugnata, consid. 4);

 

                                     -   che con decreto legislativo del 18 aprile 1988 esso è stato conglobato nell’Ente Ospedaliero Cantonale (cfr. sentenza impugnata, ibidem);

 

                                     -   che la parte convenuta non gode perciò della capacità di essere parte, che invece compete all’Ente Ospedaliero Cantonale stesso (art. 2 della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di amministrazione, la Conferenza ospedaliera, il Direttore dell’ente, i Consigli ospedalieri e l’Assemblea dei delegati dei comuni (art. 15 LO);

 

                                     -   che il rapporto di lavoro dal quale l’istante trae diritto è in ogni caso iniziato il 1° aprile 1992 (doc. O), e quindi posteriormente all’assunzione dell’istituto convenuto da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale;

 

                                     -   che la mancanza della capacità di essere parte della convenuta rende nulla l’istanza, e con essa l’intera procedura svolta e da essa dipendente, ivi compresi la sentenza impugnata e l’atto di appello, per difetto di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC);

 

                                     -   che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’istanza 13 giugno 1994 di __________ è dichiarata nulla, e con essa tutti gli atti dell’incarto 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, ivi compresi la sentenza 2 febbraio 1996 e l’appello 12 febbraio 1996.

 

                                   II.   Per il presente giudizio non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                  III.    Intimazione:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                 Il segretario: