Incarto n.
12.96.00054

Lugano

18 aprile 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 3047/93 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 28 dicembre 1993 da

 

 

__________

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;

 

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1996 ha accolto per fr. 4’164.90 oltre interessi;

 

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 4 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

 

Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 18 marzo 1996 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, chiedente la riforma del giudizio pretorile nel senso di riconoscergli un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. 6’000.--.

 

Richiamato il decreto 7 marzo 1996 del Presidente di questa Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame principale,

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

 

1.     - se deve essere accolto l’appello

2.     - se deve essere accolto l’appello adesivo

3.     - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

 

in fatto

 

 

                                  A.   L’istante dal 16 novembre 1992 lavorato per la convenuta in qualità di operatore sociale non qualificato presso la comunità di __________.

                                         Il 15 novembre 1993 la convenuta lo ha licenziato in tronco, addebitandogli di essersi reso “protagonista di riprovevoli e ripetuti episodi nei confronti di suoi colleghi di lavoro e di alcuni Ospiti” (doc. E).

 

 

                                  B.   Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 20’000.-- oltre interessi, corrispondenti a pretese salariali per il periodo ottobre-dicembre, alla tredicesima mensilità e un’indennità di 6 mesi di salario ex art. 337c cpv. 3 CO.

 

 

                                  C.   All’udienza di discussione del 7 febbraio 1994 la convenuta si è opposta all’istanza, motivando la sanzione nei confronti del dipendente con il fatto che egli avrebbe screditato dei colleghi agli occhi degli ospiti della struttura e per aver molestato sessualmente una delle ospiti.

                                         Stante l’esistenza di gravi motivi a sostegno del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’istante.

 

 

                                  D.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta.

                                         L’addebito concernente il discredito di altri operatori della fondazione non sarebbe stato adeguatamente provato, mentre quanto emerso circa le molestie sessuali ad un’ospite della fondazione costituirebbe violazione contrattuale ma, tenuto conto di tutte le circostanze e del comportamento della stessa convenuta, non di gravità tale da giustificare in concreto il licenziamento con effetto immediato.

                                         All’istante sarebbero perciò dovuti i salari fino al 31 dicembre 1993 e il conguaglio della tredicesima, per complessivi fr.4’164.90, ma non l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO vista la sua grave concolpa.

 

 

                                  E.   Con tempestivo gravame datato 4 marzo 1996 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.

                                         Ribadisce in sostanza la fondatezza degli addebiti mossi al dipendente, sottolineando di aver agito tempestivamente, non appena a conoscenza dei gravi fatti.

                                         Sarebbe in ogni caso eccessivo l’importo assegnato all’istante, avendo questi ammesso di aver iniziato una nuova attività al 50% dal dicembre 1993, così che la sua pretesa per quel mese dovrebbe essere dimezzata.

 

 

                                  F.   Delle osservazioni 18 marzo 1996 dell’istante, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

 

                                         Nel medesimo allegato egli presenta inoltre appello adesivo, nel quale sottolinea le per lui gravi conseguenze del licenziamento in tronco, e ridimensiona la portata della sua concolpa, chiedendo perciò la corresponsione di un’indennità basata sull’art. 337c cpv. 3 CO pari a due mensilità di salario.

 

 

                                  G.   Con osservazioni 29 marzo 1996 la convenuta chiede che l’appello adesivo sia respinto in base ad argomentazioni di cui, se del caso, si dirà più avanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   In base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.

                                         Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).

                                         Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).

                                         Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:

 

                                         -     commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;

                                         -     gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.

 

                                         Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).

                                         Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).

                                         Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).

                                         In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

 

 

                                   2.   La stessa convenuta ammette pacificamente nel proprio gravame (punto 2, pag. 4) che il preteso motivo grave di licenziamento consistente nell’aver gettato discredito sui colleghi di lavoro agli occhi degli ospiti della comunità non è stato suffragato da prove dirette, ma unicamente da elementi di natura indiziaria.

                                         Non potendosi ritenere che non fosse possibile fornire una prova certa dell’accaduto -nemmeno la convenuta tenta di sostenere una simile tesi- non vi è motivo per considerare sufficienti degli elementi indiziari (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7), così che anche in questa sede deve valere per non dimostrato il motivo di licenziamento addotto.

 

 

                                   3.   L’altro motivo grave invocato dalla convenuta per giustificare il licenziamento in tronco è costituito dal comportamento tenuto dall’istante nei confronti dell’ospite __________.

 

                                         Il Pretore (pag. 4 e 5) in proposito ha accertato quanto segue:

 

                                         -     esternazione, in tono scherzoso, all’indirizzo di __________ di apprezzamenti a sfondo sessuale circa “vibratori, banane piccole o grandi”;

 

                                         -     un secondo episodio in cui l’istante “diede una pacca sul sedere a __________ ”, e proferì frasi a doppio senso nelle quali esprimeva l’intenzione di accompagnare __________ alla toilette e degli apprezzamenti sul corpo di __________, in particolare sul sedere;

 

                                         -     ammissione dell’istante “di avere esagerato un po’” con __________;

                                         L’appellante (eccezion fatta per il momento in cui essa avrebbe conosciuto tali fatti) su questo tema non rimprovera al Pretore di avere ammesso per veri fatti che non lo erano, o di averne negati altri che essa ritiene invece si siano verificati. Essa concentra invece le proprie censure sulla valutazione giuridica di tali fatti da parte del primo giudice, valutazione che sarebbe erronea nella misura in cui non sarebbe stato ammesso il fondamento del licenziamento in tronco.

 

                                         Questa Camera ritiene tuttavia di confermare la valutazione operata dal Pretore.

 

 

                                   4.   Quale punto di partenza per l’esame del comportamento tenuto dall’istante nei confronti dell’ospite __________, così come emerso dall’istruttoria, vi è la sicura constatazione che esso ha costituito una sicura violazione dei suoi doveri contrattuali nei confronti della convenuta.

 

                                         Tale violazione -che presa oggettivamente sarebbe tale da giustificare il licenziamento in tronco- deve però essere riportata nel contesto in cui essa è avvenuta, e deve di conseguenza essere valutata alla luce delle circostanze e della persona del dipendente in questione.

 

                                         Non si può perciò disattendere che quel comportamento, che a più riprese è stato definito dalla stessa convenuta una mancanza di professionalità (cfr. deposizione __________; memoriale di risposta, pag. 5 “la non prevenzione da parte del signor __________ di questa difficoltà ne dimostra l’incompetenza professionale”; appello, pag. 6 “il signor __________ non ha saputo agire professionalmente”, “questi atteggiamenti .... diventano addirittura un errore d’arte”; pag. 9 “.. che il signor __________ avesse mancato di professionalità” ), non è stato palesato da un operatore sociale professionista, dotato di una formazione completa, ma da una persona non qualificata (doc. A, risposta 3), in quanto ancora in formazione, e che a sua volta ha avuto gravi problemi di tossicodipendenza (interrogatorio formale, risposta 3).

                                         Questi importanti elementi di giudizio attinenti la persona dell’istante non ne giustificano l’agire, ma permettono di spiegarlo.

                                         E’ di conseguenza difficile auspicare da una parte che egli, in ciò avvantaggiato dal suo vissuto, instauri un rapporto preferenziale con gli ospiti che gli sono affidati (cfr. p. es. le deposizioni __________), e nel contempo esigere che egli, svantaggiato da un carattere che in un passato recente ha palesato le medesime debolezze caratteriali dei suoi assistiti, con fredda professionalità (ma senza una formazione completa) sappia “prevenire” gli atteggiamenti condiscendenti della ospite __________.

                                         Va inoltre aggiunto che i comportamenti anticontrattuali dell’istante, benché censurabili, erano comunque incontestatamente limitati ai suoi rapporti con una ben precisa ospite, di modo che non vi è motivo di non ritenere che la separazione di queste due persone, o la destinazione dell’istante ad altre mansioni, avrebbe permesso la continuazione del rapporto di lavoro almeno sino al termine ordinario di disdetta.

                                         La convenuta, senza nemmeno esaminare la possibilità di misure meno drastiche, ha invece agito di impulso, spinta in definitiva non tanto dalla riprovevole connotazione sessuale del comportamento dell’istante ma, per voce della sua direttrice, in sostanza dall’incapacità professionale dimostrata dall’istante in quella circostanza (deposizione __________: “Capii che non si trattava più di professionalità e decisi per il licenziamento”), il che non costituisce però motivo grave a sostegno di un licenziamento in tronco se non, dopo avvertimento, in caso di recidiva (II CCA 8 marzo 1996 in re C./T. SA e riferimenti).

 

 

                                   5.   La convenuta contesta comunque le conseguenze economiche del licenziamento in tronco da lei pronunciato, sostenendo che dovrebbe essere dimezzata la pretesa salariale dell’istante per il mese di dicembre del 1993, avendo egli trovato un lavoro al 50% presso l’associazione __________ e/o __________ di __________.

 

                                         Il rilievo è infondato.

 

                                         A prescindere dal fatto che la convenuta all’udienza di discussione aveva contestato la pretesa salariale in questione  limitatamente a meno di fr. 300.-- (cfr. memoriale, punto 5b, pag. 7), l’ammissione dell’istante dell’inizio di un nuovo lavoro non è senz’altro riferibile già al dicembre del 1993, essendo stata la domanda 27 dell’interrogatorio formale (sulla quale la convenuta fonda la propria censura) genericamente riferita all’attività svolta “dal mese di dicembre 1993 a tutt’oggi”.

                                         Ne segue che dalla predetta risposta non si può necessariamente dedurre che l’attività avrebbe avuto inizio proprio in quel mese (cfr. le osservazioni all’appello, pag. 4), e che perciò, a prescindere dalla mancata quantificazione, non può essere imputato all’istante alcun guadagno nell’ipotetico periodo di disdetta.

 

 

                                         Ne segue la reiezione dell’appello principale.

 

 

                                   6.   L’istante si aggrava adesivamente contro il giudizio pretorile, ritenendo, in sintesi, che non ricorrano gli estremi per negargli l’indennità ex art. 337 cpv. 3 CO.

 

                                         La censura è fondata.

 

                                         In effetti il Pretore, invece di considerare tutte le circostanze del caso (DTF 121 III 68), si è limitato a sanzionare la colpa dell’istante, ritenendo, a torto, che essa avrebbe giustificato il licenziamento in tronco, e che solo l’intempestività della convenuta nella pronuncia del provvedimento l’avrebbe reso illegittimo.

                                         Questa Camera ha però mitigato la valutazione del Pretore, ritenendo che un comportamento come quello dell’istante avrebbe in astratto giustificato il licenziamento in tronco, ma non nel caso concreto di un lavoratore con le lacune di formazione e di carattere dell’istante, perfettamente note ed accettate dalla convenuta, che per sua parte sembra piuttosto aver voluto sanzionare -a torto- proprio quella mancanza di professionalità dell’istante che essa doveva conoscere.

                                         Occorreva perciò ritenere che anche la convenuta, che ha agito di impulso e senza nemmeno considerare possibili soluzioni meno drastiche, non andava esente da colpe, il che esclude l’esenzione dalla pronuncia dell’indennità (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.).

                                         Ritenuto poi che l’istante, ancor giovane, ha potuto continuare la sua attività nel settore, trovando una nuova occupazione, seppure a tempo parziale, già dal gennaio del 1994 (osservazioni all’appello, pag. 4), che il rapporto di lavoro è durato solo un anno, e che all’istante incombe una grave concolpa per il licenziamento in tronco, può essere ritenuta adeguata un’indennità di fr. 3’000.--, pari a poco meno di una mensilità netta di salario (analogo: II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA, in cui sono state assegnate due mensilità alla dipendente incinta che, parzialmente esentata dal lavoro senza riduzione di salario, si dedicava ad attività lucrativa accessoria non concorrenziale). Su questo importo non decorrono interessi di mora prima della decisione giudiziale che riconosce l'indennità e che ne sancisce quindi l'esigibilità da quel momento.

 

                                         Ne consegue il parziale accoglimento del gravame adesivo.

 

                                         Non si prelevano tasse o spese.

                                         Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

                                         Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 4 marzo 1996 di __________ è respinto.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese.

                                         La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   L’appello adesivo 18 marzo 1996 di __________ è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:

 

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                              __________, è condannata a pagare a __________, fr. 7’164.90 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1993 su fr. 4’164.90.

 

                                         2.   Non si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili.

 

                                 IV.   Non si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili dell’appello adesivo.

 

 

 

 

                                  V.   Intimazione:                   -                                        __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario