Incarto n.
12.96.00067

Lugano

27 marzo 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.75 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 novembre 1995 da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

contro

 

 

__________

 

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 11 marzo 1996, ha accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 9’438.50 ed alla Cassa di disoccupazione __________, intervenuta in lite, l’importo di Fr. 5’243.15.

 

Ed ora sullo scritto raccomandato 25 marzo 1996 del convenuto che chiede “Infolge Auslandaufenthalt reklamiere ich gegen diese Sache bzw. einen allfälligen Entscheid fristgerecht” ed allega la sentenza del Pretore.

 

 

Considerato

 

                                         che lo scritto-ricorso di __________, presentato in lingua tedesca, non adempie ai requisiti dell’art. 117 CPC per il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana;

 

                                         che ciononostante si può eccezionalmente rinunciare al rinvio dell’atto per la traduzione (art. 117 cpv. 2 CPC ed art. 142 cpv. 3 CPC) poiché il contenuto dell’atto di ricorso non adempirebbe nemmeno i requisiti posti dall’art. 309 CPC (cfr. I CCA 5 giugno 1993 in re Autorità di vigilanza sulle tutele c. J.);

 

                                         che infatti non contiene le domande (art. 309 cpv. 2 litt. e CPC) e, quel che più conta, non contiene alcun motivo di fatto e di diritto sul quale si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC) con la conseguenza della sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) e quindi inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3; Rep. 1989, 140);

 

                                         che tale situazione, per evidenti motivi di economicità di giudizio, va sanzionata già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che trattandosi di procedura per mercedi e salari non si prelevano spese;

 

 

 

per i quali motivi

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello (recte scritto-ricorso) 25 marzo 1996 di __________ é nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                   Il segretario