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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Cocchi,
presidente
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segretario: |
Petrini |
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.174 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 3 agosto 1989 da
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__________ rappr. dall’ avv. __________ |
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contro |
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__________ rappr. dall’ avv. __________ |
in materia di compravendita (risoluzione del contratto) che il Pretore, con sentenza 20 marzo 1996, ha parzialmente accolto.
Appellante la parte attrice la quale, con atto di appello 4 aprile 1996 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le proprie domande,
mentre la controparte, con osservazioni ed appello adesivo 8 maggio 1996, chiede la reiezione dell’appello principale e l’accoglimento del proprio nel senso di respingere tutte le domande dell’attrice.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel luglio 1988 la __________ ha acquistato dalla __________ una macchina tipografica “__________ ” pagandola Fr. 6’000.-, macchina che ha immediatamente rivenduto per Fr. 7’000.- ad una ditta tedesca.
Successivamente la __________ ha dichiarato di recedere dal contratto per il fatto che la macchina compravenduta non era stata fabbricata nel 1959 come alle assicurazioni della venditrice ma invece nel 1949 od addirittura nel 1940.
2. Con la causa che ci occupa l’attrice ha chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a restituirle l’importo del prezzo di Fr. 6’000.- ed a pagarle Fr. 1’820.- per spese di trasporto e per la differenza di prezzo non potuta conseguire nella rivendita oltre a DM 5’930.- (in sede di conclusioni ridotti a DM 1’880.-) per spese di trasporto in Germania e di immagazzinaggio della macchina.
3. Il Pretore, con la sentenza 20 marzo 1996, ha riconosciuto la responsabilità della venditrice per aver assicurato una data di fabbricazione della macchina venduta poi rivelatasi inveritiera ed ha protetto l’azione redibitoria della parte attrice. Tuttavia ha condannato la convenuta a versarle soli gli importi riguardanti le spese di trasporto, di immagazzinaggio e di perdita sulla rivendita per un totale di Fr. 3’437.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1989 mentre ha negato l’obbligo della restituzione del prezzo pagato di Fr. 6’000.- poiché, durante le more della causa, la macchina è stata distrutta, l’obbligo di custodia della stessa gravando l’acquirente che aveva anche fatto valere un diritto di ritenzione.
Limitatamente all’importo riconosciuto il primo giudice ha pure tolto definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno fatto intimare dall’attrice alla convenuta.
4. Con l’appello principale la parte attrice critica la soluzione del Pretore per quanto riguarda la negata condanna della controparte alla restituzione del prezzo pagato. Ritiene che la situazione della macchina - non distrutta ma piuttosto danneggiata - non poteva essere presa in considerazione dal Pretore poiché tale fatto, emerso durante l’istruttoria, non è mai stato introdotto correttamente e validamente in causa attraverso la procedura di restituzione in intero. In ogni caso, esistendo sulla macchina un incontestato diritto di pegno in forza della dichiarata ritenzione, le prestazioni tra le parti non sono più da scambiarsi contemporaneamente ma il venditore, prima di esigere la restituzione della cosa, deve aver restituito il prezzo. Ma anche se si seguisse il ragionamento del Pretore la mancata riconsegna della macchina non potrebbe avere come conseguenza la perdita del prezzo sborsato quanto piuttosto la deduzione da questo del valore effettivo della macchina.
Con le osservazioni all’appello la controparte ne chiede, per i motivi che se del caso verranno ripresi nel seguito dell’esposizione di diritto, la reiezione sempre che anche il suo appello adesivo venga respinto a conferma del primo giudizio.
5. Con l’appello adesivo la ditta convenuta chiede infatti la reiezione delle domande di petizione sostenendo che l’attrice non è riuscita a dimostrare che la macchina venduta non fosse stata fabbricata nel 1959 - e ciò per aver permesso la distruzione dell’oggetto e la conseguente impossibilità del relativo accertamento peritale - e quindi, già per questa mancanza, non è possibile verificare l’esistenza del difetto e la legittimità dell’azione redibitoria.
A tale conclusione si oppone la controparte osservando come l’istruttoria di causa abbia sufficientemente provato la non conformità della macchina venduta con le assicurazioni al riguardo della sua data di fabbricazione.
6. La prima censura da esaminare è quella sollevata con l’appello adesivo dal momento che, se fosse accolta, la petizione dovrebbe venir respinta senza che, allora, sia più necessario vagliare le censure contenute nell’appello principale.
Non sono più litigiosi i fatti riferiti all’assicurazione da parte della venditrice dell’anno 1959 quale data di fabbricazione della macchina venduta ed alla tempestività dell’esame della cosa e della notifica del difetto. La considerazione dell’appellante adesiva nel senso che l’istruttoria di causa non ha dimostrato che la macchina tipografica non fosse stata del 1959 è temeraria. Se è vero che il perito non ha potuto pronunciarsi al proposito è altrettanto vero che altri elementi di causa conducono alla convinzione che la macchina in questione sia stata fabbricata ben prima del 1959: il teste __________ riferisce di aver interpellato la fabbrica produttrice sottoponendole il numero della macchina ed ottenendo conferma che si trattava di un oggetto fabbricato nel 1941, altrettanto il teste __________; la stessa convenuta, formulando i contro-quesiti peritali (all. VIIa del 28 febbraio 1991), non sembra affatto contestare che la macchina sia di un anno diverso dal 1959 poiché chiede in che cosa si differenzia dal punto di vista tecnico una macchina come quella effettivamente fornita da una macchina dello stesso tipo costruita nel 1959.
L’appello adesivo non può così trovare protezione alcuna.
7. Di conseguenza, accertata l’esistenza del difetto, bisogna allora esaminare la censura dell’appello principale nei confronti della decisione del Pretore di non riconoscere, pur concludendo per la legittimità della risoluzione contrattuale, la restituzione del prezzo della compravendita poiché, nel frattempo, la cosa venduta è andata distrutta e l’acquirente non è più in grado di restituirla.
La distruzione della macchina venduta per colpa (se così fosse provato) dell’acquirente - situazione che se potesse essere presa in considerazione per il giudizio non potrebbe condurre, in ogni caso, alla soluzione del Pretore ma piuttosto alla reiezione dell’azione redibitoria e ad una pronuncia sulla riduzione del prezzo della compravendita (art. 207 cpv. 3 CO; Engel, Contrats de droit suisse, pag. 41) - è un fatto apparso solo in occasione dell’istruttoria di causa.
Il codice di procedura civile ticinese é retto, tra gli altri,
dal principio attitatorio. Esso, salvo i casi retti dalla massima ufficiale, grava le parti in causa dell'onere di portare a conoscenza del giudice i fatti, le domande, le eccezioni e le prove sulle quali egli fonderà poi il proprio giudizio (art. 78 CPC; Rep. 1989, 109; II CCA 7 luglio 1987 in re P. c. M.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, tesi Zurigo 1989, pag. 5).
L'esigenza di sottoporre al necessario contraddittorio tutte le allegazioni delle parti (art. 84 CPC) determina la necessità di porre, nell'ambito della procedura, un limite temporale ben preciso entro il quale esse sono tenute a far fronte al predetto onere di allegazione. Il processo, in altre parole, é suddiviso in stadi preclusivi nell'interesse dell'ordine del processo medesimo, della buona fede processuale della controparte e, come già detto, del suo diritto di esprimersi (Messaggio del 5 gennaio 1954 al nuovo CPC, pag. 11; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 51 e seg.).
Come risulta con accresciuta chiarezza dopo la modifica del titolo marginale dell'art. 78 CPC e l'abrogazione dell'art. 79 CPC, in vigore dal 1 gennaio 1988, questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l'eventuale replica e duplica (art. 78 CPC, in particolare l'ultimo periodo del cpv. 1; Rep. 1988, 374 nota 1; II CCA 5 ottobre 1993 in re F. c. B. ; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78 n. 2 e 4).
Fatti, domande ed eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, senza che vi sia la necessità o anche solo la possibilità di un esame nel merito.
Mancando qualsiasi domanda di restituzione in intero intesa a permettere l’inserimento dei nuovi fatti nel processo a valere quale mezzo di difesa nei confronti dell’azione avversaria (art. 138 CPC) la distruzione della macchina, rispettivamente il suo avvenuto danneggiamento non potevano essere tenuti in conto dal Pretore per il suo giudizio.
8. Correttamente, dando seguito alla domanda di petizione che chiedeva l’accertamento della risoluzione della compravendita, il primo giudice avrebbe dovuto concludere per l’obbligo della restituzione reciproca e contestuale (Zug um Zug) delle prestazioni delle parti (art. 208 CO; Engel, op. cit., pag. 39) e quindi condannare la venditrice a rimborsare il prezzo dietro consegna della macchina (sulla legittimità di una condanna condizionale si veda la DTF 94 II 263). Il Pretore ha invece voluto precorrere i tempi e già risolvere l’eventuale problematica dell’impossibilità o dell’imperfezione della restituzione del bene venduto alla quale, se le parti vi saranno confrontate, bisognerà dare soluzione conformemente alla DTF 109 II 26 (cfr. anche Piotet, La restitution après résolution du contrat, in BR 1984, pag. 10; nota a sentenza in JdT 1983, pag. 265).
9. Nulla cambia alla fattispecie sottoposta a giudizio e riguardante la risoluzione di un contratto di compravendita il fatto che l’attrice vanti un diritto di pegno (dedotto dalla ritenzione) sulla macchina. Ci si potrebbe anzi chiedere se il diritto di pegno le competa ancora dal momento che la macchina non sembra più essere in suo possesso (art. 888 CC) rispettivamente chi dovrà rispondere del deterioramento o della perdita della cosa (art. 890 CC): sono questioni che andranno risolte, se del caso, in altra sede.
La domanda di far accertare nel dispositivo la risoluzione del contratto è legittima poiché si tratta di un giudizio dichiarativo e così anche quella relativa al pagamento di una parte delle spese di trasporto in DM piuttosto che in franchi svizzeri ritenuto però che il rigetto dell’opposizione per questo importo lo deve considerare in franchi al cambio del momento dell’esecuzione così come applicato dal Pretore senza che al proposito vi sia stata censura.
Con riferimento alla domanda di rigetto dell’opposizione non si può che confermare quanto deciso dal Pretore ritenuto che la restituzione dell’importo di Fr. 6’000.- pari al prezzo della compravendita risolta è condizionata dalla riconsegna del bene venduto.
10. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello con l’attribuzione di spese e ripetibili della procedura di seconda sede nella misura di metà per parte, compensate le ripetibili.
Per l’appello adesivo invece le spese e le ripetibili sono a carico della parte convenuta, interamente soccombente.
Per la procedura avanti al Pretore le spese e le ripetibili saranno invece integralmente a carico della convenuta non influendo la pronuncia condizionata dell’obbligo di restituzione del prezzo della macchina.
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 20 marzo 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformata.
1. La petizione 3 agosto 1989 di __________ è accolta ed il contratto di compravendita tra __________ e __________ riguardante la macchina tipografica “__________” è dichiarato risolto.
§ Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________:
- Fr. 6’000.- oltre interessi al 5% dal 15.8.1988 dietro contestuale restituzione della macchina tipografica “__________”;
- Fr. 1’820.20 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1989;
- DM 1’880 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1989.
2. Limitatamente all’importo di Fr. 3’437.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1989 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE no. __________ del 10/11 luglio 1989 dell’UEF di Mendrisio.
3. La tassa di giustizia, in Fr. 1’200.-, e le spese sono a carico di __________ la quale verserà a __________ l’importo di Fr. 1’800.- per ripetibili.
II. Le spese dell’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 470.-
b) spese Fr. 30.-
totale Fr. 500.-
già anticipati dall’appellante sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. L’appello adesivo di __________ è respinto.
IV. Le spese dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 180.-
b) spese Fr. 20.-
totale Fr. 200.-
già anticipate dall’appellante adesiva rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di Fr. 400.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario