Incarto n.
12.96.00092

Lugano

19 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali

 

 

segretario:

Petrini

 

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.274 (inc. n. 6968) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 30 giugno 1993 da

 

 

__________

rappr. dallo studio legale __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’008.40 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;

 

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 marzo 1996 ha accolto limitatamente a fr. 6’810.-- oltre interessi;

 

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 30 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

 

Mentre l’attrice con osservazioni del 4 giugno 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.   - se deve essere accolto l’appello

2.   - tassa di giustizia e ripetibili

 

 

Ritenuto

 

 

 

in fatto

 

 

                                  A.   L’attrice procede per l’incasso di una fattura di fr. 27’968.40 emessa il 28 marzo 1990 da __________, alla quale l’attrice è succeduta in diritto, per prestazioni di tipo fiduciario.

                                         Dopo compensazione di un credito della convenuta di fr. 8’960.-- per prestazioni professionali, rimarrebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 19’008.40 oltre interessi, importo oggetto della presente causa.

 

 

                                  B.   Nella risposta dell’8 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo l’inadempienza della mandataria, che le avrebbe causato un maggiore esborso per imposte, e contestando l’ammontare della fattura, da lei ritenuto eccessivo.

 

 

                                  C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme sul mandato, ha ritenuto che pur dovendosi ammettere negligenza nella presentazione del reclamo contro la notifica della tassazione per il 1987/1988, il danno derivato alla convenuta non sarebbe per sua natura risarcibile, trattandosi in definitiva del pagamento di imposte effettivamente dovute dalla contribuente.

                                         Dovendosi ammettere l’esistenza di una pretesa per onorari dell’attrice di fr. 15’770.--, essa, dopo deduzione del credito compensatorio di fr. 8’960.--, potrebbe pretendere la differenza di fr. 6’810.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.

 

 

                                  E.   Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

                                         Il Pretore avrebbe in primo luogo negato a torto la compensazione con il danno derivato alla convenuta dalla presentazione del reclamo contro la tassazione 1987/1988.

                                         Inoltre, il credito di partenza dell’attrice non ammonterebbe a fr. 15’770.--,  avendo il perito calcolato l’onorario del mandatario in base ad un tariffario più elevato di quello in vigore all’epoca delle prestazioni, ed avendo egli omesso di considerare che egli non era membro dell’ordine dei commercialisti, e non poteva perciò profittare dei benefici dei tariffari di quell’ordine.

 

 

                                  F.   Nelle osservazioni del 4 giugno 1996 l’attrice postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Questa Camera ha già avuto modo di stabilire in più occasioni che quanto viene pagato da un contribuente a titolo di imposta non costituisce una posta di danno risarcibile da terzi -e questo anche se il pagamento è in relazione con la violazione contrattuale di un mandatario- ma il dovuto adempimento di un’obbligazione nei confronti dell’ente pubblico (II CCA 23 novembre 1994 in re R./B., 1° aprile 1993 in re R./B.).

                                         Analoga considerazione vale anche per un’eventuale sanzione pecuniaria emanata dall’autorità fiscale, che in conseguenza del suo carattere strettamente personale non costituisce nemmeno essa un danno passibile di essere risarcito (DTF 115 II 72).

                                         Diverso è invece il caso se la decisione dell’autorità fiscale, cresciuta in formale giudicato, è conseguente ad un’errata rappresentazione della situazione economica del contribuente da parte del mandatario, errore di cui l’autorità non è consapevole (in questo senso: II CCA 22 aprile 1994 in re F. SA/F.).

 

 

                                   2.   Nel caso di specie, a non averne dubbi, si è verificata la prima di queste fattispecie.

                                         Infatti, contestualmente al reclamo in questione venne richiesta dall’allora mandatario una vera e propria ispezione dell’autorità fiscale, puntualmente eseguita (cfr. deposizione __________). L’autorità fiscale risulta perciò con ogni evidenza essersi determinata in base ad un accertamento dei fatti rilevanti eseguito direttamente da lei, e non in base ad una loro errata rappresentazione da parte del fiduciario.

                                         In simili circostanze non si può semplicisticamente affermare, come fa a torto la convenuta, che l’agire dell’autorità fiscale -con particolare riferimento alla maggiorazione dell’utile lordo del 1986- sarebbe stato ingiustificato (appello, pag. 5) e la conseguente tassazione “sbagliata” (appello, pag. 7): l’errata conclusione della convenuta secondo cui per tale anno nulla doveva essere aggiunto a quanto dichiarato (appello, pag. 6), si fonda in effetti sull’errata quanto apodittica premessa secondo cui quanto da lei dichiarato per quell’anno sarebbe stato esatto.

                                         In realtà, dopo tre giorni di verifiche l’autorità fiscale ha “potuto riscontrare nei dati contabili delle lacune tali da ritenere gli stessi non attendibili” (cfr. verbale di audizione 6 febbraio 1990), ed in particolare ha stabilito che “nel 1986 il margine UL1 non è interpretabile considerando gli errori e le lacune nel conto acquisti” (rapporto di ispezione fiscale, pag. 4, annesso al complemento di perizia), accertamenti che il perito non ha potuto smentire (“personalmente non sono in grado di esprimere un giudizio per mancanza di informazioni e dettagli”, complemento di perizia, pag. 3), e che perciò devono valere per veri.

                                         In queste circostanze non si può certo rimproverare al mandatario di avere accettato una transazione per un imponibile inferiore a quello scaturito dalla verifica, con il che, come rettamente stabilito dal Pretore, deve senza dubbio essere integralmente respinta la pretesa risarcitoria della convenuta.

 

 

                                   3.   La convenuta contesta inoltre la quantificazione in fr. 12’000.-- dell’onorario da corrispondere per la tenuta della contabilità negli anni 1987 e 1988.

                                         Il perito avrebbe erroneamente applicato la tariffa dell’ordine dei commercialisti in vigore dal 1° gennaio 1991, omettendo peraltro di considerare che il mandatario non era membro di tale ordine.

                                         Dovendosi ammettere che il lavoro è stato eseguito per metà dal titolare dello studio e per metà da un dipendente, dall’applicazione dei minimi tariffati deriverebbe un onorario di soli fr. 7’470.--. Sarebbe inoltre da considerare il fatto che le prestazioni in questione sono state tutt’altro che ineccepibili.

 

                                3.1   Il perito ha ritenuto che per la tenuta della contabilità 1987/1988 e per la partecipazione alla verifica contabile dell’autorità fiscale sarebbe di principio giustificabile il richiesto onorario globale di fr. 16’000.-- “con il presupposto di una contabilità tenuta in modo regolare (formale e sostanziale)” (perizia, pag. 7). Quale base di computo, il perito ha considerato un onorario di fr. 160.--/180.-- per i lavori svolti dal titolare o dirigente della società fiduciaria, e di fr. 90.--/100.-- all’ora per i lavori svolti da altri collaboratori (perizia, premessa 2.2, pag. 4).

                                         Ritenuto che il perito non era a conoscenza né del tempo impiegato per l’effettuazione delle prestazioni fatturate e neppure della tariffa oraria applicata, egli ha proceduto ad una stima del tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni in esame in base alla propria decennale esperienza professionale (perizia, premessa 2.2, pag. 5), senza però dare ragione -né in sede di perizia e nemmeno nelle successive delucidazioni- del dettaglio delle ore impiegate dal titolare e dai dipendenti dello studio.

 

                                3.2   Il Pretore ha decurtato dalla pretesa dell’attrice fr. 3’960.-- relativi alla partecipazione all’ispezione fiscale, ed ha riconosciuto la rimanenza di fr. 12’000.--, ritenendo non provato -stante il silenzio del perito sul tema- che la contabilità sarebbe stata tenuta in maniera lacunosa.

 

 

                                   4.   Secondo l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso.

                                         Una volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario, nella specie indiscusso e indiscutibile, la mercede, in caso di mancato accordo delle parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, 101 II 111; II CCA 18 aprile 1996 in re J./D., 19 aprile 1993 in re S./B.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 394 CO).

                                         La determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni professionali, a condizione che esse appaiano adeguate  e siano la reale espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, opera citata, n. 417 ad art. 394 CO e riferimenti).

                                         Il giudice, inoltre, può e deve tenere conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il principio dell’affidamento (II CCA 28 aprile 1993 in re P./arch. C).

 

                                4.1   La convenuta non mette in discussione il principio dell’applicabilità della tariffa oraria dell’Ordine dei commercialisti, tant’è vero che essa si appella espressamente ai minimi ivi contemplati per giungere al proprio risultato,  eccependo tuttavia il fatto che chi ha eseguito le prestazioni non era membro dell’ordine.

                                         In realtà, indipendentemente dall’appartenenza all’ordine, la questione da risolvere è, come si è detto (consid. 4), quella a sapere se la tariffa rispecchi un adeguato uso di un settore professionale, circostanza che in concreto non vi è motivo di negare.

                                         Nulla osta perciò all’atto pratico all’applicazione di tassi orari compresi nella scala indicata dall’ordine professionale in questione, non essendoci comunque motivo, non certo quello della non appartenenza all’ordine, per applicare i minimi tariffari richiesti dalla convenuta.

 

                                4.2   L’obiezione della convenuta circa l’applicazione da parte del perito di una tariffa superiore a quella in vigore al momento dell’effettuazione delle prestazioni merita invece protezione, non essendoci motivo ragionevole per far profittare l’attrice di tariffe diverse da quelle in vigore all’epoca dell’effettuazione delle prestazioni.

                                         Alla luce delle tariffe in vigore nel periodo 1987-1989, si avrebbe una tariffa per le prestazioni del titolare variabile all’incirca tra fr. 110.-- a fr. 170.-- all’ora, e tra fr. 55.-- e fr. 110.-- per le prestazioni di un dipendente qualificato (cfr. doc. 10).

                                         Si tratta di importi inferiori nei loro valori medi di circa il 15% rispetto a quanto ritenuto dal perito, con il che si giustifica di ridurre in eguale proporzione (da fr. 12’000.-- a fr. 10’200.--) l’importo attribuito dal Pretore.

 

                                4.3   Sono per il resto infondate le critiche della convenuta al metodo di lavoro del perito, che avrebbe stabilito l’onorario per mezzo di una stima soggettiva -ma quello di esprimere un’opinione soggettiva, seppure di indipendente uomo dell’arte, è un compito precipuo dell’esperto- senza basarsi su dati oggettivi: i criteri di remunerazione adottati, seppure bisognosi di rettifica, erano sicuramente oggettivi, e la stessa convenuta non afferma che la determinazione dell’onorario sarebbe avvenuta ignorando l’entità del lavoro da svolgere (questione totalmente disgiunta da quella relativa al numero di ore impiegato in concreto dal mandatario).

                                         Ne segue che il fatto che il perito sia giunto a confermare in linea di massima la pretesa dell’attrice è la riprova della congruità della fatturazione, o se si preferisce una coincidenza, ma da tale conferma non si può certo ammettere -come fa a torto ed in maniera offensiva la convenuta- che tale risultato sarebbe stato desiderato a priori dal perito.

 

                                4.4   Pure infondato è il rilievo di pretese inadempienze del mandatario.

                                         La sola constatazione di “problemi contabili” da parte dell’ispettore fiscale (appello, pag. 9) non depone infatti ancora per un’inadempienza del mandatario.

                                         Da una parte la constatazione dell’esistenza di tali non precisati “problemi” da parte (e perciò dal punto di vista) dell’autorità fiscale non è necessariamente riconducibile ad inadempienze del contabile, ma può essere in relazione con il tentativo di ottenere una tassazione più favorevole, anche a costo, per l’appunto, di dare all’autorità l’impressione di avere una contabilità “problematica”.

                                         D’altra parte, gli stessi problemi, quand’anche esistenti potrebbero essere in relazione con un insufficiente passaggio di informazioni tra il mandante e il cliente, per il che non si può naturalmente addossare a priori la responsabilità al contabile.

                                         Ad ogni modo, il perito ha affermato di non potere essere in grado di esprimersi sulla regolarità della contabilità in questione (perizia, pag. 6) con il che, in assenza di migliori evidenze che la convenuta non sa tuttavia fornire, nulla può essere dedotto dal credito dell’attrice per pretese inadempienze del mandatario.

 

 

                                          Ne segue perciò il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

 

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 30 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza la sentenza 21 marzo 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                              __________, è condannata a pagare a __________, fr. 5’010.-- oltre interessi al 6% dal 20 giugno 1990.

 

                                         2.   In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto     esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno.

 

                                         3.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 1’200.-- e le spese, da         anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4    sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr.           1’000.-- per parte di ripetibili.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                                   fr.   280.--

                                         b)  spese                                                     fr.      20.--

                                         T o t a l e                                                      fr.   300.--

 

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dell’attrice, alla quale la convenuta rifonderà fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.

 

                                  III.   Intimazione:    -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                    Il segretario