Incarto n.
12.97.00104

Lugano

29 settembre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.455 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 marzo 1996 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’ avv. __________

 

 

in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha accolto revocando il sequestro __________dell’UEF di Locarno decretato il 21 febbraio 1996.

 

Appellante la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro con protesta di spese e ripetibili.

 

Mentre la controparte, alla quale l’atto di appello è stato intimato nelle vie rogatoriali internazionali, non ha presentato osservazioni.

 

Letti ed esaminati gli atti di causa

 

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                         che l’istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno;

 

                                        

                                         che il Pretore ha ritenuto che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro;

 

                                        

                                         che tuttavia ha ugualmente revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento all’esigua entità del credito;

 

                                        

                                         che tale ultima considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può supplire alla constatazione che la revoca  del sequestro dipende dalla mancanza di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell’esistenza di un pegno (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5);

 

                                        

                                         che, di conseguenza, accertata, come in concreto correttamente, l’inesistenza di una preesistente garanzia pignoratizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di giudizio così come l’indennità per ripetibili alla parte istante;

 

                                        

                                         che l’appello della parte convenuta va così accolto;

 

 

 

 

Per i quali motivi

visto gli art. 271 e 279 vLEF

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:

 

                                         1.   La petizione di revoca del sequestro è respinta.

 

                                         2.   La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell’attore che rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)tassa di giustizia                              Fr.    80.-

                                         b)spese                                                Fr.    20.-

                                         totale                                                     Fr.  100.-

 

                                         anticipate dall’appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla Comunione dei comproprietari __________ l’importo di Fr. 150.- per ripetibili d’appello.

 

                                  III.   Intimazione a:   -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario